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Francesca Marinelli (UniversitĂ degli Studi di Milano)
1. The Dispute Behind the Advisory Opinion
On 21 May 2026, the ICJ delivered its long-awaited Advisory Opinion on the Right to Strike under ILO Convention No. 87, following a request made pursuant to Article 37 of the ILO Constitution.
The Advisory Opinion is noteworthy, first, because the proceedings themselves were exceptional from a procedural standpoint: prior to the present request, the advisory mechanism under Article 37 had been invoked for this purpose only once, in 1932, when the Permanent Court of International Justice was asked to interpret the Convention concerning Night Work of Women (see Boisson de Chazournes, p. 197).
Secondly, the Advisory Opinion is notable because, although the present proceedings were prompted by a single question â whether Convention No. 87 protects the right to strike (see the ILO Governing Bodyâs Request, 10 November 2023) â that question had divided governments, employers and workers within the ILO for decades. This was due to the fact that Convention No. 87 contains no explicit reference to the right to strike. Nevertheless, since the 1950s, the ILOâs supervisory bodies â most notably the Committee on Freedom of Association (CFA) and the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) â have progressively developed the view that the right to strike is an essential corollary of freedom of association. This interpretation did not, however, remain uncontested. Since the late 1980s, and with increasing intensity after the end of the Cold War, the Employersâ Group has argued that neither the text nor the preparatory work of Convention No. 87 supports such a right (see Seifert, p. 487 and Vogt, Bellace et al).
Over time, the dispute extended well beyond the interpretation of Convention No. 87, coming to question the authority of the ILO supervisory bodies themselves and ultimately culminating in the institutional crisis that paralysed the Organisationâs supervisory machinery in 2012 (Maupain, p. 123). Although that crisis was eventually resolved, the underlying disagreement remained (on that point see Bellace).
Against this background, the Governing Body decided in 2023 â by a relatively narrow majority of 33 votes out of 56 â to request an advisory opinion from the ICJ in the hope of restoring legal certainty.
The Court answered the question referred to it in the affirmative by ten votes to four. The lack of unanimity is revealing. As the separate and dissenting opinions make clear, the issues before the Court admitted competing interpretations of Convention No. 87. The Advisory Opinion is therefore significant not only for the conclusion it reaches, but also for the interpretative reasoning on which that conclusion rests.
The Courtâs reasoning is all the more significant because, although the Court formally confined itself to the question referred by the Governing Body, it addressed a number of broader issues that had arisen during the proceedings. In explaining why the right to strike falls within the scope of Convention No. 87, the Court clarified the methodology governing the interpretation of ILO conventions under general international law, provided important guidance on the place of the ILO supervisory bodies in that interpretative framework and on the notion of strike action, and situated the freedom of association guaranteed by Convention No. 87 within the broader framework of international human rights law.
Taken together, these features make the Advisory Opinion worthy of closer examination.
2. Reading the Right to Strike into Convention No. 87
In determining whether Convention No. 87 protects the right to strike, the ICJ applied the interpretative framework set out in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), which it regarded as reflecting customary international law notwithstanding that Convention No. 87 predates the VCLT.
Applying Articles 31(1) and (2), the Court interpreted the Convention in accordance with its terms, read in context and in light of the treatyâs object and purpose.
Although Convention No. 87 contains no explicit reference to the right to strike, the Court rejected the argument that such silence necessarily implies exclusion. Instead, it asked whether the right could be derived from the Convention’s text, structure and purpose. Focusing on Articles 2, 3 and 10, which safeguard workersâ organisations and define them as bodies established to promote and defend workersâ interests, the Court concluded that the Convention protects not only the existence of trade unions but also their ability to pursue those objectives effectively.
Central to the Courtâs reasoning was the broad notion of âactivitiesâ in Article 3(1). In interpreting that provision, the Court relied on the CFAâs definition of a strike as âan activity consisting of a temporary work stoppage or slowdown willfully effected by one or more groups of workers with a view to enforcing or resisting demands or expressing or supporting grievancesâ (see the text here, p. 148, para. 783). On that basis, it concluded that strike action constitutes one of the âactivitiesâ protected by Article 3(1) and therefore falls within the scope of Convention No. 87.
The Court further held that the right to strike derives from the functions of workersâ organisations and is confirmed by the Conventionâs structure, object and purpose. While Articles 8 and 9 provide for specific limitations, the Convention contains no provision excluding strikes, and its preamble links freedom of association to improved working conditions and social progress, objectives for which strike action has traditionally been a principal means.
Having reached that conclusion under Article 31(1) and (2), the Court turned to Article 31(3) VCLT. It first considered whether the long-standing interpretation adopted by the ILO supervisory bodies could be regarded as subsequent agreement or subsequent practice. Finding no subsequent agreement under Article 31(3)(a), the Court held that the jurisprudence of the CEACR and the CFA does not constitute subsequent practice within the meaning of Article 31(3)(b). Although those bodies enjoy considerable interpretative authority, their pronouncements are neither acts of States nor evidence of an agreement between States parties concerning the interpretation of the Convention. The persistent opposition expressed by a number of States and, in particular, by the Employersâ Group prevented the emergence of the common understanding required by Article 31(3)(b).
The Court instead relied on Article 31(3)(c), clarifying that the ârelevant rules of international lawâ referred to in that provision need not be binding upon every party to the treaty under interpretation. The Court relied in particular on Article 8(1)(d) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which expressly recognises the right to strike, and to Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which has been consistently interpreted by the Human Rights Committee as encompassing strike action within the protection afforded to freedom of association. Given the substantial overlap between the States parties to Convention No. 87 and the parties to the two Covenants, the Court considered these instruments part of the broader normative context relevant to the interpretation of the Convention.
Finally, the Court examined the supplementary means of interpretation under Article 32 VCLT. It adopted a broad understanding of that provision, taking into account not only the preparatory work and the circumstances surrounding the Conventionâs adoption, but also the practice of the ILO supervisory bodies, subsequent State practice falling short of Article 31(3)(b), and the jurisprudence of regional human rights systems. Although the preparatory work was ultimately inconclusive, the Court attached great weight to the long-standing and influential interpretation developed by the CEACR and the CFA. Read together with subsequent State practice and the converging approaches adopted within regional human rights law, those materials confirmed the interpretation reached under Article 31.
3. The Broader Significance of the Advisory Opinion
As noted above, the significance of the Advisory Opinion extends beyond the recognition of a right to strike under Convention No. 87. Although the Court formally answered only the question referred by the ILO Governing Body, its reasoning speaks to a number of issues of broader relevance. It sheds light on the relationship between international labour law and international human rights law, the interpretation of ILO Conventions under general international law, the role of the ILO supervisory bodies in that interpretative exercise, and the scope of the notion of strike action itself.
First, the Court adopts a functional understanding of the right to strike. It recognises strike action not as an end in itself, but as an essential guarantee of trade union freedom, itself a specific manifestation of the broader right to freedom of association. In doing so, the Court reinforces the human rights dimension of Convention No. 87, confirming that it cannot be interpreted in isolation from the broader framework of international human rights law.
At the universal level, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights has progressively developed its interpretation of labour rights under the ICESCR, emphasising in General Comment No. 23 (2016) that the right to strike constitutes a crucial means of introducing, maintaining and defending just and favourable conditions of work. Likewise, although the ICCPR contains no express reference to the right to strike, the Human Rights Committee has progressively interpreted Article 22 as encompassing strike action within the protection afforded to freedom of association. This converging understanding found its clearest expression in the Joint Statement adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the Human Rights Committee in 2019, in which the Committees recalled that the right to strike is the corollary to the effective exercise of the freedom to form and join trade unions (Committee on Economic, Social and Cultural Rights and Human Rights Committee, Statement on freedom of association, including the right to form and join trade unions, para. 4).
A similar trend has emerged across the regional human rights systems, which, despite their different institutional designs and legal bases, have progressively converged on a common functional understanding of the right to strike. The European Committee of Social Rights has long interpreted Article 6(4) of the European Social Charter, progressively clarifying the scope of the right to strike and the permissible limitations on its exercise. Likewise, the European Court of Human Rights has progressively interpreted Article 11 ECHR in the light of international labour law and other relevant international instruments (see Demir and Baykara v. Turkey, Enerji Yapı-Yol Sen v. Turkey and Humpert and Others v. Germany). Similarly, the Inter-American Court of Human Rights has interpreted the American Convention and related inter-American instruments as recognising the right to strike as a fundamental component of freedom of association and trade union rights (Advisory Opinion OC-27/21). In that Advisory Opinion, the Court further observed that similar approaches have also emerged within the African and Arab regional human rights systems. This convergence across different regional frameworks reinforces the conclusion that the relationship between freedom of association, trade union rights and strike action has gained recognition beyond the institutional framework of the ILO.
Secondly, the Court treated Convention No. 87 like any other international treaty, applying the ordinary rules of treaty interpretation reflected in the Vienna Convention. This was by no means self-evident. Several participants had argued that the ICJ should attach particular weight to the intentions of the ILOâs tripartite constituents, reflected in the Conventionâs preparatory work, given the distinctive institutional character of the Organisation and the unique process through which ILO conventions are negotiated and adopted. The Court rejected that approach. While acknowledging the institutional specificity of the ILO, it confirmed that its conventions remain subject to the general law of treaties and must therefore be interpreted in accordance with the customary rules reflected in the Vienna Convention.
Thirdly, the Opinion provides guidance on the legal status of the ILO supervisory bodies. While rejecting the argument that the jurisprudence of the CEACR and the CFA constitutes subsequent practice attributable to States under Article 31(3)(b) VCLT, it nevertheless attached âgreat weightâ to their interpretations as supplementary means of interpretation under Article 32. In doing so, the Court charted a middle course. It neither recognised the supervisory bodies as authentic interpreters of Convention No. 87 nor reduced their jurisprudence to a merely persuasive source of guidance. Rather, it acknowledged their distinctive institutional authority, while preserving the distinction between expert supervision and treaty interpretation under the law of treaties.
Finally, although the Court formally limited its analysis to the question submitted by the ILO Governing Body, the significance of the Opinion arguably extends much further. By embracing a broad understanding of the right to strike, it may have influenced the very boundaries of the collective action protected under Convention No. 87. This is especially important because the contemporary debate has shifted from whether the right to strike exists to how far the protection afforded by Convention No. 87 extends to the various forms of collective action. This may prove particularly relevant for questions concerning sympathy strikes, secondary action, political strikes or other non-traditional forms of industrial action.
That said, before celebrating the Opinion as the definitive resolution of a controversy that has divided the ILO for decades, at least two important questions deserve closer attention.
The first concerns the legal effects of the Opinion itself. Although the ICJ has authoritatively clarified the meaning of Convention No. 87, the legal force of an advisory opinion delivered under Article 37 of the ILO Constitution remains uncertain.
The second concerns its institutional impact. Whether the Opinion succeeds in restoring consensus within the ILO remains to be seen.
What is already clear, however, is that its significance extends beyond the controversy that gave rise to it. Regardless of its practical effects within the Organisation, the Advisory Opinion is likely to be remembered not only for confirming that Convention No. 87 protects the right to strike, but also for reaffirming that international labour law forms part of the broader international legal order and must be interpreted in accordance with the general rules of international law, including international human rights law.
Riccardo Ricchetti (UniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
1. Introduzione: lâintelligenza artificiale come res nova
Ogni mutamento radicale degli assetti di potere costringe il diritto a misurarsi con la propria funzione essenziale, ossia ricondurre lâesercizio dellâautoritĂ entro sedi riconoscibili di imputazione, obbligo e rimedio. La rivoluzione industriale aveva sollevato tale esigenza nel vivo della dialettica tra capitale e lavoro e la Rerum novarum di Leone XIII vi rispose inaugurando una riflessione sociale capace di leggere le fratture della modernitĂ alla luce della dignitĂ della persona e del bene comune. Con la lettera enciclica Magnifica humanitas, Leone XIV si pone in consapevole continuitĂ con il predecessore e riconosce nellâintelligenza artificiale (IA) una delle res novae del presente, in quanto trasformazione destinata a incidere sulle forme future della convivenza umana.
La portata dellâenciclica si comprende pienamente solo se collocata entro lâitinerario degli ultimi pontificati (cfr. Magatti). Benedetto XVI aveva giĂ individuato una delle patologie cruciali della modernitĂ nel restringimento della ragione a ciĂČ che Ăš empiricamente verificabile, tecnicamente producibile e funzionalmente calcolabile (v. discorso presso lâUniversitĂ di Regensburg, 12 settembre 2006). Francesco, da parte sua, aveva ricondotto la critica del paradigma tecnocratico alla concretezza storica del vivente, mostrando come crisi ecologica, cultura dello scarto, dominio della tecnica e responsabilitĂ politica non possano essere pensati separatamente (v. Evangelii gaudium, nn. 231-233; Laudato siâ, nn. 101-114 e 137-142). Leone XIV raccoglie questa duplice ereditĂ , la articola entro una grammatica di matrice agostiniana (cfr. De civitate Dei;, XIV, 28 e XIX, 13; De Trinitate, X, 3-4 e XIV, 15) e la orienta verso un interrogativo ulteriore: che cosa accade quando la tecnica non si limita piĂč a fornire strumenti allâuomo, ma tende a riorganizzare le condizioni stesse del giudizio, della scelta e dellâimputazione?
Lâarchitettura di Magnifica humanitas conferma tale ambizione. Le pagine iniziali affidano alle immagini bibliche di Babele e Gerusalemme la polaritĂ tra un futuro imperniato sullâautosufficienza del dominio e una cittĂ comune ricostruita nella relazione e nella corresponsabilitĂ (Magnifica humanitas, nn. 1-16, spec. nn. 7-10). Su tale fondamento, lâenciclica colloca la questione tecnologica entro i principi della Dottrina sociale della Chiesa (ivi, nn. 17-89), affronta il nesso tra tecnica e dominio, la concentrazione delle risorse digitali, la trasparenza, lâaccountability e il governo dei sistemi intelligenti (ivi, nn. 90-130), per poi svilupparne la proiezione politico-istituzionale lĂ dove la crisi del controllo umano assume la sua forma piĂč grave, vale a dire nella guerra, nel disarmo, nella crisi del multilateralismo e nellâimpiego di sistemi dâarma autonomi (ivi, nn. 182-228).
Per il giurista internazionalista, il rilievo di Magnifica humanitas emerge, anzitutto, dalla lettura del potere algoritmico come forma di autoritĂ dispersa. Il testo pontificio individua, sul punto, un nodo strutturale della contemporaneitĂ , ravvisabile nella progressiva separazione tra chi concepisce lâapparato tecnico, chi ne governa lâoperativitĂ , chi ne trae vantaggio e chi sopporta le conseguenze delle scelte che ne derivano. Il problema oltrepassa cosĂŹ la sfera tecnologica e investe la possibilitĂ di mantenere giuridicamente leggibile un potere idoneo a incidere sui diritti, sulla sicurezza collettiva e, in ultima istanza, sullâuso della forza.
In questa prospettiva, il concetto di «custodia dellâumano», pietra angolare dellâenciclica, trascende la mera esortazione morale. Quando lâenciclica richiama la necessitĂ che la responsabilitĂ resti rintracciabile «in tutti i passaggi» del ciclo dei sistemi intelligenti (Magnifica humanitas, nn. 104-105), essa rifiuta che lâopacitĂ tecnica possa diventare un argomento di resa del diritto. Custodire lâumano significa, in questo senso, risalire dallâesito automatizzato alle opzioni progettuali, economiche e istituzionali che lo hanno reso possibile, impedendo che la complessitĂ dellâapparato spezzi il nesso tra decisione e risposta giuridica.
Il presente contributo assume come tesi che il valore giuridico piĂč fecondo di Magnifica humanitas consiste nellâaver nominato, con il lessico proprio della riflessione sociale cristiana, una frattura centrale dellâordinamento internazionale contemporaneo, ovverosia la necessitĂ di preservare la riconducibilitĂ del comando a soggetti responsabili nellâetĂ dellâautomazione. Muovendo da tale assunto, lâanalisi si concentrerĂ sullâambito in cui tale tensione raggiunge la sua massima intensitĂ , vale a dire lâimpiego dellâIA nei sistemi dâarma autonomi. Ă infatti nel passaggio dallâautomazione della scelta alla selezione letale del bersaglio che la custodia dellâumano cessa di essere soltanto un criterio etico generale e diviene una questione decisiva per il diritto internazionale umanitario, per la responsabilitĂ statale e individuale e, piĂč in profonditĂ , per la possibilitĂ stessa di mantenere un limite giuridico allâesercizio della forza.
2. Custodire lâumano: dallâautomazione allâimputazione
Uno dei tratti piĂč significativi di Magnifica humanitas Ăš lâinsistenza nellâaffermare che la responsabilitĂ non debba arrestarsi allâesito prodotto dallâapparato automatizzato, ma debba risalire allâintera sequenza decisionale che ne ha reso possibile la generazione (Magnifica humanitas, nn. 102-105). La custodia dellâumano si traduce allora in esigenza di riconducibilitĂ , secondo cui ogni esercizio di autoritĂ suscettibile di incidere sulla persona deve restare riferibile a soggetti identificabili, capaci di assumere obblighi, violarli e rispondere delle conseguenze. Lâattenzione non deve, dunque, cadere sulla macchina come oggetto isolato, bensĂŹ sugli assetti di progettazione, acquisizione, impiego, supervisione e rimedio che ne rendono possibile il funzionamento.
Il punto non Ăš meramente terminologico. Nel linguaggio pubblico lâalgoritmo decide, seleziona, premia, esclude. Nel linguaggio giuridico, invece, tali predicati devono essere ricondotti alle condizioni materiali e istituzionali che precedono lâoutput. Lâautomazione non cancella la struttura soggettiva dellâimputazione, ma ne rende piĂč complessa la ricomposizione. Espressioni quali «decisione dellâalgoritmo» o «responsabilitĂ dellâintelligenza artificiale» rischiano perciĂČ di occultare la riferibilitĂ dellâazione, attribuendo al dispositivo una capacitĂ di agire che lâordinamento continua a riconoscere a persone fisiche, enti privati, autoritĂ pubbliche e organizzazioni internazionali.
Lâordinamento internazionale conosce da tempo la difficoltĂ di ricondurre effetti dispersi nello spazio, nel tempo e tra una pluralitĂ di attori a centri capaci di assumerne le conseguenze. La riflessione internazionalistica sul cyberspazio aveva giĂ mostrato come la dissociazione tra territorio, infrastruttura, controllo ed effetti possa indebolire le categorie tradizionali di localizzazione dellâillecito e di imputazione della condotta (Della Morte, pp. 5-42). Nellâambiente algoritmico questa dinamica si intensifica, poichĂ© il pregiudizio puĂČ nascere da scelte distribuite tra raccolta dei dati, addestramento del modello, validazione tecnica, acquisizione pubblica, regole dâimpiego e predisposizione delle garanzie. In tale scenario, la normativitĂ delle architetture tecniche, sulla quale si Ăš concentrato il pensiero costituzionalistico piĂč recente, mostra come infrastrutture, piattaforme e sistemi automatizzati non costituiscano meri supporti neutri, ma contribuiscano a organizzare le condizioni effettive di esercizio del potere e dei diritti (cfr. Pollicino).
Sotto questo profilo, gli strumenti di diritto internazionale offrono giĂ un primo lessico per affrontare tale dispersione. Gli Articoli sulla responsabilitĂ degli Stati per atti internazionalmente illeciti (ARSIWA) distinguono tra attribuzione della condotta e violazione dellâobbligo primario, evitando di ridurre la responsabilitĂ al solo autore materiale dellâatto. Gli artt. 5 e 8 ARSIWA assumono particolare rilievo, rispettivamente, quando funzioni pubbliche siano esercitate da enti formalmente distinti dallo Stato e quando persone o entitĂ private operino sotto la direzione o il controllo di questâultimo. Gli Articoli sulla responsabilitĂ delle organizzazioni internazionali (DARIO, artt. 4 ss.) replicano tale struttura, con gli adattamenti imposti dalla diversa natura giuridica dellâorganizzazione internazionale, e rilevano ogni volta che sistemi automatizzati siano integrati in operazioni o programmi gestiti da enti dotati di personalitĂ internazionale propria.
Lâassenza dei presupposti per attribuire allo Stato, ovvero a unâorganizzazione internazionale, la condotta del fornitore o dello sviluppatore non esaurisce, tuttavia, il problema della responsabilitĂ . Gli obblighi positivi derivanti dai regimi internazionali di tutela dei diritti umani possono essere violati anche attraverso omissioni regolative, preventive o rimediali, ogni volta che lâautoritĂ pubblica tolleri rischi prevedibili senza predisporre presidi adeguati di controllo, trasparenza e tutela. La distinzione tra attribuzione della condotta e violazione dellâobbligo primario impedisce, dunque, che la mancata imputazione dellâatto privato si traduca automaticamente in irrilevanza giuridica della scelta pubblica di acquisire, impiegare o lasciare operare un sistema automatizzato.
Un ulteriore livello riguarda la responsabilitĂ penale individuale per i crimini internazionali, la quale assume una dimensione particolarmente significativa nei contesti bellici. Lo Statuto di Roma si fonda sullâassunto che le violazioni piĂč gravi del diritto internazionale siano riconducibili a persone fisiche, secondo forme diverse di partecipazione e responsabilitĂ , incluse quelle del superiore gerarchico (artt. 25, 28 e 30 Statuto di Roma). La mediazione algoritmica non spezza tale nesso, ma incide sulle condizioni del suo accertamento, rendendo piĂč arduo stabilire che cosa il comandante, lâoperatore, il programmatore o il soggetto coinvolto nella progettazione e nellâimpiego del sistema sapesse, potesse prevedere o dovesse impedire al momento dellâazione. La questione non riguarda, dunque, la possibilitĂ di trasferire la responsabilitĂ alla macchina, che rimane estranea alla grammatica dellâimputazione giuridica, ma la capacitĂ dellâordinamento di ricostruire le condizioni concrete di conoscibilitĂ , prevedibilitĂ e controllo.
In questa cornice puĂČ essere utilmente richiamata la figura recentemente proposta dellâ«antronomo», intesa come tentativo di riportare lâumano nelle fasi di ideazione, valutazione e governo dellâintelligenza artificiale (cfr. Peyron). Il riferimento Ăš coerente con la logica sin qui ricostruita, poichĂ© chiarisce che la tutela della dignitĂ non puĂČ essere confinata alla fase successiva al danno, nĂ© affidata a dichiarazioni di principio collocate a valle della progettazione tecnica. Essa deve, piuttosto, tradursi in criteri operativi di costruzione, validazione, impiego e controllo dei sistemi, cosĂŹ da rendere ricostruibile la sequenza di scelte umane e istituzionali che precede lâesito automatizzato.
La custodia dellâumano non introduce, quindi, una nuova categoria dogmatica, ma opera come criterio di rilettura di istituti giĂ noti alla luce della struttura distribuita del potere algoritmico. Contro la tentazione di imputare alla macchina ciĂČ che resta umano nella sua origine, istituzionale nella sua organizzazione e giuridico nei suoi effetti, essa ricorda che la sottrazione alla risposta giuridica non Ăš il destino necessario dellâinnovazione, ma lâesito di un ordine che rinuncia a ricostruire le proprie catene decisionali. Tale esigenza si manifesta con particolare intensitĂ quando lâautomazione entra nel campo dellâuso della forza, poichĂ© in quel contesto la dispersione del comando incide sulla decisione che espone una persona alla violenza.
3. Automazione della forza e imputazione della decisione letale
La riflessione di Magnifica humanitas raggiunge una delle sue implicazioni piĂč radicali quando la questione tecnologica incontra la guerra e lâimpiego militare dellâintelligenza artificiale. La scelta di concentrare lâanalisi sui sistemi dâarma autonomi trova giustificazione nella loro particolare rilevanza per il diritto internazionale umanitario. Essi permettono, al tempo stesso, di interrogare il rapporto tra la centralitĂ della pace, posta da Leone XIV al cuore del proprio pontificato sin dal principio (v. primo saluto del Santo Padre Leone XIV), e la trasformazione tecnologica dellâuso della forza. Nel contesto bellico, infatti, lâautomazione investe la possibilitĂ stessa di mantenere riferibile a un giudizio umano responsabile la scelta che espone una persona alla violenza.
Questo snodo si radica nella tradizione della Dottrina sociale della Chiesa sulla pace, che al rifiuto della guerra come strumento ordinario di regolazione dei rapporti internazionali unisce la denuncia della corsa agli armamenti e lâesigenza di disarmo e controllo effettivo (cfr. Pacem in terris, nn. 62 e 112-113; Gaudium et spes, nn. 80-82). Entro questa linea, Francesco aveva giĂ ravvisato nei sistemi dâarma autonomi un motivo di grave preoccupazione etica e giuridica, affermando che nessuna macchina dovrebbe mai essere posta nella condizione di scegliere se togliere la vita a un essere umano (v. messaggio per la LVII Giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2024, n. 6; discorso al G7, 14 giugno 2024). Leone XIV inscrive tale preoccupazione nellâimpianto dellâenciclica e la riformula come interrogativo giuridico: se lâordinamento internazionale possa ammettere forme di automazione della forza nelle quali la selezione letale del bersaglio non sia piĂč riconducibile a un giudizio umano effettivo, informato e responsabile.
La nozione di sistema dâarma autonomo va intesa, a questi fini, in senso funzionale. Il tratto qualificante risiede nellâautonomia delle funzioni critiche, ossia nella capacitĂ del dispositivo, una volta attivato, di selezionare e ingaggiare uno o piĂč bersagli senza un ulteriore intervento umano. Lâoperatore definisce parametri, categorie di obiettivi e condizioni dâimpiego, mentre lâapplicazione concreta della forza dipende dalla reazione dellâapparato ai dati provenienti dallâambiente. La distanza tra attivazione umana e selezione del bersaglio costituisce il punto giuridicamente decisivo, poichĂ© rende piĂč difficile preservare il nesso tra comando, controllo e imputazione (cfr. ICRC, Autonomous Weapon Systems. ICRC Position and Background Paper, 2021).
Il diritto internazionale umanitario non vieta in via generale lâimpiego di tecnologie automatizzate nei conflitti armati, ma ne subordina lâuso al rispetto dei principi cardine di distinzione, proporzionalitĂ e precauzione. Proprio tali principi segnano il limite della riduzione computazionale del giudizio bellico, vale a dire la qualificazione di una persona come combattente o come civile direttamente partecipe alle ostilitĂ , lâindividuazione di un obiettivo militare, lâapprezzamento del vantaggio militare concreto e diretto, la previsione del danno incidentale e lâadozione delle cautele praticamente possibili (cfr. artt. 48, 51, 52 e 57 del I Protocollo addizionale; CICR, Customary IHL Study, Rules 1, 7, 14 e 15-21). Nel caso delle armi autonome, lo jus in bello richiede un apprezzamento capace di integrare informazioni, contesto, prevedibilitĂ degli effetti e mutamento delle circostanze.
Da qui deriva la centralitĂ del controllo umano, inteso come potere effettivo di comprensione, indirizzo e arresto dellâazione automatizzata. La semplice presenza di un operatore nella sequenza decisionale acquista rilievo giuridico solo quando sia accompagnata da informazioni adeguate, tempo sufficiente e capacitĂ reale di incidere sullâapplicazione della forza. Tale presidio deve attraversare lâintero ciclo di vita dellâarma: progettazione, acquisizione, validazione, addestramento, delimitazione dellâambiente operativo, tracciabilitĂ delle operazioni e possibilitĂ di sospensione o interruzione dellâattacco. Nella medesima direzione si muovono la posizione del Comitato internazionale della Croce Rossa e i Guiding Principles del Gruppo di esperti governativi della Convenzione su certe armi convenzionali, secondo cui il diritto internazionale umanitario continua ad applicarsi integralmente e la responsabilitĂ umana non puĂČ essere trasferita ai sistemi automatizzati (cfr. ICRC, 2021; CCW/GGE, 2019).
La revisione giuridica delle nuove armi diviene, in tale quadro, uno strumento essenziale di anticipazione del rischio. Lâart. 36 del I Protocollo addizionale impone agli Stati parti di determinare se lâimpiego di una nuova arma, di un nuovo mezzo o metodo di guerra sia vietato, in alcune o in tutte le circostanze, dal Protocollo stesso o da qualsiasi altra regola di diritto internazionale applicabile. Per i sistemi dâarma autonomi, la verifica deve riguardare il concreto ambiente dâimpiego: tipo di bersagli, qualitĂ dei dati e dei sensori, prevedibilitĂ del comportamento, delimitazione spaziale e temporale dellâoperazione, meccanismi di supervisione e interruzione, addestramento degli operatori e documentazione delle decisioni. La conformitĂ al diritto umanitario va accertata nelle fasi in cui il rischio viene progettato, autorizzato e reso operativo, soprattutto quando lâapprendimento automatico renda piĂč difficile prevedere la condotta del sistema in contesti informativamente incompleti.
La responsabilitĂ costituisce il banco di prova di questa architettura. Quando un sistema autonomo sia impiegato dalle forze armate statali, la mediazione algoritmica non interrompe la riferibilitĂ dellâazione allo Stato. La condotta dellâapparato militare resta imputabile allo Stato-apparato secondo le regole ordinarie della responsabilitĂ internazionale, anche se lâesito lesivo dipende da componenti complesse o da modelli sviluppati da soggetti privati. Gli artt. 4 e 7 ARSIWA confermano che lâatto degli organi statali, incluse le forze armate, rimane atto dello Stato anche quando ecceda le istruzioni ricevute o contravvenga alle regole interne. Lâintervento di fornitori privati potrĂ rilevare ai sensi degli artt. 5 e 8 ARSIWA. In ogni caso, lâautoritĂ pubblica conserva obblighi propri di revisione, regolazione, addestramento, supervisione e impiego conforme al diritto umanitario.
Accanto alla responsabilitĂ statale si pone quella penale individuale. Lo Statuto di Roma conserva la centralitĂ della persona fisica, tanto nelle forme di partecipazione quanto nella responsabilitĂ del superiore gerarchico (artt. 25, 28 e 30 Statuto di Roma). Nel caso delle armi autonome, la posizione del comandante puĂČ assumere rilievo giĂ nella scelta dellâambiente operativo, nella definizione dei parametri della missione, nellâapprovazione delle regole dâingaggio, nella valutazione delle informazioni disponibili o nella mancata sospensione dellâoperazione dinanzi a rischi prevedibili per la popolazione civile. La tecnologia non elimina il giudizio sulla condotta umana, ma ne sposta lâaccertamento verso le fasi anteriori e organizzative dellâuso della forza.
Il cosiddetto responsibility gap indica, pertanto, un rischio istituzionale di dispersione dellâimputazione. La macchina non diviene titolare di obblighi, nĂ© assume intenzioni penalmente rilevanti; il problema consiste nel ricostruire chi abbia violato quale obbligo, con quale grado di conoscenza e attraverso quale contributo causale, quando lâarchitettura tecnica renda opache le condizioni di funzionamento o distribuisca le scelte operative tra programmatori, produttori, autoritĂ di acquisizione, comandanti e operatori. La compatibilitĂ con il diritto dei conflitti armati dipende allora dalla capacitĂ di delimitare preventivamente il contesto dâuso, prevedere in modo ragionevole il comportamento del sistema, mantenere un controllo umano significativo e impedire che distinzione, proporzionalitĂ e precauzioni siano degradate a mere funzioni tecniche (cfr. SassĂČli, Mauri, 2022; Mauri, 2023).
Su questo terreno la crisi della responsabilitĂ incontra la crisi del multilateralismo. La risoluzione 78/241dellâAssemblea generale delle Nazioni Unite ha confermato la rilevanza universale del tema, riconoscendo che i sistemi dâarma letali autonomi sollevano sfide e preoccupazioni umanitarie, giuridiche, etiche, tecnologiche e di sicurezza, e richiamando la necessitĂ di preservare il ruolo dellâessere umano nellâuso della forza. Stabilire limiti comuni allâautomazione bellica significa affermare che la superioritĂ tecnologica non puĂČ assorbire lâintero spazio della normativitĂ internazionale. Quando lâinnovazione precede le regole, la tecnica tende a occupare il vuoto lasciato dalla politica e a trasformare la scelta letale in amministrazione computazionale della violenza.
La custodia dellâumano assume qui il significato di una soglia giuridica e antropologica. Lâesposizione di una persona alla morte o alla lesione deve restare affidata a una valutazione umana responsabile, sottratta alla normalizzazione dellâuccisione autonoma come mero effetto dellâevoluzione tecnica. In questo senso rileva anche la clausola Martens, che nei casi non espressamente disciplinati dal diritto convenzionale richiama la permanenza dei principi di umanitĂ e delle esigenze della coscienza pubblica. Essa ricorda che il silenzio o lâincompletezza della norma convenzionale non autorizzano la dissoluzione dellâumano nel funzionamento dellâapparato. La posizione della Santa Sede sulle armi autonome puĂČ essere letta in questa direzione, come riaffermazione dei principi di umanitĂ dinanzi alla trasformazione algoritmica della guerra (cfr. Mauri, 2020).
Alla luce del pensiero pontificio, la posta giuridica delle armi autonome puĂČ essere allora formulata con maggiore precisione. Se la responsabilitĂ deve restare rintracciabile «in tutti i passaggi» del ciclo dei sistemi intelligenti (Magnifica humanitas, nn. 104-105), ciĂČ vale a maggior ragione quando lâautomazione entra nello spazio della guerra, del disarmo e della crisi del multilateralismo, lĂ dove lâenciclica colloca il problema dei sistemi dâarma autonomi (ivi, nn. 182-228). In tale ambito, la custodia dellâumano non si esaurisce nella richiesta di una supervisione tecnica, ma impone che lâesercizio della forza rimanga riferibile a un giudizio umano effettivo, capace di assumere il peso della decisione e di risponderne giuridicamente. Tollerare assetti nei quali la selezione del bersaglio divenga opaca, remota o difficilmente imputabile significherebbe rinunciare non soltanto a una garanzia di responsabilitĂ , ma a una delle condizioni che ancora distinguono la forza regolata dalla mera amministrazione tecnica della violenza.
4. Conclusione: restituire un volto umano al potere
Lâanalisi svolta consente di cogliere lâoriginalitĂ del contributo di Papa Leone XIV nel dibattito sullâintelligenza artificiale. Magnifica humanitas offre, infatti, unâinedita chiave di lettura per interrogare le forme assunte dallâautoritĂ quando decisione, supervisione e rimedio cessano di appartenere al medesimo spazio istituzionale. Il suo pregio risiede nellâaver nominato uno dei rischi piĂč insidiosi dellâetĂ dellâautomazione: non la scomparsa dei soggetti, ma la loro progressiva sottrazione alla possibilitĂ di essere individuati, raggiunti e chiamati a rispondere.
Sotto questo profilo, il diritto internazionale appare meno privo di strumenti di quanto talvolta si sostenga. Le categorie dellâattribuzione, della violazione dellâobbligo primario, degli obblighi positivi di prevenzione e controllo, della responsabilitĂ statale e della responsabilitĂ penale individuale permettono giĂ di misurarsi con forme di potere distribuite e tecnicamente mediate. Il punto decisivo sta, perĂČ, nel renderle operative in contesti nei quali la scelta si disperde tra infrastrutture private, modelli opachi, standard tecnici, filiere globali di fornitura e funzioni pubbliche sempre piĂč dipendenti da apparati che lo Stato non governa integralmente. Restituire un volto a questo potere Ăš il compito che il diritto internazionale Ăš chiamato ad assumere e che Magnifica humanitas traduce nel linguaggio della custodia dellâumano.
Ă precisamente in questo frangente che emerge il significato ultimo dellâenciclica. Lâintelligenza artificiale porta impressa lâimperfezione di chi la progetta non come fattore esterno alla tecnica, bensĂŹ come traccia della condizione umana che la genera. Nella visione cristiana affermata dal Pontefice, lâuomo, pur nella sua fallibilitĂ , riceve la propria dignitĂ da unâOrigine che lo precede e lo eccede. Alla luce di ciĂČ, la centralitĂ della persona deriva dal suo essere luogo originario del giudizio morale, della relazione e dellâassunzione di responsabilitĂ .
Custodire lâumano significa allora preservare il punto in cui il potere torna ad avere un volto. Ogni artificio tecnico trae origine da un soggetto e a questâultimo deve poter essere ricondotto quando produce effetti sulla vita, sulla libertĂ o sulla dignitĂ delle persone. Nel momento in cui il diritto domanda una risposta, non puĂČ accontentarsi del calcolo, ma deve esigere un responsabile. Ă in questa distanza, tra lâartificio che elabora e la persona che risponde, che Magnifica humanitas consegna al diritto internazionale la sua intuizione piĂč durevole: nessuna innovazione Ăš davvero umana se rende impossibile ricondurre lâesercizio del comando a un soggetto che ne porti il peso davanti allâordinamento e alla comunitĂ umana.
Francesca Tammone (UniversitĂ Magna GrĂŠcia di Catanzaro, Membro della Redazione)
Antefatto
Il 15 maggio 2026, a ChiÈinÄu (Moldavia), durante la sessione annuale del Comitato dei Ministri, i rappresentanti dei 46 Stati membri del Consiglio dâEuropa hanno adottato per consenso una â tanto attesa quanto controversa â Dichiarazione (dâora in avanti, âDichiarazione di ChiÈinÄuâ o âDichiarazioneâ), volta a chiarire la portata applicativa della Convenzione europea dei diritti umani.
Lâadozione del testo era giĂ stata annunciata alla fine del 2025, nellâambito del vertice informale tenutosi a Strasburgo il 10 dicembre (su questo blog, v. Russo). In quellâoccasione, 27 Stati membri del Consiglio dâEuropa avevano dichiarato, in un Comunicato congiunto, di voler dare seguito alla Lettera aperta del 22 maggio 2025, sottoscritta da nove Stati membri del Consiglio dâEuropa su iniziativa dei governi italiano e danese (in commento, v. Acconciamessa) allo scopo di avviare un dibattito interno allâOrganizzazione. Stando sia alla suddetta Lettera che al Comunicato congiunto, lâinterpretazione della Corte europea, in particolare in materia di migrazione, sarebbe appunto divenuta eccessivamente estensiva rispetto ad alcune «complex and disruptive challenges» per la sicurezza nazionale, quali, ad esempio, lâespulsione degli autori di reato e la strumentalizzazione dei flussi migratori a scopi geopolitici (sullâapplicabilitĂ della clausola rebus sic stantibusin questo caso, su questo blog, v. Pascale).
Nei mesi scorsi, tali iniziative avevano legittimamente destato non poca apprensione per le eventuali ripercussioni sul contenzioso in materia di migrazione (Gatta), un asse centrale del sistema CEDU giĂ da tempo interessato da un approccio ondivago e spesso restrittivo da parte della Corte europea (De Vittor). Simili timori erano stati solo parzialmente mitigati dalla diffusione, nel mese di gennaio 2026, di una prima bozzadella Dichiarazione da parte dello Steering Committee for Human Rights, lâorgano intergovernativo che, investito del compito di individuare i possibili margini di revisione, aveva sgomberato il campo da eventuali dubbi su una riforma testuale della CEDU (Acconciamessa). La Preliminary Draft della Dichiarazione â in linea, sotto questo profilo, con il testo finale â si limitava, infatti, ad esprimere un posizionamento politicodegli Stati membri del Consiglio dâEuropa su alcuni aspetti alla base del sistema convenzionale: il ruolo della Corte europea, il diritto di ricorso individuale, lâobbligo di non discriminazione, il principio di sussidiarietĂ , il margine di apprezzamento, e, infine, «questioni specifiche riguardanti la migrazione» (v. pp. 16 ss.).
Nei mesi che hanno preceduto la conferenza del 15 maggio, molti dubbi sono sorti, invece, sulle finalitĂ implicite della Dichiarazione. Posto, infatti, che il dichiarato obiettivo di avviare un confronto tra gli Stati e la Corte Edu sarebbe ben potuto essere perseguito con altri strumenti â in primis, il Protocollo n. 16, che istituisce una procedura consultiva dinanzi alla Corte â sia la Lettera che il Comunicato congiunto sembravano celare la volontĂ di imporre unâindebita pressione politica sui giudici di Strasburgo.
Muovendo da tali premesse, nel prosieguo si chiarirà come, alla luce dei contenuti della Dichiarazione, le preoccupazioni circa una possibile svolta in senso regressivo del sistema convenzionale non siano affatto state smentite. Al contrario, i «nuovi approcci» al fenomeno della migrazione, auspicati dal documento, possono essere collocati in una specifica traiettoria politica, da tempo intrapresa da parte degli Stati europei, non senza conseguenze giuridicamente rilevanti.
Ampio spazio della Dichiarazione Ăš anzitutto dedicato alle questioni riguardanti lâespulsione e lâestradizione dei cittadini stranieri (parr. 16 ss.).
Dopo aver rivendicato con forza il diritto di definire la propria politica migratoria e, pertanto, di prevedere requisiti specifici per lâingresso e il soggiorno nel proprio territorio (parr. 18-19), i rappresentanti dei 46 Stati si pronunciano sulla rilevanza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti nel contesto dellâespulsione e dellâestradizione dei cittadini stranieri. ComâĂš noto, infatti, lâart. 3 CEDU costituisce la principale base giuridica della protezione par ricochet, accordata da una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte europea (per un inquadramento della nozione, fra tutti, v. Del Guercio, p. 147 ss., e Saccucci). Secondo tale indirizzo, agli Stati membri della CEDU Ăš vietato espellere, estradare o comunque allontanare un individuo verso uno Stato in cui sarebbe a rischio di subire atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti, sia sulla base della propria situazione personale, sia a fronte di un comprovato rischio generalizzato nello Stato di destinazione (v. ex multis, N. c. Regno Unito, ric. n. 26565/05, sentenza del 27 maggio 2008, par. 30). In ragione del carattere assoluto dellâart. 3 CEDU, e dunque dellâimpossibilitĂ di contemplare deroghe o eccezioni al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, tale principio ha finora trovato applicazione anche in alcune ipotesi di estradizione o espulsione di soggetti sospettati di terrorismo (Chahal c. Regno Unito, ric. n. 22414/93, sentenza del 15 novembre 1996, par. 80; Saadi c. Italia [GC], ric. n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008, parr. 120-122), nonchĂ©, eccezionalmente, nei casi in cui lâallontanamento verso un Paese terzo comprometterebbe del tutto o in parte lâaccesso a cure vitali (D. c. Regno Unito, ric. n. 30240/96, sentenza del 2 maggio 1997; Paposhvili c. Belgio [GC], ric. n. 41738/10, sentenza del 13 dicembre 2016; Savran c. Danimarca, [GC], ric. n. 57467/15, sentenza del 7 dicembre 2021). Una tale estensione dellâobbligo di prevenzione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti, consolidatosi nella giurisprudenza della Corte europea a partire dal leading case Soering c. Regno Unito (ric. n. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989), trova fondamento nella crucialitĂ della disposizione nel sistema convenzionale. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti costituisce infatti la pietra angolare dei sistemi democratici occidentali, nonchĂ© una delle norme del sistema convenzionale che si ergono a tutela del valore irrinunciabile della dignitĂ della persona umana (v. per tutti De Sena, p. 7 ss.).
Pur riconoscendo il carattere assoluto del divieto ex art. 3 CEDU (par. 22), la Dichiarazione di ChiÈinÄu evidenzia le «notevoli difficoltà » degli Stati nel darvi attuazione, viste le implicazioni derivanti, anzitutto, dalla «inability to expel or extradite individual convicted or charged with a serious offence» (par. 20). Per un verso, infatti, il Comitato dei Ministri evidenzia come la permanenza degli autori di gravi reati allâinterno del proprio territorio sia in contrasto con lâesigenza collettiva di salvaguardare la sicurezza e lâordine pubblico (ibidem). Per altro verso, rivendica il diritto di «adottare tutte le misure necessarie» per scongiurare lâimpunitĂ di coloro che, commesso un grave reato, sarebbero sottratti al sistema di giustizia del proprio Paese per il solo fatto di essere fuggiti allâestero (par. 24).
A tal proposito, giova anzitutto precisare che nessuna norma del sistema CEDU impedisce agli Stati di espellere, legittimamente, nĂ© gli autori di reati nĂ© qualsiasi individuo che non disponga dei titoli per soggiornare nel loro territorio. La CEDU si limita semmai ad arginare il dominio riservato degli Stati, solo nel caso in cui un individuo produca una prova valida del rischio, sufficientemente alto, di subire atti di tortura o un trattamento inumano e degradante in caso di allontanamento da uno degli Stati membri. La soglia probatoria richiesta ai ricorrenti Ăš peraltro di regola assai alta, con la conseguenza che lâespulsione e lâestradizione vengono raramente dichiarate illegittime da parte della Corte europea (come evidenziato dalle statistiche recentemente pubblicate dalla Corte per il suo 75esimo anniversario, p. 3).
La Dichiarazione sembra tuttavia auspicare, non troppo velatamente, un approccio meno garantista di quello descritto. Si afferma chiaramente, infatti, come la soglia minima di gravitĂ di cui allâart. 3 CEDU debba rimanere «elevata e costante», ed essere applicata in modo chiaro e coerente a tutti i livelli, «evitando inutili limitazioni alle decisioni di estradare o espellere cittadini stranieri» (par. 24). Inoltre, coerentemente, si asserisce che il divieto di allontanamento verso uno Stato che non garantisce adeguate prestazioni sanitarie dovrebbe trovare applicazione in circostanze molto eccezionali (p. 25).
Simili affermazioni delineano dunque un quadro del contenzioso nettamente sbilanciato a favore dei migranti, in cui le ragioni degli Stati sarebbero costantemente offuscate dal contegno permissivo della Corte. A ben vedere, tuttavia, la casistica recente sembra evidenziare una tendenza divergente, se non opposta (Desmet, Sevrin, Spijkerboer; De Vittor, cit., p. 105 ss.). A partire della seconda decade degli anni Duemila, infatti, la giurisprudenza sullâart. 3 CEDU ha sempre piĂč spesso attribuito, ai fini della determinazione della soglia minima di gravitĂ , un peso specifico rilevante alle difficoltĂ incontrate dagli Stati nel governo dei flussi, soprattutto a seguito del picco degli arrivi registratosi per effetto delle «primavere arabe» (v. Khlaifia e altri. Italia [GC], ricorso n. 16483/12, sentenza del 15 dicembre 2016, par. 185; J.R. e altri c. Grecia, ricorso n. 22696/16, sentenza del 25 gennaio 2018, par. 43-62; Kaak e altri c. Grecia, ric. n. 34215/16, sentenza del 3 ottobre 2019, parr. 62-81). Simili circostanze hanno spesso contribuito ad escludere una violazione, anche a fronte di gravi elementi di prova in tal senso (De Vittor, cit., p. 105 ss.).
La Dichiarazione sembra dunque suggerire una piĂč diffusa relativizzazione di fatto dellâart. 3 CEDU, per ora operata solo da una parte della giurisprudenza. Non si deve poi escludere che una certa pressione politica verso un abbassamento della protezione convenzionale sia rivolta a ulteriori interlocutori. Il monito espresso dalla Dichiarazione sembra infatti rivolgersi non soltanto ai giudici europei, ma anche ai tribunali nazionali (parr. 26-29), che «potrebbero trarre beneficio» da indicazioni piĂč specifiche sui criteri da applicare ai casi di espulsione e che sono invitati ad adottare una certa cautela («caution») nellâapplicazione degli standard convenzionali in materia di estradizione ed espulsione correlati allâart. 3 CEDU (par. 29). Tali affermazioni riflettono lâindubbia centralitĂ progressivamente assunta dalla Convenzione negli ordinamenti interni, anche (seppur non esclusivamente) per il tramite dellâobbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di cui allâart. 46 CEDU. La crescente influenza esercitata dalla giurisprudenza convenzionale sui giudici nazionali Ăš peraltro cristallina nellâesperienza italiana, in cui un indirizzo consolidato della Corte costituzionale obbliga il giudice interno a conformarsi allâinterpretazione del giudice della CEDU, la quale notoriamente ha il rango di norma interposta tra legge e Costituzione (Corte cost. sent. 49/2015; Corte cost. sent. 311/2009).
In questo quadro, Ăš dunque plausibile scorgere lâintento dei governi europei di arginare anche lâimpatto del sistema convenzionale negli ordinamenti interni, con possibili ricadute sullâindipendenza della funzione giurisdizionale, tanto a livello sovranazionale quanto nazionale. Una Dichiarazione politica di tale risonanza rischia infatti di esercitare un indebito condizionamento sullâattivitĂ interpretativa dei giudici, incidendo negativamente sullâequilibrio tra i poteri che si pone a fondamento dello Stato di diritto.
Le medesime criticitĂ emergono, peraltro, alla luce dei punti del testo relativi allâapplicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. Anche tale disposizione gioca infatti un ruolo cruciale nei casi di espulsione ed estradizione, dal momento che una misura di allontanamento lesiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare di un cittadino straniero potrĂ ritenersi conforme allâart. 8 solo se prevista dalla legge e se proporzionata al perseguimento di uno scopo collettivo, fra cui il mantenimento della sicurezza e dellâordine pubblico. A tal proposito, la Dichiarazione sottolinea come siano i tribunali nazionali le autoritĂ piĂč idonee a compiere una tale valutazione, in linea con il principio di sussidiarietĂ e con il margine di apprezzamento (parr. 31-33). La Corte europea viene pertanto invitata a considerare le peculiaritĂ dei singoli sistemi giuridici, con particolare riguardo agli aspetti relativi alle pene detentive, nonchĂ© a precisare i motivi per cui il parere (della Corte) dovrebbe sostituirsi a quello dei giudici nazionali (par. 33).
Anche tali affermazioni, benchĂ© prive di valore giuridicamente vincolante, riflettono chiaramente la volontĂ dei governi di sottrarre alla Corte parte della sua discrezionalitĂ nella definizione del bilanciamento di cui allâart. 8 CEDU, invitandola ad attribuire un maggiore peso specifico agli interessi nazionali (Thym). Sotto questo profilo, la Dichiarazione segna, pertanto, unâulteriore e profonda contraddizione con gli impegni sottoscritti in sede di adesione alla CEDU, il cui stesso funzionamento Ăš fondato sul sistema di controllo della condotta delle autoritĂ nazionali da parte di un giudice super partes.
Fra le questioni sottoposte allâattenzione della Corte, vengono poi menzionate le attuali sfide che sâimpongono agli Stati nel governo delle migrazioni, segnatamente, la migrazione di massa (mass arrivals) e la strumentalizzazione dei migranti. Ă appunto la necessitĂ di dover far fronte a tali fenomeni, unitamente alle espulsioni individuali, che giustificherebbe lâadozione di «nuovi approcci» al fenomeno della migrazione (parr. 46 e 47, su cui infra).
A questo proposito, va anzitutto osservato che non vi sarebbe nulla di nuovo nellâapproccio degli Stati europei alla migrazione di massa, che certo costituisce una costante dellâultimo ventennio alla luce dellâincremento della mobilitĂ globale. ComâĂš noto, la reazione allâaumento della pressione migratoria da parte degli Stati membri del Consiglio dâEuropa, in larga parte anche membri dellâUE, segue da tempo una logica marcatamente securitaria, fondata, anche mediante la cooperazione con gli Stati dâorigine e transito dei migranti, sia su meccanismi di deterrenza della migrazione che su respingimenti di massa alla frontiera, soprattutto nel caso degli arrivi irregolari via mare (ex multis, Nicolosi, Moreno–Lax, GiuffrĂ©). Tali politiche migratorie sono ormai da anni al centro del dibattito tra esperti (ibidem), che ne hanno spesso contestato la compatibilitĂ con la CEDU, incluso il divieto di espulsioni collettive di cui allâart. 4 del Protocollo 4 (ex multis, Gatta). Nella Dichiarazione di ChiÈinÄu, le esigenze statali di natura securitaria â la protezione dei confini nazionali, il mantenimento dellâordine pubblico, la necessitĂ di garantire la sicurezza collettiva â vengono, appunto, espressamente rivendicate (par. 34). La funzione della Dichiarazione andrebbe dunque non tanto ricercata nella necessitĂ di fronteggiare problematiche nuove e dirompenti, quanto, piuttosto, nella ricerca di legittimazione delle scelte di politica migratoria recentemente compiute nel contesto dellâUE, di cui â come poco sopra evidenziato â fa parte la maggioranza degli Stati membri del Consiglio dâEuropa. Nel momento in cui si scrive, Ăš infatti appena entrato in vigore il Nuovo Patto sulla migrazione e lâasilo, un pacchetto di riforme del diritto dellâUE in materia di migrazione (su cui, ex multis, v. Bonetti, Celoria, che, piĂč che riformare gli aspetti sostanziali della politica migratoria comune, consolida lâapproccio securitario intrapreso negli anni precedenti (cfr. Borraccetti, in Riccio e Tirabusi; Favilli). Del resto, la conferma della piena continuitĂ della Dichiarazione con le recenti politiche dellâUE Ăš attestata dallâesplicito endorsement della Commissione europea. Nel comunicato stampa del 15 maggio 2026, questâultima ha appunto espresso il proprio sostegno alla Dichiarazione, affermando altresĂŹ che «[p]roteggere la sicurezza delle nostre societĂ e delle nostre frontiere e rimanere fedeli ai nostri valori sono al centro delle politiche migratorie dellâUE, conformemente al quadro comune stabilito dal Patto sulla migrazione e lâasilo. La Commissione accoglie con favore lâallineamento degli approcci adottati per affrontare tali sfide comuni».
Anche il richiamo al fenomeno della strumentalizzazione dei flussi si pone pienamente nel solco della crescente securitizzazione della politica migratoria nel continente europeo. La Dichiarazione rivendica, infatti, il diritto degli Stati di proteggere i propri confini, per esigenze di ordine pubblico, laddove «i movimenti migratori, compresi gli attraversamenti illegali delle frontiere, vengano deliberatamente facilitati, incoraggiati o sfruttati da uno Stato ostile o altri attori, con lo scopo di destabilizzare o esercitare pressione su altri Stati o le democrazie europee» (par. 37). Sebbene lâimpiego della pressione migratoria, nel quadro di ostilitĂ reciproche tra due o piĂč Stati, non sia nuova nelle relazioni internazionali (v. Greenhill), Ăš inevitabile scorgere, nei termini della Dichiarazione, un implicito richiamo al diritto dellâUE. Viene infatti ripresa, nella sostanza, la definizione di strumentalizzazione dei flussi recentemente introdotta dallâart. 1(4)(b) del Regolamento 1359/2024 sulle situazioni di crisi e forza maggiore, in vigore dal 12 giugno 2026. Questâultimo, inserito nellâambito dei provvedimenti del Nuovo Patto, istituisce un regime derogatorio applicabile nel caso in cui un attore statale o non statale extra-UE eserciti unâindebita pressione migratoria allo scopo di destabilizzare le funzioni sovrane di uno Stato dellâUE. Ne discende che, al ricorrere di un episodio di strumentalizzazione (secondo una valutazione operata dalla Commissione europea), lo Stato in questione possa essere autorizzato a comprimere le garanzie normalmente riconosciute nellâambito delle procedure ordinarie dâasilo (le potenziali deroghe includono, infatti, la proroga dei tempi per la registrazione della domanda, lâestensione dellâambito applicativo della procedura di frontiera, nonchĂ© alcune eccezioni alla Direttiva Accoglienza; per una critica dellâistituto alla luce del diritto dellâUE, v. Gatta e Scissa).
Il posizionamento rispetto alla strumentalizzazione dei flussi sembrerebbe tuttavia sottendere anche lâintento di influenzare il giudizio della Corte europea in alcuni casi attualmente pendenti (Gatta, cit.; Riemer e Acconciamessa). Sono infatti da molto attese tre pronunce riguardanti quello che, nel tempo, Ăš divenuto un caso paradigmatico di strumentalizzazione dei flussi. I ricorsi R.A e altri v. Polonia (comunicato il 27 settembre 2021), H.M.M. e altri c. Lettonia (comunicato il 3 maggio 2022) e C.O.C.G. e altri c. Lituania (comunicato il 2 dicembre 2022) hanno appunto a oggetto i fatti verificatasi nellâestate del 2021 al confine tra Bielorussia e Unione Europea. In quellâoccasione, nel quadro della tensione geopolitica tra UE e Bielorussia, questâultima orchestrĂČ, facilitando il rilascio di visti, lâarrivo di centinaia di migranti alle frontiere esterne a Est dellâUE, talvolta organizzandone anche il trasporto. La Corte europea sarĂ tenuta a pronunciarsi, in particolare, sulla reazione violenta degli Stati maggiormente interessati dagli arrivi â Polonia, Lettonia e Lituania â che, secondo quanto riportato nei ricorsi, non solo adoperarono la forza nellâambito di molti respingimenti alla frontiera, ma abbandonarono anche i migranti per diverse settimane nellâarea boschiva al confine dellâUE (v., ex multis, Ancite-Jepifanova). In tutti e tre i casi presentati alla Corte (e nelle udienze dinanzi alla Grande Camera, giĂ tenutesi il 12 febbraio 2025, v. Baranowska), i ricorrenti hanno contestato la violazione sia del divieto di trattamenti inumani e degradanti che del divieto di espulsioni collettive.
Pur non citando espressamente i ricorsi in questione, la Dichiarazione di ChiÈinÄu suggerisce apertamente un approccio che potrebbe essere utilmente applicato ai casi di strumentalizzazione (par. 39). Si fa riferimento, in particolare, alla nozione di «democrazia in grado di difendersi» (lett. «democracy capable of defending itself»), occasionalmente impiegata dalla Corte europea per escludere la violazione della CEDU quando le restrizioni dei diritti fondamentali sia necessaria per la difesa dei valori democratici (v. Zdanoka v. Lettonia [GC], ric. n. 58278/00, sentenza del 16 marzo 2006, parr. 99-100; Vogt c. Germania, ric. n. 17851/91, sentenza del 29 settembre 1995, par. 59). Il fondamento di questa nozione Ăš rinvenibile nellâart. 17 CEDU, che vieta di interpretare la CEDU in modo tale da consentire a «uno Stato, un gruppo o un individuo» di compiere atti che esorbitano dagli obiettivi convenzionali (sul tema, v. Oâ Connell). In passato, tale disposizione ha trovato applicazione nei casi in cui le restrizioni alla libertĂ di espressione e di associazioni fossero state imposte, ad esempio, con finalitĂ di contrasto allâapologia del terrorismo o di altri crimini (Roj TV e A/S c. Danimarca, ric. n. 24683/14, 17 aprile 2018), alle minacce per la democrazia e lâordine costituzionale (Partito Comunista Unito di Turchia e Altri c. Turchia, ric. n. 19392/92, sentenza del 30 gennaio 1998), alla promozione delle ideologie totalitarie, e allâincitamento allâodio e alla violenza (Belkacem c. Belgio, ric. n. 34367/14, 27 giugno 2017; Kasymakhunov e Saybatolov c. Russia, ric. n. 26261/05 e 26377/06, sentenza del 14 marzo 2013).
Nondimeno, il riferimento alla dottrina della democracy capable of defending itself nel contesto del contrasto alla strumentalizzazione dei flussi sembra tanto inappropriato quanto fuorviante. BenchĂ© la Dichiarazione invochi la nozione con la finalitĂ di impedire che «uno Stato ostile o altri attori» possano minare le democrazie europee o abusare del sistema convenzionale (par. 39), si puĂČ escludere con certezza che lâart. 17 CEDU possa essere applicato nei confronti degli Stati che strumentalizzano i migranti allo scopo di destabilizzare le funzioni sovrane degli Stati membri del Consiglio dâEuropa. Il divieto dellâabuso del diritto Ăš infatti sĂŹ applicabile agli Stati, ma soltanto agli Stati contraenti della CEDU (v. Terrasi, in Bartole, De Sena, Zagrebelsky, p. 572; in questo senso, v. anche Guida sullâarticolo 17 della Convenzione europea dei diritti dellâuomo, par. 9).
Pertanto, la Dichiarazione sembra, semmai, voler aprire la strada allâapplicabilitĂ dellâart. 17 CEDU al soggetto passivo della strumentalizzazione, ossia i migranti. Se tale ipotesi trovasse accoglimento, le rimostranze dei migranti â incluse quelle attualmente oggetto dei ricorsi pendenti â potrebbero essere respinte alla luce della contrarietĂ della loro condotta allâordine democratico e ai valori fondamentali protetti della Convenzione.
Alla luce della casistica sullâart. 17 CEDU, una simile interpretazione ci sembra, tuttavia, eccessivamente forzata. Non si vede, infatti, come la condotta dei richiedenti asilo â ossia di individui liberi di lasciare ogni Paese, incluso il proprio, ai sensi dellâart. 12 (2) del Patto internazionale sui diritti civili e politici â possa essere comparata, sul piano sostanziale, a quella di associazioni politiche sovversive, o a quella di individui che incitano allâodio, alla violenza o al razzismo (v. Oâ Connell, cit.). Altrettanto arbitrario sembrerebbe poi poter giustificare una violazione dellâart. 3 CEDU o dellâart. 4 Protocollo 4 CEDU â entrambe cruciali nel sistema convenzionale â al dichiarato scopo di salvaguardare la democrazia e lo Stato di diritto.
Non si puĂČ tuttavia totalmente escludere, allo stato, che la Corte europea subisca la (indebita) pressione degli Stati membri al punto da adottare unâinterpretazione contraddittoria rispetto alla propria pregressa prassi applicativa. Del resto, in passato, e dunque anche in assenza di unâaperta contestazione come quella in atto, la giurisprudenza aveva giĂ espressamente escluso una violazione del divieto di espulsioni collettive a fronte di una condotta «colposa» da parte dei migranti, responsabili di essere giunti alle frontiere esterne dellâUE in via irregolare (v. N.D. e N.T. c. Spagna, ric. nn. 8675/15 e 8697/15, sentenza del 13 febbraio 2020, con commento di Mussi, su questo blog). La «retorica dellâinvasione» (Bufalini) ha infatti giĂ da tempo contribuito ad un cambiamento di prospettiva sul fenomeno della migrazione, focalizzando lâattenzione non tanto sugli obblighi in capo agli Stati, quanto, invece, sulla condotta degli individui che tentano lâattraversamento irregolare della frontiera â spesso mettendo a rischio la propria vita â pur di ottenere protezione in Europa.
Alla diffusione della Dichiarazione di ChiÈinÄu hanno fatto prontamente seguito le reazioni entusiaste di alcuni degli Stati membri del Consigli dâEuropa. Fra queste, non si Ăš fatta attendere quella della Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, a mezzo dei propri canali social: «La Dichiarazione di ChiÈinÄu, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio dâEuropa, riconosce la legittimitĂ per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dallâItalia in Albania» (enfasi aggiunta), ha dichiarato la premier sul proprio profilo X.
Meloni si riferisce alla sezione della Dichiarazione rubricata «Nuovi approcci», in cui i 46 Stati membri del Consiglio dâEuropa, dichiarano, appunto, di voler perseguire soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori per far fronte alla migrazione irregolare (parr. 45-47). Fra questi, vengono espressamente contemplati la cooperazione con gli Stati terzi, la trattazione delle domande dâasilo nei Paesi terzi e la creazione dei centri per il rimpatrio in Stati terzi (par. 46). Il controverso Protocollo Italia-Albania, sottoscritto il 6 novembre 2023 e ratificato con l. 14/2024, persegue, appunto, tutte e tre le soluzioni (v. qui). Lâaccordo ha infatti istituito un regime di «dislocazione» (Saccucci), sulla base del quale procedere, sotto la giurisdizione italiana, alla valutazione delle domande dâasilo in due strutture collocate in territorio albanese. Secondo lâart. 3 co. 3 della L. 14/2024, tali aree sono equiparate alle zone di frontiera o di transito, in cui puĂČ applicarsi la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale, con una significativa riduzione sia dei termini per la definizione delle domande che per lâimpugnazione dei provvedimenti di rigetto (art. 7-bis d.lgs. n. 25/2008, come introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023).
Dalla sua entrata in vigore, tuttavia, la concreta attuazione del Protocollo Ăš risultata tuttâaltro che lineare, rivelando, al contrario, profondi contrasti tra politica e magistratura (Gatta). In una prima fase di attuazione dellâaccordo, i giudici italiani, preposti alla convalida del trattenimento dei migranti sbarcati in Albania, hanno infatti reiteratamente escluso lâapplicabilitĂ della procedura di frontiera nei casi di specie, alla luce dellâassenza dei relativi presupposti normativi (per una ricostruzione del contenzioso rilevante, v. De Vittor). Risultava infatti cruciale, in questo contesto, lâinterpretazione della nozione di «Paese di origine sicuro» di cui allâart. 36 della Direttiva 2013/32/UE, sui la CGUE Ăš intervenuta con la sentenza Alace e Canpelli (cause riunite Câ758/24 e Câ759/24), del 1° agosto 2025 (in commento, Favilli e Marin). Nonostante la sentenza abbia sostanzialmente accolto lâimpostazione dei giudici della convalida, la sorte del Protocollo risulta ancora incerta. Anzitutto, nel caso Alace, a venire in rilievo era appunto la Direttiva 2013/32/UE, ora sostituita dal Regolamento 2024/1348 per effetto dellâentrata in vigore del Patto sulla migrazione e lâasilo. Alla luce delle modifiche introdotte, residua dunque un certo margine di incertezza circa il futuro contenzioso sulla nozione di Paese di origine sicuro (v. Favilli e Marin, cit., pp. 41-42).
A ciĂČ si aggiungono le vicende giudiziarie seguite al tentativo del Governo italiano di dare impulso a una diversa, seppur limitata, applicazione dellâaccordo con lâAlbania. Con il d.l. 37/2025 del 20 marzo 2025, «considerata la straordinaria necessitĂ e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalitĂ e lâefficace utilizzo delle strutture di trattenimento» e al fine di «sfruttare pienamente le potenzialitĂ delle strutture situate in Albania», il Governo italiano ha infatti disposto lâutilizzo dei centri albanesi per il trattenimento di migranti giĂ presenti sul territorio italiano e destinatari di un ordine di espulsione. Il trasferimento in Albania di alcuni cittadini stranieri, precedentemente trattenuti in Italia, ha dato luogo ad una serie di nuove richieste di convalida, seguite da nuovi rinvii pregiudiziali alla CGUE (v. Borraccetti; Celoria, De Leo e Ferri). Di qui a breve, la CGUE sarĂ dunque chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla compatibilitĂ del Protocollo con il diritto dellâUE, con specifico riguardo alle questioni che investono la competenza dellâItalia a concludere accordi simili, lâapplicabilitĂ del diritto dellâUE, la conformitĂ del regime previsto dal Protocollo ai diritti della difesa, ai diritti di visita e comunicazione con i familiari e al diritto alla salute dei richiedenti protezione internazionale (cause riunite C-706/25, Comeri e C-707/25, Sidilli; causa C-414/25, Sedrata).
Attualmente, dunque, la legittimitĂ del âmodello Italia-Albaniaâ, nonchĂ© la sua stessa capacitĂ di governare la migrazione senza compromettere la tutela dei diritti fondamentali dei migranti, appaiono assai meno scontate di quanto la Dichiarazione di ChiÈinÄu lasci intendere. Al contrario, le Conclusioni rese dallâAvvocata generale Medina nelle cause riunione Comeri e Sidilli (cit.) lo scorso 11 giugno evidenziano giĂ alcuni, significativi, profili di contrasto tra il Protocollo e il diritto dellâUE. Con specifico riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, lâAvvocata ha rilevato, in particolare, che nĂ© il Protocollo nĂ© la normativa nazionale di attuazione sembrano contenere disposizioni chiare e precise idonee a garantire i livelli minimi fissati dal diritto dellâUE in materia di diritto di difesa, diritto al rispetto della vita privata e familiare e diritto alla libertĂ personale (Conclusioni, cit., parr. 139-155). Posto che tali livelli minimi sono equivalenti rispetto allo standard fissato dalla CEDU, ai sensi dellâart. 52, co. 3, della Carta di Nizza, il regime extraterritoriale del Protocollo solleva notevoli criticitĂ con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. Come giĂ rilevato prima della sua attuazione, questâultimo, infatti, difficilmente potrĂ assicurare un livello di tutela analogo a quello applicato sul territorio nazionale, sia per quanto concerne la comunicazione dei richiedenti asilo con i propri difensori, sia, soprattutto, sotto il profilo del diritto alla libertĂ personale (Saccucci, cit.). A tale ultimo proposito, si Ăš infatti opportunamente rilevato come il regime delineato del Protocollo imponga unâillegittima estensione temporale dei provvedimenti restrittivi della libertĂ personale, giacchĂ©, una volta spirati i termini per la convalida del trattenimento, il migrante non verrebbe immediatamente rimesso in libertĂ , come imposto dagli artt. 5 CEDU e 6 della Carta di Nizza, ma dovrebbe attendere un nuovo trasferimento sul territorio italiano (ibidem. In questo senso, anche le Conclusioni dellâAvvocato Generale in Comeri e Sidilli, cit., parr. 129-135).
Fermo restando che si dovrĂ attendere la pronuncia della CGUE per una definitiva valutazione circa lâeffettiva sostenibilitĂ di tale modello (peraltro promosso anche dal nuovo Regolamento rimpatri, approvato dal Parlamento europeo il 17 giugno 2026), il quadro fin qui descritto lascia dunque presagire che nei mesi a seguire si verificherĂ unâallarmante escalation di tensione anche al di fuori del Consiglio dâEuropa. Nellâattesa di nuovi interventi da parte delle corti internazionali, la Dichiarazione di ChiÈinÄu testimonia infatti lâestrema riluttanza dei governi nazionali a lasciarsi guidare dai giudici, il cui ruolo Ăš anche porsi a presidio della tutela dei diritti umani, nella definizione delle proprie scelte in materia di migrazione.
BenchĂ© priva di valore giuridicamente vincolante, la Dichiarazione di ChiÈinÄu tradisce gli scopi e gli obiettivi della CEDU, tentando di spingere la Corte europea allâapertura di una ânuova faseâ di vita della Convenzione. Sullo sfondo di una politica migratoria europea che innova senza avanzare, la potenziale influenza esercitata dalla Dichiarazione sulle corti nazionali e internazionali rende ancora piĂč difficoltosa la ricerca di un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti in questa materia.
*Lâautrice intende esprimere un ringraziamento al collega Francesco Luigi Gatta per il confronto sui temi oggetto del presente contributo.
Khrystyna Gavrysh (UniversitĂ di Ferrara)
La mancata consegna di Osama Njeem Elmasry (sul punto, v. Gavrysh, Poltronieri Rossetti, Bolici e Di Martino), dopo essere stata deferita allâAssemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale (CPI) il 26 gennaio 2026 a seguito dellâaccertamento sulla violazione dellâobbligo di cooperazione ai sensi dellâart. 87, par. 7, dello Statuto CPI del 17 ottobre 2025, raggiunge unâaltra importante tappa del suo «viaggio internazionale», ossia la sottoposizione al vaglio della Corte europea dei diritti dellâuomo con due ricorsi separati.
Anzitutto, nel caso Y c. Italia (I sez., ric. n. 13270/25, comunicato il 13 maggio 2026) il ricorrente Ăš un cittadino sudanese che afferma di essere stato detenuto, torturato, sottoposto a lavoro forzato e costretto a combattere, da gruppi armati operanti sotto il controllo di Osama Elmasry Njeem nei centri di detenzione libici di Al-Jadida e Mitiga. Dopo essere arrivato in Italia e aver ottenuto lo status di rifugiato, egli ha collaborato con le indagini della CPI fornendo elementi di prova contro Elmasry. Il ricorrente lamenta che lâItalia, non eseguendo il mandato di arresto della CPI e consentendo il rimpatrio di Elmasry in Libia, ha violato gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU, sostenendo che tali obblighi comprendono anche un dovere di cooperazione con autoritĂ straniere e internazionali, inclusa la CPI.Â
Nel caso Z c. Italia (I sez., ric. n. 7051/26, comunicato il 13 maggio 2026), invece, la ricorrente Ăš una cittadina ivoriana che lamenta di essere stata vittima di schiavitĂč, violenze sessuali, torture e maltrattamenti nel carcere di Mitiga anche direttamente per mano di Elmasry. A differenza di Y, la ricorrente fonda il ricorso non solo sugli obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2 e 3 CEDU, ma anche sullâart. 4 CEDU (schiavitĂč e servitĂč) e sullâart. 6, par. 1, CEDU, sostenendo peraltro che il diniego dellâautorizzazione parlamentare a procedere contro i Ministri coinvolti e la mancata esecuzione del mandato della CPI abbiano compromesso il suo diritto di accesso a un tribunale.
Trattandosi di ricorsi concernenti fatti accaduti al di fuori della giurisdizione italiana, si pone, anzitutto, il problema della eventuale sussistenza della giurisdizione dellâItalia ai sensi dellâart. 1 CEDU, ossia se esista un jurisdictional link tra lâItalia e i ricorrenti tale da attivare gli obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2 e 3 CEDU. In secondo luogo, e si tratta di una questione ancora piĂč centrale, occorre comprendere se gli articoli 2 e 3 CEDU â ed eventualmente a cascata anche lâart. 4 CEDU â impongano alle autoritĂ italiane, e dunque a tutti gli Stati parte del Consiglio dâEuropa che abbiano anche ratificato lo Statuto della CPI, un dovere di cooperare con questâultima nellâesecuzione dei mandati di arresto emessi dalla stessa.
Saranno dunque queste le due questioni che verranno esplorate in questo breve commento.
Per ciĂČ che concerne, anzitutto, la competenza ratione loci della Corte EDU, va sin da subito chiarito che ai sensi dellâart. 1 CEDU, «[l]e Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertĂ enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione». Quanto al significato da attribuire al concetto di «giurisdizione» ai fini della interpretazione di questa norma, la Corte ha precisato che la competenza giurisdizionale di uno Stato Ăš principalmente di natura territoriale (grande camera, sentenza del 10 luglio 2025, Semenya c. Svizzera, ricorso n. 10934/21, par. 119).
Al tempo stesso, perĂČ, la Corte EDU ha riconosciuto che, in via eccezionale, la giurisdizione di uno Stato contraente possa estendersi ad atti delle sue autoritĂ che producono effetti al di fuori del proprio territorio. Si tratta di una prassi assai conosciuta (sul punto, v. Grabenwarter, p. 1 ss.; Forde, p. 95 ss.). In primo luogo, si fa riferimento ad atti degli agenti diplomatici e consolari, che possono costituire un esercizio della giurisdizione quando tali agenti esercitano autoritĂ e controllo su altre persone allâestero (decisione del 15 dicembre 1977, X.c. Regno Unito, ricorso n. 547/76; grande camera, decisione del 12 dicembre 2001, BankoviÄ et al. c. Belgio, ricorso n. 52207/99, par. 73). In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto lâesercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte di uno Stato contraente quando esso esercita tutte o alcune delle funzioni pubbliche che normalmente spetterebbero a tale governo e, dunque, nelle ipotesi della occupazione dei territori stranieri (grande camera, sentenza del 7 luglio 2011, Al-Skeini et al. c. Regno Unito, ricorso n. 55721/07, par. 135; grande camera, decisione del 30 novembre 2022, Ucraina e Paesi Bassi c. Russia, ricorsi nn. 8019/16 et al., par. 561). Infine, lâultima eccezione tipica Ăš rappresentata dallâuso della forza da parte di agenti statali allâestero, tale da sottoporre al loro controllo cittadini stranieri (sez. III, sentenza del 19 novembre 2019, Razvozzhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia, ricorsi nn. 75734/12 et al., par. 161).Â
Cosa succede, invece, se nemmeno una parte della condotta sia stata tenuta sul territorio dello Stato convenuto e gli agenti di questo non siano in nessun modo implicati in condotte illecite allâestero? Ă possibile comunque ravvisare la responsabilitĂ dello Stato contraente ai sensi dellâart. 1 CEDU?Â
Ebbene, secondo la Corte EDU, anche se gli eventi allâorigine di una controversia giudiziaria si sono verificati totalmente al di fuori del territorio dello Stato convenuto, quando una persona promuove unâazione civile relativa a tali eventi dinanzi ai tribunali di quello Stato, esiste un indubbio legame giurisdizionale, nella misura in cui siano comunque in giuoco i diritti garantiti dallâart. 6, par. 1, CEDU. SicchĂ©, qualora nellâordinamento interno sia riconosciuto il diritto di proporre unâazione civile, nel corso del procedimento statale si dovranno applicare le stesse garanzie di giusto processo previste in favore dei ricorrenti che facciano valere anche garanzie sostanziali coperte dalla giurisdizione statale. (v. grande camera, sentenza del 14 dicembre 2006, MarkoviÄ e altri c. Italia, ricorso n. 1398/03, par. 54; in senso conforme, v. Semenya c. Svizzera, cit., par. 144).
Cosa accade, invece, se il procedimento statale Ăš di natura penale? La prassi in questo caso si focalizza quasi esclusivamente sugli obblighi procedurali derivanti dallâart. 2 CEDU. Come chiarito dalla Corte EDU nel caso GĂŒzelyurtlu et al. c. Cipro e Turchia (grande camera, sentenza del 29 gennaio 2019, ricorso n. 36925/07, par. 188), qualora le autoritĂ investigative o giudiziarie di uno Stato contraente esercitino la propria attivitĂ , avviando unâindagine penale e/o un procedimento penale in relazione ad una morte verificatasi al di fuori della giurisdizione di tale Stato â e, dunque, sulla base dei criteri giurisdizionali ivi vigenti â, siffatta circostanza Ăš sufficiente a stabilire un legame giurisdizionale ai fini dellâart. 1 CEDU tra quello Stato e lâevento-morte, ai fini dellâapplicabilitĂ dellâobbligo positivo di svolgere indagini effettive ai sensi dellâart. 2 CEDU (in senso conforme, v. Ucraina e Paesi Bassi c. Russia, cit., par. 559).
SicchĂ© lâobbligo positivo di natura procedurale di svolgere unâindagine effettiva ai sensi dellâart. 2 CEDU costituisce un obbligo autonomo e distinto, sebbene attivato da fatti concernenti gli aspetti sostanziali di tale disposizione. Solo in questo senso esso puĂČ essere considerato un obbligo idoneo a vincolare lo Stato anche quando la morte sia avvenuta al di fuori della sua giurisdizione. CiĂČ significa anche che il semplice accertamento dellâesistenza di un legame giurisdizionale con riferimento allâobbligo procedurale derivante dallâart. 2 CEDU non implica che lâatto sostanziale rientri anchâesso nella giurisdizione dello Stato contraente, non essendo estesa la giurisdizione statale a questa tipologia di atti in assenza di un legame lato sensu territoriale. Siffatto approccio Ăš, dunque, legato alla natura procedurale dei diritti in analisi, come del resto giĂ evidenziato a proposito dellâart. 6, par. 1, CEDU.
Tuttavia, la Corte si spinge persino oltre, ipotizzando ulteriori ipotesi di giurisdizione anche in assenza di attivazione giudiziaria da parte delle autoritĂ pubbliche statali. Come chiarito nella sentenza sul caso Rantsevc. Cipro e Russia del 7 gennaio 2010 (sez. I, ricorso n. 25965/04, paragrafi 243-244), la Corte non esclude infatti che possano sussistere «special features [âŠ] which require a departure from the general approach» (par. 243; sugli special features, v. GiuffrĂ©, p. 53 ss.). Secondo la Corte, tali caratteristiche non si possono definire in astratto, poichĂ© esse dipendono dalle specifiche circostanze del caso concreto e possono, di conseguenza, variare da una fattispecie allâaltra (GĂŒzelyurtlu et al. c. Cipro e Turchia, cit., par. 190; sez. III, sentenza del 21 settembre 2021, Carter c. Russia, ricorso n. 20914/07, par. 132).
Occorre domandarsi a questo punto se tra queste «caratteristiche speciali» possa rientrare anche la richiesta di cooperazione da parte di uno Stato, eventualmente terzo alla base sociale del Consiglio dâEuropa, o un tribunale penale internazionale. In altre parole, occorre interrogarsi se un obbligo internazionale di cooperazione possa soddisfare il requisito pocâanzi illustrato.
Ad onor del vero, gli esempi nella prassi della Corte EDU sono molteplici. Basti pensare al caso Aliyeva e Aliyev c. Azerbaigian del 31 luglio 2014 (sez. I, ricorso n. 35587/08), ove la Corte era chiamata ad esaminare un ricorso presentato dai genitori di un cittadino azero ucciso in Ucraina in circostanze che coinvolgevano altri due cittadini azeri. In forza di un accordo di assistenza giudiziaria reciproca tra Ucraina e Azerbaigian, il procedimento penale era stato trasferito alle autoritĂ azere, che â in assenza di prove sufficienti â lo avevano rapidamente archiviato, frustrando cosĂŹ il diritto dei ricorrenti a unâindagine effettiva ai sensi dellâart. 2 CEDU. Nella causa innanzi alla Corte EDU, essa ha sollevato dâufficio la questione della propria competenza ratione loci, ritenendo che, avendo lâAzerbaigian accettato lâobbligo di proseguire lâindagine penale avviata dalle autoritĂ ucraine allâatto di ratifica della Convenzione di Minsk del 1993, esso fosse tenuto a condurre tale indagine nel rispetto dellâobbligo procedurale derivante dallâart. 2 CEDU (paragrafi 55-57). In altre parole, avendo assunto lâimpegno di continuare lâindagine penale iniziata dalle autoritĂ ucraine, lâAzerbaigian era vincolato a svolgerla conformemente agli standard richiesti dallâart. 2 CEDU, indipendentemente dal luogo in cui si era verificato lâevento morte.Â
Medesimo approccio Ăš adottato dalla Corte EDU anche rispetto alla cooperazione in seno allâUnione europea (UE), quindi in funzione degli obblighi derivanti dal diritto unionale, anche nella forma della cooperazione rafforzata. Nel caso Romeo Castaño c. Belgio del 9 luglio 2019 (sez. II, ricorso n. 8351/17), i ricorrenti lamentavano il rifiuto delle autoritĂ belghe di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autoritĂ spagnole nei confronti di una persona, risiedente in Belgio, sospettata di essere stata membro dellâorganizzazione terroristica ETA e di aver partecipato allâomicidio del padre dei ricorrenti in Spagna. Con il rifiuto a consegnare il soggetto alla Spagna, le autoritĂ belghe avevano impedito lâavvio del procedimento penale nei confronti del ricercato. Nonostante il ricorso non fosse fondato su una presunta omissione del Belgio di adempiere al proprio obbligo di indagare sul detto omicidio, la Corte ha ritenuto che i principi elaborati nelle sentenze sopra richiamate in materia di accertamento dellâesistenza di un legame giurisdizionale con lo Stato convenuto dovessero trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nel caso di specie. PoichĂ© lâindagato si era rifugiato in Belgio e le autoritĂ spagnole avevano richiesto alle autoritĂ belghe di arrestarlo e consegnarlo nellâambito del sistema di cooperazione UE, vincolante per entrambi gli Stati, la Corte ha concluso che ciĂČ rientrasse nelle «caratteristiche speciali» richieste per configurare il legame giurisdizionale tra i ricorrenti e il Belgio. Di conseguenza, la Corte ha affermato lâesistenza della giurisdizione del Belgio ai sensi dellâart. 1 CEDU in relazione alle doglianze formulate dai ricorrenti (paragrafi 38-42).
Si puĂČ allora affermare che lo stesso approccio possa applicarsi anche con riferimento ad obblighi derivanti dallo Statuto della CPI? In altri termini, possiamo sostenere la mancata consegna di Elmasry alla CPI da parte dellâItalia possa rientrare nella competenza ratione loci della Corte EDU? Ad avviso di chi scrive, la risposta Ăš affermativa. La ragione di tale assunto non risiede, tuttavia, nella esistenza di un giudizio penale instaurato in Italia da parte delle vittime, giacchĂ© trattasi pur sempre di un procedimento successivo agli eventi del caso. Del resto, siffatto elemento da solo rischierebbe di non essere sufficiente a giustificare la giurisdizione dello Stato contraente (sul punto v. sez. IV, decisione del 28 gennaio 2014, Abdul Wahab Khan c. Regno Unito, ric. n. 11987/11, par. 28), dovendosi allâuopo valorizzare ulteriori «special features» della fattispecie concreta. TantâĂš che, come verrĂ poi chiarito nel caso Hanan c. Germania del 16 febbraio 2021, «[i]f the mere fact of instituting a domestic criminal investigation into any death which has occurred anywhere in the world were sufficient to establish a jurisdictional link, without any additional requirements, this would excessively broaden the scope of application of the Convention» (grande camera, ric. n. 4871/16, par. 135).
A questo punto, si pone la domanda circa quali ulteriori caratteristiche speciali del caso di specie potrebbero giustificare la competenza giurisdizionale della Corte EDU.
Siffatto quesito ci impone di analizzare piĂč in dettaglio â oltre alla prassi pocâanzi considerata â la appena menzionata pronuncia nel caso Hanan c. Germania concernente la responsabilitĂ di un colonnello tedesco per i danni collaterali ai civili causati da un attacco aereo contro due autocisterne sequestrate da insorti talebani in Afghanistan, nellâambito di unâoperazione NATO autorizzata dal Consiglio di sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Lâindagine penale intrapresa dalla Procura tedesca venne archiviata tempestivamente, ragione per cui venne poi presentato un ricorso alla Corte EDU ai sensi dellâart. 2 CEDU. In seno a tale procedimento, la Corte di Strasburgo ha qualificato come caratteristiche speciali â sufficienti per stabilire un legame giurisdizionale idoneo ad attivare lâobbligo procedurale derivante dallâart. 2 CEDU â sia lâobbligo consuetudinario di diritto internazionale umanitario di indagare sui membri delle forze armate statali per presunti crimini di guerra, riprodotto alla regola 158 dello Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario del Comitato internazionale della Croce Rossa (par. 137 della pronuncia), sia la legge statale di ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (par. 140). Lâinsieme di tali circostanze costituiva, secondo la Corte, un complesso di «caratteristiche speciali» che, considerate congiuntamente, avevano determinato lâesistenza di un legame giurisdizionale ai sensi dellâart. 1 CEDU in relazione allâobbligo procedurale di indagine derivante dallâart. 2 CEDU. In altri termini, pur essendosi i fatti verificati in Afghanistan e pur non essendo le vittime sottoposte alla giurisdizione territoriale della Germania al momento dellâattacco, gli specifici obblighi internazionali gravanti sulle autoritĂ tedesche e il coinvolgimento diretto di un ufficiale tedesco avevano attivato la giurisdizione della Germania, con riferimento allâobbligo di svolgere unâindagine effettiva.
Ebbene, non câĂš dubbio che anche lâobbligo di cooperare con la CPI nel caso Elmasry rientri in questa prospettiva. CiĂČ Ăš peraltro supportato da una serie di ulteriori special features. Anzitutto, lâobbligo di cooperazione Ăš stato attuato nellâordinamento italiano mediante lâart. 1 della l. 237 del 20 dicembre 2012, ai sensi del quale, «[l]o Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello Statuto della medesima Corte [âŠ]». Un ulteriore elemento potrebbe essere rappresentato dalla presenza dellâindagato sul territorio dello Stato contraente al momento dellâemissione del mandato di cattura da parte della CPI. Ci si potrebbe chiedere, peraltro, se lâimpegno che lâItalia ha assunto allâatto di ratifica dello Statuto e, dunque, lâobbligo di eseguirlo in buona fede (ai sensi dellâart. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969) â pur in assenza della legge di attuazione della parte sostanziale dello Statuto â avrebbe dovuto «imporre» al Ministro della giustizia di avanzare la richiesta per lâesercizio della giurisdizione italiana ai sensi dellâart. 10 cod. pen. Infine, non va certamente trascurato che lâobbligo di cooperazione nel caso Elmasry era ulteriormente rafforzato dalla ris. 1970/2011 del Consiglio di Sicurezza, che aveva a suo tempo deferito la situazione alla CPI, laddove si precisava che il Consiglio «urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor» (UN Doc. S/RES/1970 (2011), par. 5). Tutti questi elementi, considerati congiuntamente, non potranno che essere presi in considerazione dalla Corte EDU ai fini della valutazione della propria competenza ratione loci.
Volgiamo, a questo punto, lo sguardo al secondo quesito posto in apertura di questa riflessione, ossia se gli articoli 2 e 3 CEDU impongano lâobbligo agli Stati contraenti di cooperare con la CPI.
Ă noto come, laddove la Corte EDU faccia discendere dalle disposizioni della CEDU lâobbligo positivo di natura procedurale di svolgere effective investigations â in specie dagli articoli 2, 3, 4 e 8 CEDU â, siffatto obbligo includa il profilo della cooperazione con le competenti autoritĂ nazionali di altri Stati (Corte EDU, sez. I, sent. del 7 gennaio 2010, Rantsev c. Cipro e Russia, ricorso n. 25965/04, p. 321; in letteratura, v. Salvadego, p. 129; Berkes, p. 550 ss.).Â
Lâobbligo di cooperazione Ăš stato esplorato dalla Corte EDU in maniera approfondita nella pronuncia sul caso GĂŒzelyurtlu del 29 gennaio 2019, relativa agli omicidi di tre cittadini ciprioti nei territori controllati dal Governo cipriota da parte di individui poi rifugiatisi nei territori del Cipro del Nord, sotto il controllo della Turchia. Si tratta del primo caso in cui la Corte di Strasburgo ha espressamente individuato in capo agli Stati contraenti lâobbligo di cooperazione in quanto tale come corollario degli obblighi procedurali derivanti dalla CEDU, dovendo essi fare ricorso a «all means reasonably available to them to request and afford the cooperation needed for the effectiveness of the investigation and proceedings as a whole» (grande camera, ricorso n. 36925/07, par. 238).
Ă evidente, dunque, che siffatto obbligo di cooperazione si estenda anche ai rapporti con gli Stati terzi al Consiglio dâEuropa (Salvadego, p. 130). Non pare esserci ragione, tuttavia, per escluderne tutte le altre forme di cooperazione ragionevolmente disponibili, ivi inclusa quella con la CPI, specie se giĂ attivata da questâultima. VieppiĂč, la condotta richiesta dalle autoritĂ statali Ăš quella di agire in buona fede, facendo ricorso a tutti gli strumenti di diritto internazionale applicabili tra le parti nel settore della mutua assistenza e della cooperazione giudiziaria in materia penale (Corte EDU, sez. III, sentenza del 20 ottobre 2009, Agache et al. c. Romania, ricorso n. 2712/02, par. 83; sez. IV, sentenza del 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia, ricorso n. 44883/09, par. 272; sez. V, sentenza del 13 aprile 2017, Huseynova c. Azerbaigian, ricorso n. 10653/10, par. 111). BenchĂ© i casi citati riguardino la cooperazione orizzontale, pare potersi applicare lo stesso principio anche in seno alla cooperazione verticale. Di conseguenza, il controllo esercitato dal giudice europeo circa il rispetto dellâobbligo procedurale in tali ipotesi dovrĂ tenere conto della struttura dello strumento applicato, anche alla luce del margine che esso lascia in capo agli Stati a rifiutare la richiesta di cooperazione. Infatti, come ha chiarito piĂč volte la Corte EDU, la Convenzione non deve essere interpretata in vacuum giuridico (grande camera, sentenza del 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno Unito, ricorso n. 35763/97, par. 55; sez. II, sentenza del 22 giugno 2004, Pini et al. c. Romania, ricorsi nn. 78028/01 e 78030/01, par. 138; e sez. IV, sentenza del 2 marzo 2010, Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, ricorso n. 61498/08, par. 126; in letteratura v. Gavrysh; Salerno, Treaties Establishing Objective Regimes, in The Law of Treaties: beyond the Vienna Convention (a cura di Cannizzaro), OUP, Oxford, 2011, p. 225 ss.). Lâobiettivo principale Ăš, dunque, quello di assicurare unâinterpretazione della Convenzione quanto piĂč possibile in armonia con i trattati sullâassistenza giudiziaria in materia penale, in questo caso, a parere di chi scrive, compreso lo Statuto della CPI. Pertanto, la violazione della CEDU potrĂ essere riscontrata nei casi in cui, alla luce delle circostanze del caso concreto, lo Stato richiedente non abbia attivato la procedura di assistenza adeguata e a sua disposizione, in quanto prevista da un trattato ratificato, o lo Stato richiesto non abbia dato correttamente corso alla richiesta di cooperazione ricevuta da un altro Stato â o autoritĂ giudiziaria internazionale â o non abbia applicato correttamente una condizione ostativa alla cooperazione. La cooperazione richiesta agli Stati non implica necessariamente un obbligo assoluto di risultato, ma quantomeno lâattivazione diligente delle procedure disponibili e il ricorso a tutti gli strumenti giuridici ragionevolmente accessibili.
Ammettendo che lâobbligo di cooperazione effettivamente includa anche il vincolo di cooperare con la CPI, occorre riflettere sul contenuto di tale obbligo e, dunque, sui fattori che nel caso di specie potrebbero incidere sulla decisione della Corte EDU.
Come Ăš stato accennato pocâanzi, secondo la Corte EDU, il ricorso alle procedure di cooperazione deve essere compiuto in buona fede, tenendo conto della struttura del meccanismo applicabile. Trattandosi nel caso Elmasry dellâobbligo di cooperazione derivante dallo Statuto della CPI, occorre porgere lo sguardo alle specifiche disposizioni che possano ritenersi rilevanti. Ebbene, lo Statuto, pur configurando la cooperazione come un obbligo vincolante di diritto internazionale (art. 86), prevede che lo Stato possa riscontrare delle difficoltĂ oggettive nelle singole procedure di assistenza. Qualora ciĂČ accada, lâart. 97 Statuto impone un generale obbligo di consultazione, ai sensi del quale laddove lo Stato richiesto rilevi dei problemi concernenti lâesecuzione della richiesta di cooperazione, esso «shall consult with the Court without delay in order to resolve the matter» (par. 1). Per tale ragione, lâart. 97 individua anche a titolo esemplificativo le situazioni che possono richiedere lâattivazione di tali consultazioni, tra cui anche la carenza di informazioni sulla richiesta di cooperazione, impossibilitĂ di localizzare lâaccusato o il rischio di conflitto con altri obblighi internazionali. Il testo dellâart. 97 dello Statuto tende, dunque, a ridurre la discrezionalitĂ dello Stato nella decisione sulla consegna (sul punto, v. Gavrysh). Per ciĂČ che concerne lâattuazione di questa norma nellâordinamento italiano, come emerge da svariate norme della l. 237/2012, le consultazioni vanno condotte dal Ministro della Giustizia (v. art. 5, comma 2; art. 22). Di talchĂ©, una cooperazione in buona fede con la CPI impone senzâaltro lâobbligo di consultazioni nellâipotesi di impedimenti alla consegna della persona ricercata dalla Corte.
La buona fede torna ad acquisire rilievo anche nella eventuale successiva fase di infrazione, prevista dallâart. 87, par. 7, dello Statuto, nelle ipotesi di violazione dellâobbligo di consegna. Invero, il tema della buona fede vi assume un rilievo centrale. La valutazione della mancata cooperazione non si limita allâesito finale della procedura, ma tiene conto del comportamento complessivo dello Stato, della sua disponibilitĂ al dialogo istituzionale, dellâattivazione delle procedure interne pertinenti e dellâeventuale esistenza di impedimenti giuridici effettivi alla cooperazione. Lo Stato potrebbe, infatti, andare esente da responsabilitĂ qualora abbia agito diligentemente. Viceversa, lâinerzia assoluta o la mancata disponibilitĂ al dialogo con la Corte configurerĂ quasi certamente la violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto della CPI. In aderenza a tali considerazioni, nel noto procedimento a carico di Al-Bashir, sia il Sud Africa (par. 127) che successivamente anche la Giordania (par. 212) non sono state deferite allâAssemblea degli Stati parte, come previsto dalla procedura per infrazione, proprio per essersi attivate nelle tempestive consultazioni con la Corte circa le problematiche giuridiche che impedivano la consegna dellâindagato alla Corte.
Al contrario, lâItalia, mancando di rispondere alle richieste di consultazioni da parte della CPI, ha dato modo alla Corte di avviare e giustificare il procedimento di deferimento allâAssemblea degli Stati parti (ICC-01/11, paragrafi 32 e 62). Questo elemento potrĂ senza dubbio acquisire rilievo anche nel procedimento innanzi alla Corte EDU che â accertata lâesistenza dellâobbligo procedurale di cooperare con la CPI â dovrĂ valutare la condotta complessiva dellâItalia rispetto alla richiesta di consegna di Elmasry alla luce di tutti gli obblighi internazionali gravanti sullo Stato.
Lorenzo Gradoni (UniversitĂ di Lussemburgo)
Relazione presentata al convegno Il destino del diritto internazionale, tenutosi il 21-22 maggio 2026 presso lâIstituto Italiano per gli Studi filosofici, lâUniversitĂ degli Studi di Napoli âFederico IIâ e lâUniversitĂ degli Studi di Salerno. Sono grato a Eduardo Savarese e a Nello Preterossi per lâinvito a partecipare alla sessione su Vita e morte del diritto internazionale. Il testo conserva lâimmediatezza della relazione orale e non aspira, per questa ragione, alla completezza dellâapparato bibliografico nĂ© alla ricostruzione puntuale delle sue fonti di ispirazione. Ne esiste una sintesi in forma di canzone, intitolata Abstract.
Immaginate di voler rovesciare il diritto internazionale. Di farlo cadere, come in un golpe. Quale palazzo bisognerebbe prendere? Contro lâancien rĂ©gime, si circondarono la Bastiglia e le Tuileries. I bolscevichi, senza gran pena, presero il Palazzo dâInverno. Il golpe Borghese contemplava una dettagliata mappa del potere: RAI, Ministero dellâInterno, Quirinale. Tutte le congiure, anche le piĂč sgangherate, hanno una topografia, perchĂ© il potere costituito Ăš localizzato, ed Ăš perciĂČ che puĂČ esser preso. Il diritto internazionale aleggia in molti palazzi e non risiede in alcuno. Marciare sul Palazzo di Vetro, o cingere dâassedio lâAia con tutte le sue corti, equivarrebbe a commettere un errore di categoria, a far peggio di Junio Valerio Borghese.
Oggi si dice spesso che il diritto internazionale Ăš morto, o che Ăš moribondo. Lo ripetono i mass media, la gente comune, gli intellettuali. Ă morto, o agonizza, in Ucraina e in Sudan, a Gaza e in Cisgiordania, in Iran, a Washington. Nella piĂč recente National Security Strategy statunitense il diritto internazionale non Ăš mai menzionato. Non una volta. Eppure, Trump lo usa per edificare il Board of Peace. Dellâintervista concessa da Trump al New York Times dopo lâintervento in Venezuela si cita in genere il motto: âI donât need international lawâ. Si trascura invece lo scambio di battute immediatamente successivo: alla domanda se âinternational legal niceties are goneâ, Trump ha risposto: âFrankly, I do believe in the nicetiesâ. Ci crede, nei codicilli e nei cavilli. Ci sono quindi due Trump. Il leader politico insofferente dei limiti che il diritto internazionale impone, per esempio allâuso della forza. E lâaffarista che considera il diritto internazionale, e il diritto in genere, come strumento dellâaccumulazione di capitale. Accanto al realismo della strategia di sicurezza nazionale, che oblitera il diritto internazionale, câĂš quello â ancor piĂč realista â che se ne serve per trasformare un territorio devastato in riviera di lusso.
Non Ăš questo, perĂČ, lâargomento preferito di chi intende smentire il presunto decesso del diritto internazionale. Ce nâĂš uno piĂč semplice e rassicurante: se il divieto dellâuso della forza o il principio di autodeterminazione dei popoli vacillano, in altri settori â per esempio nel campo delle telecomunicazioni, dellâaviazione civile, del turismo â il diritto internazionale continua a mostrare quotidiani segni di vitalitĂ . Lâosservazione Ăš fondata, ma in fondo accetta la premessa del referto che intende confutare. Sia lâuno che lâaltra, infatti, presumono che il diritto internazionale sia una cosa di cui si possa dire, sensatamente, che Ăš viva o morta.
Nascita e morte non sono predicati universali. Si addicono in genere a organismi e istituzioni, ma non appartengono alla grammatica generale dellâessere. Bisogna allora chiedersi: che tipo di ente Ăš il diritto internazionale? Ă un organismo, unâistituzione, una realtĂ di cui si possa datare lâinizio, sia pure con difficoltĂ , o assomiglia di piĂč a un numero o a una forma geometrica? La tesi che intendo difendere Ăš che il diritto internazionale non Ăš morto, e non sta morendo, perchĂ© â tanto per cominciare â non Ăš mai nato.
Naturalmente non intendo dire che le istituzioni internazionali, le dottrine e i concetti che escogitiamo per comprenderli, non nascano. Nascono, si trasformano e deperiscono. NĂ© intendo alludere al fatto che lâidea illuminista del diritto delle genti come strumento di pace perpetua Ăš rimasta inattuata, lasciando dietro di sĂ© unâatmosfera di perpetuo disappunto. Intendo dire, piuttosto, che il diritto internazionale non Ăš il tipo di cosa che nasce. Non Ăš â o non Ăš a un livello fondamentale â un progetto incompiuto; costituisce, piuttosto, una diversa modalitĂ dellâessere giuridico. Quel che propongo Ăš dunque unâindagine fenomenologica sul modo dâessere del diritto internazionale. Lâindagine si svolge su un piano distinto da quello occupato dagli enti storici in cui il diritto internazionale ingenerato di volta in volta si riversa, senza mai esaurirsi in essi. Peraltro, Ăš solo collocandosi su questo piano che diventa possibile concepire una continuitĂ storica tra forme molto diverse di ordine internazionale, o lo stratificarsi di tali forme in un determinato momento storico, o ancora un diritto internazionale inter-civiltĂ . Ă il diritto internazionale ingenerato o strutturale a trascendere differenza e mutamento, a tenere insieme i pezzi.
Lâannuncio della morte del diritto internazionale ricorre un poâ troppo spesso per essere preso alla lettera. Il periodo interbellico Ăš costellato di tali annunci. In tempi piĂč recenti, il diritto globale sembrava sul punto di soppiantare lâinternazionale. Il diritto internazionale, invece, resiste. Se resiste, Ăš perchĂ© il presupposto della diagnosi Ăš errato. Queste periodiche, stentoree notizie di decesso si spiegano anche con la circostanza che la fine del diritto internazionale non Ăš manifesta, come sarebbe quella di unâistituzione determinata. Se fosse palese, non occorrerebbe proclamarla: basterebbe raccogliersi in cordoglio. Si avverte, invece, in quegli annunci mortuari, il trambusto del rito totemico: si sacrifica periodicamente (e in questo caso simbolicamente) ciĂČ che si venera e il lutto rinsalda il legame comunitario.
Se la fine del diritto internazionale appare indocumentabile, lo stesso vale per i suoi inizi. Nacque a Vestfalia, come ancora si legge in molti manuali? Il valore fondativo di quellâevento Ăš in larga parte unâinvenzione ottocentesca, imputabile a una disciplina accademica nuova e bisognosa di un pedigree. Un saggio di Leo Gross sul tricentenario della Pace contribuĂŹ poi a canonizzare il mito per il diritto internazionale del secondo dopoguerra. La storiografia contemporanea, piĂč che altro, si occupa di ricostruire lâorigine di questo mito dellâorigine.
La traslazione dellâorigine altrove o indietro nel tempo â nellâantica Grecia, in Mesopotamia, in India o in Cina, in Africa o nellâAmerica centro-meridionale â o anche in tutti questi luoghi, nellâipotesi di unâorigine plurale, non risolve il problema: lo moltiplica. Ma rispetto al diritto internazionale il problema esiste davvero? CâĂš, anche per il diritto internazionale, un abisso della fondazione da scrutare, come direbbe un filosofo? O un momento mistico dove la violenza dellâatto ordinatore si autogiustifica, come direbbe un altro filosofo? Oppure il diritto internazionale semplicemente elude il problema per omessa fondazione? Chi ne cerca lâorigine, trova miti, e finisce per indagare lâorigine di quei miti, invece dellâorigine stessa. La ricerca del momento inaugurale, inizialmente mitopoietica, tende cosĂŹ ad assumere carattere forense: non evoca lâorigine ma la attribuisce âscientificamenteâ a un luogo o a un soggetto determinato, a scapito di altri (e in ciĂČ non Ăš esente da una certa âbassezzaâ, nel senso indagato da Simone Weil in La pesantezza e la grazia). Qui si esplora unâaltra via.
Ne Lâistituzione immaginaria della societĂ , Cornelius Castoriadis distingue tra âistituitoâ e âistituenteâ. Ogni societĂ si auto-istituisce, producendo un complesso di significazioni â ciĂČ che Ăš reale, giusto, sacro, o valevole come diritto â che strutturano lâesistenza collettiva. Queste significazioni non discendono da alcuna istanza esterna â Dio, Natura o Ragione â ma sono opera del sociale-storico. Non câĂš un istante in cui lâauto-istituzione abbia luogo una volta per tutte. La societĂ Ăš sempre giĂ istituita e sempre ancora istituente. Qualcosa di analogo vale per il diritto internazionale, che non Ăš associabile a un atto fondativo databile, nĂ© a una pleiade di momenti inaugurali. Ă un istituito senza istituente puntuale: il suo essere coincide, come dirĂČ subito, con lâesistenza stessa di ogni ordine giuridico locale.
Ogni ordine giuridico, per costituirsi come tale, deve delimitarsi. Ogni delimitazione comporta, inevitabilmente, la produzione di un âfuoriâ. E il âfuoriâ non Ăš il nulla. Ă il campo di altre istituzioni reali o possibili, di relazioni intrattenute o rifiutate, di pretese e rapporti che eccedono ogni determinazione locale. Il diritto internazionale ingenerato o strutturale Ăš il nome che possiamo dare a quel âfuoriâ, nella misura in cui preme sul âdentroâ di ogni ordine localizzato. In questo senso, il diritto internazionale Ăš il correlato necessario di qualsiasi ordine particolare. Non precede gli enti localizzati â uno Stato, per esempio, o un ordinamento internazionale storicamente dato â nĂ© li sovrasta. Appare â o fa eco â ogni volta che un ordine si determina localizzandosi. Ma non Ăš âmesso al mondoâ: Ăš il rovescio di qualsiasi ânascitaâ istituzionale. Per la stessa ragione non Ăš possibile sbarazzarsene senza sbarazzarsi del diritto. Per inciso: nel dibattito europeo si parla da tempo â e con sempre rinnovato scandalo â di morte del diritto tout court. Ma in altri contesti â in unâuniversitĂ cinese, per esempio â proclamare che il diritto internazionale, o il diritto in genere, Ăš morto o moribondo, piĂč che scandalo susciterebbe incomprensione.
Ă importante precisare che il diritto internazionale strutturale cui ho accennato non presuppone lâimmagine moderna del confine come linea determinata. Vale anche per ordinamenti che proiettano confini graduati o mobili, o che rappresentano se stessi in chiave internazionale o persino cosmica. Due casi storici apparentemente lontanissimi chiariscono questo punto.
Il primo Ăš quello dellâordinamento cinese classico e imperiale â il tianxia (âtutto sotto il cieloâ), un ordine politico-cosmico centrato sulla figura dellâImperatore. LâImperatore non era il sovrano di un territorio fra gli altri, ma il centro da cui lâautoritĂ irradiava sul mondo intero, in una rappresentazione che sembra escludere il âfuoriâ. In pratica, tuttavia, lâautoritĂ imperiale si attenuava rapidamente con la distanza dal centro: forte nei dintorni della capitale, meno forte nelle province interne, simbolica nei territori periferici, inesistente altrove. Il tianxia addomesticava questo suo limite tacciando di irrilevanza ciĂČ che non poteva governare o influenzare. Ma il rimosso esisteva, commerciava con lâImpero e occasionalmente lo minacciava. Insomma, lo stratagemma ideologico era sintomo di un âfuoriâ strutturalmente al lavoro su un ordine ritenuto cosmico. Con il suo bisogno di negazione, quellâordine tradiva il suo particolarismo.
Per il secondo caso, il punto di partenza Ăš una nota a piĂš di pagina della Teoria generale della responsabilitĂ dello Stato nel diritto internazionale, testo capitale del giuspositivismo internazionalistico. Ivi, Dionisio Anzilotti precisava che il diritto internazionale governa solo i rapporti tra gli âStati civiliâ. Quanto ai rapporti tra questi e gli altri Stati, aggiungeva, âla questione non deve neppure esser posta in termini generali, ma va sempre riferita a casi determinati e concreti […] e va discussa, non in ordine a tutto lâinsieme del diritto internazionale dei popoli civili, ma ai singoli principi di questo diritto. In questo modo accade che lâapplicabilitĂ del diritto internazionale vada restringendosi gradatamente, finchĂ© si arriva al punto in cui mancano affatto i presupposti sui quali riposaâ (p. 77). Anzilotti proseguiva con una damnatio del giusnaturalismo: â[i]l concetto dellâuniversalitĂ del diritto internazionale, che alcuni fra noi considerano come il concetto dellâavvenire, Ăš in realtĂ un fenomeno di sopravvivenza dâidee ormai tramontate, perchĂ© non Ăš altro che il vecchio concetto dello ius naturae, assoluto, eterno, universalmente valevoleâ (ibid.). Questo contrasto tra diritto internazionale positivo e vecchio universalismo giusnaturalistico Ăš utile perchĂ© coglie il diritto internazionale europeo mentre incontra il proprio âfuoriâ. A differenza del tianxia, che sdegnosamente nega lâesistenza di uno spazio esterno, il diritto internazionale europeo vi si distende, riproducendosi selettivamente, forte del suo senso di superioritĂ . Nel primo caso: stasi imperiale, non priva di irrequietezza; nel secondo: curvatura imperialista.
Nel tianxia il âfuoriâ Ăš svalutato, mentre il positivismo europeo lo intende come un margine da attraversare con cautela, principio per principio, caso per caso, non di rado con lâausilio delle armi. In entrambi i casi, lâordine che si pensa superiore o universale incontra la propria finitezza. Il diritto internazionale strutturale affiora proprio lĂŹ: non nel centro pacificato dellâordine, ma alla sua periferia, dove lâordine localizzato deve misurarsi con ciĂČ che non riesce ad assorbire, nĂ© a ignorare. E lĂŹ, piĂč che nella ritualitĂ dei tributi allâImperatore o nel cerimoniale della diplomazia europea, che il diritto internazionale emerge nella sua forma essenziale, come forma del contatto tra âdentroâ e âfuoriâ.
Fin qui ho cercato di delineare la struttura del diritto internazionale ingenerato. Quanto al suo contenuto, se ne puĂČ vedere in controluce un frammento nel caso, oggi molto dibattuto, dello sterminio degli Herero e dei Nama. La tesi del governo tedesco, ripresa da una parte della dottrina europea, Ăš che la Germania non infranse il diritto internazionale di inizio Novecento: quel diritto, costruito attorno alla distinzione tra popoli âciviliâ e âinciviliâ, non offriva agli Herero e ai Nama una protezione giuridica contro la violenza coloniale. Nella sintesi di Lauri MĂ€lksoo â uno dei curatori dellâOxford Handbook of International Law in Europe â la tesi della liceitĂ si salda con quella dellâorigine europea del diritto internazionale, la quale a sua volta postula una sorta di nulla giuridico anteriore che Ăš, in realtĂ , pura negazione dellâaltro. La voce dellâaltro emerge perĂČ con forza nella corrispondenza tra due capi Nama, di poco anteriore alle ostilitĂ con le truppe coloniali tedesche: “questa parte dellâAfrica Ăš il territorio dei capi Rossi. [âŠ] Obbediamo alle stesse leggi, leggi che noi e la nostra gente accettiamo [e che] non proibiscono lâaccesso allâacqua, al pascolo o alle strade […]. No, per noi Ăš libero di usarne qualunque viandante che attraversi le nostre terre, sia esso Rosso, Bianco o Nero. Ma con i Bianchi Ăš diverso. Le leggi degli uomini Bianchi sono per noi insopportabili e intollerabili: ci costringono e opprimono da ogni lato e in tutte le maniere, queste leggi spietate” (riprodotta in Goldmann, p. 594).
La negazione dellâaltro su cui poggia la tesi dellâorigine europea del diritto internazionale Ăš, nonostante le sue pretese di scientificitĂ , falsa. Volendo liberare il diritto internazionale dalla finzione universalistica del giusnaturalismo, Anzilotti la rimpiazzava con una metafisica ancora piĂč inadeguata, secondo cui câĂš diritto solo dove lâEuropa riconosce un proprio simile. CâĂš infatti da chiedersi, con Goldmann (p. 592), in base a quale meta-norma le potenze europee pretendessero di stabilire unilateralmente i termini del rapporto con le popolazioni e le istituzioni indigene. Il diritto internazionale, quello ingenerato, certamente non contiene una simile meta-norma; le Ăš, anzi, strutturalmente avverso. Tra il 1904 e il 1908, la Germania forse non contravvenne al diritto internazionale (europeo) di cui era portatrice, ma senza dubbio calpestĂČ il diritto internazionale strutturale, quello che affiora nellâincontro tra âdentroâ e âfuoriâ, anche senza accordo o convenzione, senza riconoscimento reciproco o meta-norme abilitanti: un diritto non contrattualistico che perlomeno interdice lo sterminio. Ă su questo diritto, se non su quello che lâEuropa elargiva o tratteneva a piacimento, che possono fondarsi obblighi giuridici di riparazione. Un giudice coraggioso, oggi, vi riconoscerebbe il nucleo piĂč intimo e infrangibile dello ius cogens.
La matrice del diritto internazionale strutturale non Ăš lâinterdipendenza, idolo internazionalistico sin dal tardo Ottocento. Il concetto presuppone una vulnerabilitĂ distribuita e reciproca, che non si dĂ necessariamente nella collisione tra âdentroâ e âfuoriâ: la vulnerabilitĂ puĂČ concentrarsi da una sola parte. Lâinterdipendenza nomina una classe di situazioni contingenti in cui il diritto internazionale puĂČ assumere certi contenuti, ma non ne Ăš la condizione di possibilitĂ . Anzi, Ăš proprio nel caso di rapporti di forza asimmetrici, come quelli tra colonizzatore e colonizzato, che la struttura si mostra con piĂč nitidezza, perchĂ© nessuna reciprocitĂ materiale interviene a offuscarla.
Da quanto precede si puĂČ trarre almeno unâindicazione per la teoria dellâordinamento internazionale storicamente dato. Nella luce radente del diritto internazionale ingenerato o strutturale, lâordinamento vigente appare come un assemblaggio mobile di regole, istituzioni, dottrine, concetti e tecniche, contingente e non riducibile a sistema. Ă un âmagmaâ, ancora una volta nel senso di Castoriadis, del quale Ăš impossibile tracciare integralmente lo schema. Qui vale lâaforisma adorniano: il tutto Ăš il falso. La frammentazione del diritto internazionale â un tema purtroppo passato di moda â non Ăš una patologia ordinamentale; Ăš il diritto internazionale stesso, colto mentre si ribella al tentativo, particolarmente insistente nel primo decennio del secolo, di pensarlo come sistema unitario. Postulare, o peggio ancora cercare di dimostrare, lâunitĂ del diritto internazionale â riprendendo il titolo di un famoso corso professato allâAccademia dellâAja nel 2000 â Ăš sintomatico di unâaltra cattiva metafisica.
A questo punto sarebbe difficile omettere un cenno al Capitolo X de Il Concetto di diritto, dove H.L.A. Hart nega al diritto internazionale la qualitĂ di sistema giuridico per carenza di una regola di riconoscimento, tesi che ha irritato generazioni di internazionalisti. Lâobiezione Ăš nota. Se Hart avesse indugiato sui testi canonici della disciplina, avrebbe scoperto che una regola di riconoscimento, nei termini della sua teoria, esiste anche per lâordinamento internazionale e che lâart. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia ne costituisce un riflesso. Hart, perĂČ, aveva ragione. Una regola di riconoscimento Ăš una consuetudine il cui contenuto Ăš provvisoriamente fissato dalla pratica convergente di una comunitĂ di funzionari. Ă, dunque, una regola localizzata. E dove risiederebbe quella del diritto internazionale? Nella porta girevole che collega la Commissione del diritto internazionale alla Corte internazionale di giustizia, istituzioni venerabili ma politicamente marginali? Il diritto internazionale Ăš privo di una regola di riconoscimento non perchĂ© Ăš imperfetto, ma perchĂ© il suo modo dâessere non ammette la possibilitĂ di una tale regola.
Buona parte della teoria del diritto internazionale, dalla prima modernitĂ in poi, puĂČ essere letta come paradossale tentativo di ârimediareâ a ciĂČ che il diritto internazionale Ăš: una struttura priva di fondazione unitaria, senza centro e senza una comunitĂ definita. Il giusnaturalismo ha cercato di ancorarla alla ragione o allâordine divino; il positivismo al riconoscimento di una cerchia ristretta di Stati civili; lâistituzionalismo novecentesco ai tribunali internazionali e allâorganizzazione internazionale in genere; il costituzionalismo post-guerra fredda ai diritti umani, allo ius cogens, allâidea di una comunitĂ internazionale depositaria di valori supremi. Questi tentativi non sono stati infecondi. Hanno prodotto prassi, regole, istituzioni, linguaggi che plasmano, anche a distanza di secoli, il nostro modo di pensare il diritto internazionale. Diventano perĂČ fuorvianti quando pretendono di correggerne la struttura profonda. Il loro fallimento puĂČ allora essere scambiato per morte del diritto internazionale, mentre Ăš il segno del suo ostinato sopravvivere.
Lo si vede nellâattuale condizione della Corte penale internazionale. Questa Ăš forse il âluogoâ in cui il diritto internazionale contemporaneo tende piĂč intensamente verso la forma del diritto interno. Ă lâultima propaggine di una tradizione ormai secolare che internazionalizza il lessico del diritto penale. Ma il diritto penale, nella sua forma ordinaria, presuppone una comunitĂ politica sufficientemente stabile. La Corte, invece, cerca di amministrare la giustizia in un contesto che di comunitario e stabile ha ben poco. Quando la Russia, Israele, o gli Stati Uniti criticano il suo operato, sino a sanzionarne i funzionari, o quando lâItalia ignora i suoi obblighi di cooperazione, non si realizza unâuscita dal diritto internazionale. Si assiste, piuttosto, a una contestazione del regime penale internazionale che, per quanto cinica e riprovevole, resta formulata nel lessico del diritto internazionale: sovranitĂ , consenso, carenza di giurisdizione, immunitĂ . Il campo entro cui la contestazione ha senso resta dunque quello del diritto internazionale. Non Ăš, allora, che questo muoia quando la Corte Ăš svilita. Semmai, accade lâopposto. Affiora il nucleo del diritto internazionale piĂč antico e resistente, che Ăš il rovescio di ogni ordine localizzato. Ma lâespressione Ăš impropria. Il diritto internazionale ingenerato, piĂč che antico e resistente (come certi aspetti dello ius publicum europaeum, per esempio), semplicemente, Ăš.
Ne Il gioco come simbolo del mondo, Eugen Fink riprende lâimmagine eraclitea del mondo come gioco â il Weltspiel â lâaccadere del mondo senza origine, senza fondazione, senza un giocatore sovrano. Se quanto ho detto sin qui ha un senso, lâanalogia con il diritto internazionale Ăš palese. Anche il diritto internazionale Ăš infondato. Ă la forma giuridica del âfuoriâ, che ogni ordinamento localizzato Ăš strutturalmente incapace di assorbire. In questa luce, il diritto degli spazi cosmici appare come qualcosa di piĂč di un settore specialistico. Esso mostra il âfuoriâ nella sua forma piĂč pura: cosmica, letteralmente. Forse in futuro i corpi celesti saranno rivendicati, occupati, spartiti. Il diritto vigente lo proibisce, ma si tratta pur sempre di un divieto giuridico, non di una necessitĂ metafisica. Lo spazio cosmico, perĂČ, Ăš diverso dai corpi celesti che contiene. La tradizionale analogia con il mare Ăš imperfetta. Lâalto mare Ăš parte della superficie terrestre. Ă circondato da zone semi-esclusive, acque territoriali, Stati costieri. Ă un âfuoriâ adiacente, incastonato in un modo di sovranitĂ . Lo spazio extra-atmosferico, no. Il suo diritto Ăš lo specchio cosmico di ciĂČ che il diritto internazionale Ăš sempre stato. Il Trattato del 1967 traduce questa intuizione in un linguaggio â quello dello spazio cosmico come “province of all mankind” â che rispecchia lâatmosfera dellâepoca. Ci si puĂČ chiedere se quel linguaggio sopravviverĂ alle pressioni della nuova corsa allo spazio e alle sue risorse. Ma anche se, domani, una qualche forma di sovranitĂ dovesse affermarsi su un corpo celeste, lâabisso circostante continuerebbe a sottrarsi alla chiusura dellâordine. Il Weltspiel non si conclude e resta il teatro di un incontro possibile con unâalteritĂ radicale.
LâalteritĂ che impregna la struttura del diritto internazionale â il suo carattere âalienoâ, si potrebbe dire â trova talvolta espressione anche nella letteratura e nel cinema fantascientifici. In un racconto breve del 1958, The Delegate from Venus, un automa siede allâAssemblea generale delle Nazioni Unite in rappresentanza di Venere. Parla ai terrestri in nome della pace nel sistema solare, anche con toni minacciosi. Infine, si scopre che lâintervento venusiano era una messinscena concepita da un gruppo di scienziati terrestri per spaventare i governi e spingerli verso il disarmo. Qualcosa di analogo accade nel film Arrival (2016), dove lâalieno, mostruoso e immensamente saggio, insegna ai terrestri una lingua nuova, la cui peculiaritĂ permette di ripristinare uno spirito di cooperazione internazionale che proprio la comparsa dellâalieno sembrava aver compromesso. La nave aliena ha lâaspetto di un masso di ossidiana che, imponente e silenzioso, sfiora la terra senza posarvisi. Incombe ma non si localizza. Non fonda un ordine. Con la sua misteriosa lingua, lâalieno parla agli ordini localizzati da unâesterioritĂ che non Ăš invadente nĂ© occupabile. CosĂŹ il diritto internazionale.
Per concludere, torniamo agli epitaffi. Cosa muore? Muoiono le ideologie, di volta in volta egemoni, che tentano di imprimere al diritto internazionale una forma chiusa. Non muore, invece, il diritto internazionale ingenerato, perchĂ© non viene meno la condizione strutturale per cui ogni ordine localizzato, nel determinarsi come tale, produce il proprio âfuoriâ. I necrologi confondono contenuto e struttura. Il diritto internazionale continuerĂ ad assumere forme e nomi diversi. SarĂ piegato e ignorato. Ma non potrĂ essere cancellato da un atto sovrano, cosĂŹ come da un atto sovrano non puĂČ essere generato. Esso sussiste nel residuo di ogni atto fondativo e, per cosĂŹ dire, malgrado il ripetersi di tali atti. Ingenerato, il diritto internazionale non Ăš nĂ© divino nĂ© eterno nel senso forte del termine. Semplicemente, nascita e morte non sono parte della sua grammatica. Per chi desidera disfarsene resta il problema, irrisolvibile, con cui si Ăš aperto il discorso: quale palazzo prendere? Per chi invece vuole comprenderlo, il primo passo Ăš smettere di cercarne la culla. O il feretro.
Khrystyna Gavrysh (UniversitĂ di Ferrara)
Il 2026 si annuncia come un anno cruciale per lâeconomia circolare europea. La futura adozione del Circular Economy Act e lâavvio, dal 21 maggio 2026, del Digital Waste Shipment System (DIWASS), la piattaforma unica per documenti e notifiche sulle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, mostrano con chiarezza la direzione intrapresa dallâUnione: rafforzare il mercato delle materie prime secondarie e digitalizzare le procedure e coinvolgere piĂč da vicino i singoli operatori (v. comunicato del 5 agosto 2025 del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica).
Di che modello si tratta? Lâeconomia circolare costituisce, invero, uno dei metodi utilizzati per promuovere lo sviluppo sostenibile (DurĂĄn-Romero et al.). Si tratta di un modello economico in cui la crescita Ăš svincolata dallâuso delle materie prime, attraverso la riduzione e la ricircolazione delle risorse naturali, mediante il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo di materiali e prodotti esistenti, con conseguente riutilizzazione dei rifiuti nel ciclo produttivo al fine di generare valore (Corona et al.). In altre parole, lâeconomia circolare Ăš un sistema in cui tutte le attivitĂ , a partire dallâestrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo tale da trasformare i rifiuti in materia. Siffatto modello non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni, grazie al contenimento dellâimpatto ambientale delle attivitĂ di produzione e consumo, ma apporta benefici allâintera societĂ anche in termini di risparmio energetico e di materiali, nonchĂ© di creazione di posti di lavoro (G. DurĂĄn-Romero, cit., p. 3).
Al fine di perseguire tali obiettivi, non basta perĂČ guardare alle istituzioni europee o statali: occorre valorizzare anche il ruolo degli attori territoriali, e in particolare delle Regioni, chiamate sempre piĂč spesso a dare attuazione concreta agli obblighi europei e internazionali in materia di sostenibilitĂ ambientale.
Il ruolo centrale delle Regioni nellâattuazione delle politiche europee in materia di sostenibilitĂ ambientale Ăš del resto particolarmente accentuato da una loro maggiore vicinanza tanto agli attori locali quanto alle specifiche esigenze ambientali del territorio (Caceres Ruiz et al.; DÄ browski et al.; Congress of Local and Regional Authorities), nonchĂ© dalla quantitĂ di materie di loro competenza che vi incidono direttamente, tra cui â in particolare â governo del territorio, produzione e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario o il turismo (v. art. 117, comma 3, Cost.; sul punto v. Napoli; Il Sole 24 ore). TantâĂš che il Comitato dei ministri del Consiglio dâEuropa ne sottolinea la funzione essenziale, raccomandando agli Stati di «consult and co-operate in the implementation [della raccomandazione sul rapporto tra i diritti umani e lâambiente] with sub-national entities, [âŠ] regional institutions for the protection and promotion of human rights, [âŠ] local communities, cities and regions» (CM/Rec(2022)20).
Siffatto approccio appare del tutto in linea con il principio dellâautonomia degli enti locali sancito dallâart. 5 Cost. TantâĂš che giĂ nella sentenza 126 del 1996, la Corte costituzionale aveva chiarito che «la partecipazione dellâItalia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato» (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 126, par. 5). CiĂČ Ăš ulteriormente confermato dal testo dellâart. 117, comma 5, Cost., in base al quale le Regioni provvedono, nelle materie di loro competenza, allâattuazione e allâesecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellâUnione europea, e in aderenza al principio di sussidiarietĂ ai sensi dellâart. 118, comma 1, Cost. (sul punto, v. Salerno, p. 468; Bocchini).
Il ruolo delle Regioni in materia di attuazione di obblighi internazionali ed europei si riflette, dâaltro canto, nella disciplina della responsabilitĂ internazionale degli Stati prevista dal Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 2001, laddove si prevede che lo Stato, quale entitĂ unitaria, risponde della condotta dei propri organi «[âŠ] whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State» (art. 4, par. 1, del Progetto), ivi inclusi quindi anche gli enti locali, essendo ogni articolazione dello Stato vincolata ai rispettivi obblighi primari. Sovente questo impone, al livello nazionale, una leale cooperazione dellâautoritĂ centrale con le Regioni (Corte cost., 10 dicembre 1998, n. 408, par. 16). CiĂČ emerge chiaramente anche dalla recente sentenza della Corte EDU nel caso Canavacciuolo del 30 gennaio 2025 concernente lo smaltimento illegale dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, laddove viene chiarito che «[âŠ] the threat at issue in the present case has, in its view, required throughout a systematic, coordinated, and comprehensive response on the part of the authorities» (par. 494) e che in casi simili occorre che «the State authorities [âŠ] build on their existing efforts, with a view to developing, in proper consultation with relevant local, regional, and/or national stakeholders (including representatives of civil society and relevant associations), a comprehensive strategy bringing together all existing or envisaged measures, at every level of the State apparatus, in order to address the pollution phenomenon at issue».
Ma quali obblighi internazionali ed europei sono rilevanti in questa materia?
In parte essi vengono individuati nel recente parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) â emesso su richiesta dellâAssemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 77/276 del 2023 â concernente gli obblighi internazionali degli Stati relativi al cambiamento climatico del 23 luglio 2025, in cui la Corte si Ăš espressa â per lâappunto â per la prima volta sulla natura e il contenuto dei vincoli in materia ambientale derivanti tanto dai trattati quanto dal diritto consuetudinario pertinenti in materia.
Secondo il giudice internazionale, il cambiamento climatico rappresenta «an existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet» (CIG, Obligations of States in respect of Climate Change, par. 456; per un commento, v. Pauciulo). Di talchĂ©, in estrema sintesi, gli strumenti presi in considerazione â in specie la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e lâAccordo di Parigi del 2015 â mirano essenzialmente alla «stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system» (art. 2, Convenzione quadro). Ed Ăš, invero, questo lâoggetto dellâobbligo in capo agli Stati, ossia quello di tutelare lâambiente dalle emissioni di gas serra di origine antropica, quale obbligo dovuto allâintera comunitĂ internazionale e, quindi, di natura erga omnes (CIG, parere, cit., paragrafi 439-443).
VieppiĂč, la protezione dellâambiente ha degli effetti determinanti sul godimento di alcuni diritti umani, tra cui il diritto alla salute, il divieto di refoulement, lâaccesso al cibo, allâacqua e allâabitazione, il diritto alla vita privata e familiare, nonchĂ© il diritto alla vita (CIG, parere, cit., paragrafi 378-385), giacchĂ© «environmental degradation can compromise effective enjoyment of the right to life, and that severe environmental degradation can [. . .] lead to a violation of the right to life» (Teitiota v. New Zealand, para. 9.5; CIG, parere, cit., par. 377). Lâanalisi dei vari strumenti pertinenti, e della relativa prassi, ma soprattutto della risoluzione 76/300 del 28 luglio 2022 dellâAssemblea generale, conferma lâesistenza di un autonomo diritto consuetudinario (anche se ciĂČ non Ăš espressamente affermato dalla CIG; v. dichiarazione del giudice Tladi, paragrafi 29-33 e opinione separata del giudice Aurescu, paragrafi 27-47. Sul punto, v. anche Pauciulo, cit., p. 944) a un ambiente pulito, salubre e sostenibile (CIG, parere, cit., par. 392), che condiziona il godimento dei pocâanzi menzionati diritti umani (CIG, parere, cit., par. 393).
Il ragionamento della Corte sin qui analizzato Ăš fondato peraltro su alcuni «principi guida» in materia ambientale, quali codificati nellâart. 3 della Convenzione quadro, tra cui â oltre a quelli concernenti responsabilitĂ comuni ma differenziate, lâapproccio precauzionale, lâequitĂ e lâequitĂ intergenerazionale, nonchĂ© la cooperazione â figura anche lo sviluppo sostenibile (CIG, parere, cit., par. 178).
Ă, del resto, incontrovertibile che lo sviluppo sostenibile, inteso come modello di crescita che preserva le generazioni future, integrando sostenibilitĂ ambientale, economica e sociale, sia funzionale a contenere il cambiamento climatico. Tale principio Ăš espressamente sancito anche dallâart. 3, par. 3, del Trattato sullâUnione europea (TUE), secondo cui lâUnione europea (UE), si adopera, tra le altre cose, per lo sviluppo sostenibile dellâUnione europea basato su un elevato livello di tutela e miglioramento della qualitĂ dellâambiente.
Lâintroduzione dellâeconomia circolare costituisce peraltro uno degli obiettivi prioritari dellâUE a partire dal 7° Programma dâazione per lâambiente, intitolato «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», adottato nel 2013. Tale piano prevede il raggiungimento di questo modello entro il 2050, basandosi su obiettivi prioritari quali: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dellâUnione; trasformare lâUnione in unâeconomia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva; e salvaguardare i cittadini dellâUnione dalle pressioni ambientali e dai rischi per la salute e il benessere (Alaranta). Siffatto obiettivo appare del tutto in linea con gli accordi internazionali sul cambiamento climatico, giacchĂ© «the world can maximize chances of avoiding dangerous climate change by moving to a circular economy, thereby allowing societies to meet the goals of the Paris Agreement on Climate Action» (The Circularity Gap Report, Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)).
Le finalitĂ cosĂŹ individuate in seno allâUE vengono in concreto realizzate attraverso lâadozione della normativa secondaria dellâUnione, ossia direttive e regolamenti. Di particolare rilievo, a tal riguardo, sono la direttiva-quadro sulla progettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per lâelaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi allâenergia), la direttiva-quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e il regolamento REACH (regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, lâautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche). Questi strumenti mirano a promuovere la sostenibilitĂ nellâUE attraverso la progettazione ecocompatibile dei prodotti, una gestione efficiente dei rifiuti e il controllo dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche.
Come Ăš noto, tanto i trattati internazionali in materia ambientale, quanto la normativa europea in materia di economia circolare costituiscono dei vincoli per le autoritĂ italiane. Lâart. 117, comma 1, della Costituzione italiana stabilisce, infatti, che «la potestĂ legislativa Ăš esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchĂ© dei vincoli derivanti dallâordinamento dellâUnione europea e dagli obblighi internazionali». Tale disposizione implica che la legislazione statale e regionale debba conformarsi agli obblighi internazionali e dellâUnione europea in capo allâItalia. Secondo le note pronunce gemelle della Corte costituzionale, 348 e 349 del 2007, le norme internazionali ed europee fungono da «norme interposte», vale a dire norme che, nella gerarchia interna delle fonti del diritto, si collocano in una posizione intermedia tra la Costituzione e la legislazione ordinaria, integrando un parametro di costituzionalitĂ per il controllo della legislazione nazionale (Cartabia). CiĂČ avviene solo nella misura in cui il trattato internazionale o la specifica normativa dellâUnione europea siano, a loro volta, pienamente compatibili con la Costituzione. Ne consegue che la Costituzione nel suo complesso costituisce un «limite» alla recezione di tali norme nellâordinamento interno. La qualificazione di tali norme come norme interposte comporta, inoltre, che il giudice comune debba interpretare la legislazione interna in modo conforme alla pertinente norma internazionale o dellâUnione europea (Sorrenti. V., inoltre, Salerno; Lamarque, âRegolare le antinomie tra norme pattizie e norme di legge: il potere del giudice comune tra interpretazione conforme, criterio di specialitĂ e criterio cronologicoâ, in Palmisano, p. 113 ss.). Qualora il conflitto tra le due norme non possa essere risolto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare una questione di legittimitĂ costituzionale.
La riconducibilitĂ delle fonti derivate dellâUnione europea nellâalveo dellâart. 117, 1° comma, Cost., non prescinde tuttavia dal ricorso alla garanzia costituzionale piĂč intensa dellâart. 11 Cost., dove esse trovano in ogni caso un loro sicuro fondamento (Corte cost., 24 ottobre 2005, n. 406; 4 luglio 2007, n. 284, par. 2). Lâart. 11 Cost. apre la possibilitĂ alle limitazioni della sovranitĂ statale a favore di unâorganizzazione intesa a promuovere la pace tra le Nazioni. Pertanto, la Corte costituzionale ne ha giustificato lâapplicazione rispetto allâONU (Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, par. 4.1) e allâUE (Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, par. 6; 27 dicembre 1983, n. 183, par. 4). Tale qualificata garanzia costituzionale limita lâingresso delle norme ivi contemplate al rispetto dei principi fondamentali dellâordinamento costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, enucleati nel nocciolo duro della Costituzione e definiti âcontrolimitiâ dal giudice costituzionale (Corte cost., 12 giugno 1979, n. 48, par. 3; 19 marzo 2001, n. 73, par. 3.1). La garanzia piĂč intensa prevista dallâart. 11 Cost si applica anche alle sentenze della CIG che, essendo lâorgano giudiziario principale delle Nazioni Unite (art. 92, Carta ONU), vincola le autoritĂ statali alle proprie determinazioni, costituendo una delle ipotesi di limitazione di sovranitĂ â alle quali lo Stato italiano ha acconsentito ratificando la Carta dellâONU e lo Statuto della CIG â volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, ai sensi dellâart. 11 Cost (Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, par. 4.1. Per un commento v. Forlati).
Chiarita la portata dei vincoli pocâanzi individuati in materia di tutela dellâambiente, non resta che interrogarsi sulla ripartizione delle competenze nella loro concreta attuazione tra Stato e Regioni. A tal proposito, lâart. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente, mentre materie quali la tutela della salute, il governo del territorio, la caccia, la pesca, lâagricoltura, le foreste et al. rientrano nella competenza concorrente o residuale di Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.). Spetta, infine, alle Regioni la potestĂ legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 4, Cost.). Tuttavia, lungi dallâessere un criterio dirimente, lâannosa questione concernente la definizione della nozione di «ambiente» ha generato una prassi assai variegata, tanto prima della riforma costituzione del titolo V della Costituzione intervenuta con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, quanto a seguito della stessa (Cecchetti; Michetti).
Non Ăš questa la sede per una disamina esaustiva della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale. Ai fini della codesta analisi, basti qui menzionare che la qualificazione iniziale dellâambiente come un valore diffuso, e dunque trasversale (Corte cost., 22 maggio 1987, n. 183), ha condotto allâaffermazione di un orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, tuttora operativo, in base al quale le Regioni sono dotate di poteri migliorativi nelle materie che incidono su quelle di competenza statale (Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407; Cecchetti, âLegislazione statale e legislazione regionale per la tutela dellâambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?â, in Le Regioni, 2003, p. 318 ss.), pur sempre da esercitarsi nel rispetto del quadro normativo previsto dallo Stato e purchĂ© tali poteri vengano esercitati su materie di propria competenza, come ad esempio tutela della salute o caccia e pesca. CosĂŹ nella sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha chiarito che in materia di detenzione e commercio di animali esotici, si esclude che discipline regionali interferenti con la tutela ambientale violino lâart. 117, comma 1, lett. s), Costituzione, laddove esse costituiscano âintervent[i] [che] non attenua[no], ma semmai rafforza[no] […] le cautele predisposte dalla normativa statale, cosĂŹ da non poterne pregiudicare gli obiettivi» (punto 3 del Considerato in diritto). Di talchĂ©, mentre la legge statale in materia di ambiente «funziona […] come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», Ăš fatta salva la possibilitĂ per le stesse di «adottare norme di tutela ambientale piĂč elevate nellâesercizio di competenze […] che vengano a contatto con quella dellâambiente» (Corte cost., 7 marzo 2005, n. 108, par. 3.1; 23 maggio 2005, n. 214; 20 aprile 2006, n. 183; 10 marzo 2008, n. 62; 19 novembre 2008, n. 387; v. contra, Corte cost., 27 ottobre 2003, n. 331, par. 5.2). Essendo, comunque, strettamente legato al fine di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle competenze regionali, «si tratta [âŠ] di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni» (Corte cost., n. 62/2008, cit.; 25 febbraio 2009, n. 61, par. 4, lett. b); 26 gennaio 2009, n. 30; 25 marzo 2013, n. 58).
Ed Ăš nel solco di tale orientamento che la Corte costituzionale ha di recente emesso due sentenze con esiti opposti in relazione alle questioni di legittimitĂ costituzionale di due leggi regionali che incidevano sulla disciplina dei rifiuti, regolata dal d.lgs 152/2006 e riservata allo Stato, nella misura in cui «va[da] ricondotta alla âtutela dellâambiente e dellâecosistemaâ […]», pur essendo «materia naturalmente trasversale, idonea perciĂČ a incidere sulle competenze regionali» (Corte cost., 3 dicembre 2019, n. 289, par. 2.3.1. In senso conforme, v. Corte cost., 26 novembre 2018, n. 215; 9 marzo 2012, n. 54; 5 novembre 2007, n. 380; 22 luglio 2004, n. 259; 8 settembre 2020, n. 227). Si tratta delle sentenze n. 86 del 2021 e n. 85 del 2022.
Anzitutto, nella sentenza n. 86 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 1, commi 1, 4, 5 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 concernente la gestione della posidonia spiaggiata. In particolare, le norme impugnate consentivano lo spostamento dei relativi accumuli al fine di garantire la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva (art. 1, comma 1, l.reg. Sardegna n. 1/2020). Ebbene, la Corte â in aderenza a quanto suggerito dal ricorrente â ha ritenuto che lo spostamento, seppur temporaneo, degli accumuli di posidonia rientrava nelle attivitĂ di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lgs 152/2006, dovendosi tale materiale organico includere nella categoria dei «rifiuti urbani» ai sensi dellâart. 183, comma 1, lett. b-ter), del d.lgs. n. 152/2006 e dunque confluire nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dellâart. 117, comma 2, lett. s), Cost.. Di talchĂ©, «la norma regionale, nel consentire la âvagliaturaâ anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare, implica[va] il loro previo spostamento e dunque il trasferimento presso il sito di destinazione, sĂŹ da essere assoggettata alla disciplina statale quanto alla gestione dei rifiuti. Sotto tale profilo, la norma regionale, disciplinando direttamente questo aspetto della gestione dei residui della posidonia spiaggiata, si sovrappone[va] alla disciplina statale, contrastando con essa» (Corte cost., 24 marzo 2021, n. 86, par. 13). La compatibilitĂ della legge regionale con la pertinente legge statale Ăš dunque un requisito ineludibile alla sopravvivenza costituzionale di una legge regionale che indice sulle materie di competenza statale esclusiva.
CiĂČ non di meno, pur a fronte del giudizio di illegittimitĂ costituzionale della Corte costituzionale, il Legislatore statale si Ăš mostrato sensibile ai moniti provenienti dalle Regioni interessate. SicchĂ© lâart. 39-quater del decreto-legge 2 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 12 maggio 2021, n. 69, ha modificato lâelenco delle fattispecie escluse dallâambito di applicazione della disciplina in materia della gestione dei rifiuti di cui allâart. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, includendovi â per lâappunto â la posidonia marittima, proprio al fine di favorire la circolaritĂ dellâeconomia, ossia «laddove [venga] reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime allâinterno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano lâambiente nĂ© mettono in pericolo la salute umana».
Ad esiti diversi Ăš pervenuto il giudice delle leggi nella successiva sentenza n. 85 del 2022 concernente lâart. 19, comma 36, della legge di Bilancio della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, che consentiva nei lidi e spiagge destinati alla balneazione la raccolta di tronchi e masse legnose per uso domestico e personale (per un commento v. DâAnza). Secondo la Corte, siffatta norma, «intervenendo nella prospettiva dellâeconomia circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantitĂ finale di rifiuti da smaltire, [andava] perciĂČ considerata non solo conforme alla disciplina statale, ma anche tale da realizzare una forma di maggiore tutela dellâambiente, come tale consentita al legislatore regionale» (Corte cost., 23 febbraio 2022, n. 85, par. 4.2. Per un commento, v. Vivoli). Siffatta soluzione Ăš principalmente fondata sul testo dellâart. 183, comma 1, lett. n) del codice dellâambiente (d.lgs. 152/2006), in base al quale non sono considerate gestione dei rifiuti le operazioni preliminari â raccolta, selezione e deposito â di materiali naturali portati da eventi come mareggiate o piene, anche se mescolati a rifiuti, se svolte temporaneamente nello stesso luogo, non appartenendo di conseguenza alla competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, la compatibilitĂ della legge regionale con il quadro normativo statale di riferimento Ăš assicurata dallâapposizione di vincoli specifici alla raccolta di legname, tra cui quello dellâuso domestico e della salvaguardia di determinate aree oggetto di particolare tutela (art. 19, comma 36, legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1). VieppiĂč, la legge regionale genera anche degli effetti migliorativi attraverso le sue finalità «circolari». Circostanza questa che riporta lâattenzione sul vincolo del rispetto di pertinenti obblighi europei ed internazionali in capo alle Regioni ai sensi dellâart. 117, comma 1, Cost.
In questâultimo caso, gli effetti migliorativi derivanti dagli obiettivi legati allâattuazione dellâeconomia circolare â impostazione questa in linea con la giurisprudenza passata della Corte in materia di riparto di competenze â hanno inciso sul ragionamento del giudice costituzionale, pur trattandosi di una legge regionale adottata nel rispetto del quadro normativo statale di riferimento.
Pare, dunque, potersi concludere che lâinterpretazione costante del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale â pur essendo tanto criticata in letteratura (v. Michetti, cit.) â abbia ampliato anche le competenze regionali in materia di attuazione degli obblighi internazionali. Mentre lâimpostazione letterale dellâart. 117, comma 5, Cost. mira a limitare il vincolo di attuazione alle materie di competenza regionale, la soluzione offerta dalla Corte costituzionale concede alle Regioni la possibilitĂ di legiferare su materie di competenze statale, come lâambiente, laddove ciĂČ apporti dei miglioramenti di tutela, e dunque anche laddove tali leggi vengano adottate in attuazione degli obblighi europei, in specie di quello di favorire i modelli economici circolari, pur sempre a patto che tale processo sia svolto in compatibilitĂ con le pertinenti leggi statali.
In tale prospettiva, il sistema cosĂŹ delineato appare orientato a valorizzare il ruolo attivo delle Regioni nellâattuazione degli obblighi europei e internazionali in materia di sostenibilitĂ ambientale ed economia circolare, superando una lettura meramente formale del riparto di competenze. Lâampliamento degli spazi di intervento regionale, anche in ambiti riconducibili alla competenza esclusiva statale, si giustifica infatti alla luce dellâesigenza di assicurare livelli piĂč elevati di tutela ambientale e, al contempo, una piĂč efficace attuazione degli impegni assunti sul piano sovranazionale (Chiappetta), in linea con quanto pocâanzi evidenziato. CiĂČ risulta particolarmente evidente nel contesto dellâeconomia circolare, laddove la prossimitĂ delle Regioni alle specificitĂ territoriali e agli attori locali consente di dare concreta attuazione agli obiettivi europei e internazionali, come peraltro delineati anche dalla sentenza della CIG.
In chiusura, il ruolo delle Regioni, vuoi diretto, vuoi come propulsore alle modifiche legislative statali, si pone al centro dellâattuazione dei modelli di sostenibilitĂ ambientale nellâambito nazionale, proprio per via di una maggiore sensibilitĂ delle autonomie territoriali alle questioni che attengono alla tutela dellâambiente del loro territorio, tanto in aderenza ad obblighi europei quanto a quelli internazionali, comprese le sentenze della CIG. Ne deriva cosĂŹ un assetto nel quale lâautonomia regionale, lungi dal porsi in contrasto con lâunitĂ dellâordinamento, si configura piuttosto come uno strumento funzionale al suo rafforzamento, contribuendo, in chiave cooperativa, allâadempimento degli obblighi internazionali e alla progressiva realizzazione di modelli dello sviluppo sostenibile.
* LâAutore riconosce il supporto finanziario derivante dal Progetto del PNRR MUR ECS_00000033_ECOSISTER
1. Introduzione
Il 10 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche al regolamento (UE) 2024/1348 relativo alla procedura di asilo, intervenendo su uno dei pilastri del (nuovo) Patto sulla migrazione e lâasilo. Il pacchetto normativo, composto da nove regolamenti e una direttiva (per unâanalisi cfr. Spitaleri), adottato nel 2024 e destinato a trovare applicazione a partire dal 12 giugno 2026, vede cosĂŹ parzialmente anticipata la propria operativitĂ , rendendo immediatamente applicabili alcune delle disposizioni piĂč sensibili. Le modifiche introdotte prevedono, tra lâaltro, lâistituzione di un elenco europeo comune dei paesi di origine sicuri e una ridefinizione del concetto di paese terzo sicuro, contenuti rispettivamente nel regolamento Ue 2026/464 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda lâistituzione di un elenco di paesi origine sicuri a livello dellâUnione e nel regolamento UE 2026/463 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda lâapplicazione del concetto di âpaese terzo sicuroâ. Tali interventi si collocano nel nuovo quadro normativo destinato a sostituire la direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), la quale, nella sua formulazione originaria, attribuiva alle nozioni di âpaese sicuroâ una funzione residuale nellâarchitettura del sistema europeo comune di asilo (SECA).
Le nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro, ora pienamente integrate nel quadro del SECA, non costituiscono un’acquisizione recente del diritto dell’Unione europea. Il concetto di paese sicuro, inteso come meccanismo procedurale volto a indirizzare i richiedenti asilo verso altri Stati ritenuti titolari di una responsabilitĂ primaria, operando anzitutto sul piano dellâammissibilitĂ della domanda e potendo comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la mancata trattazione nel merito sulla base di una presunzione relativa di sicurezza (cfr. Goodwin-Gill), affonda le proprie radici nelle Risoluzioni di Londra adottate dal Consiglio dei Ministri nel 1992 e relative alle definizioni di domande manifestamente infondate, paesi di origine sicuri e paese terzo sicuro. Tali atti, seppur privi di natura vincolante, hanno posto le fondamenta per la successiva codificazione nella Direttiva 2005/85/CE e per la loro rifusione nella Direttiva 2013/32/UE.
2. Il concetto di âpaese sicuroâ come tecnica di governo nel Patto europeo sulla migrazione e lâasilo
Negli ultimi ventâanni, la progressiva contrazione dei canali di ingresso regolare nellâUnione europea, aggravata dallâassenza di una disciplina armonizzata dellâimmigrazione economica, ha determinato un aumento significativo degli arrivi irregolari e delle domande di protezione internazionale, favorendo il ricorso generalizzato a presunzioni di sicurezza quali strumenti di gestione delle istanze (cfr. Favilli). In tale contesto, la nozione di paese sicuro Ăš stata progressivamente trasformata in un meccanismo privilegiato di trattamento delle domande di protezione internazionale, incidendo sul loro esame in forza delle presunzioni previste dalla direttiva procedure, la cui concreta operativitĂ , nel quadro pre-riforma, era tuttavia rimessa allâattuazione nazionale, attraverso lâadozione di criteri e liste da parte di ciascuno Stato membro. Lâapplicazione concreta di tali presunzioni sembra tuttavia evidenziare una sopravvalutazione delle capacitĂ efficientistiche dello strumento: lâobiettivo dichiarato di ridurre tempi e carico amministrativo potrebbe essere perseguito mediante un investimento strutturale nella qualitĂ delle procedure ordinarie, attraverso il rafforzamento dellâistruttoria e la garanzia di unâeffettiva assistenza legale, con lâeffetto congiunto di accrescere la soliditĂ delle decisioni e ridurre il contenzioso (cfr. Favilli, Marin).
Nellâambito del Patto del 2024, questa tendenza alla restrizione dellâaccesso al diritto di asilo, allâaccelerazione dellâesame delle domande e alla compressione della tutela giurisdizionale si consolida ulteriormente, con unâesplicita attenzione alla rapiditĂ del rimpatrio. Lâarchitettura complessiva del Patto accentua la dimensione di controllo degli ingressi alle frontiere e consolida lâestensione di procedure accelerate svolte in zone di frontiera o di transito, nelle quali il richiedente Ăš fisicamente presente sul territorio e sottoposto a un regime procedurale speciale, in attesa di ammissione formale. In tali spazi si concentrano accertamento, esame della domanda e rimpatrio, potenzialmente accompagnati dal trattenimento, secondo una logica di gestione che modifica la fase applicativa dei diritti e delle garanzie rispetto al regime ordinario (cfr. Celoria, Rondine). In questa cornice, lâintroduzione di un elenco europeo comune di paesi di origine sicuri e di una nuova definizione di paese terzo sicuro non rappresenta soltanto un intervento tecnico di armonizzazione, ma esprime una precisa opzione politico-giuridica: affidare alla presunzione una funzione sempre piĂč centrale nel sistema dâasilo europeo.
3. Lâanticipazione dellâentrata in vigore delle disposizioni in materia di paesi sicuri
Non stupisce, dunque, che, se il Patto del 2024 consacra il concetto di âpaese sicuroâ quale tecnica di governo delle domande di protezione internazionale, il regolamento (UE) 2026/464, ne rappresenti la fase di accelerazione e di consolidamento operativo. Difatti, viene previsto che le nuove disposizioni in materia di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro siano applicabili fin dal momento della loro entrata in vigore, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea, anzichĂ© il 12 giugno 2026, come izialmente previsto prima dellâemanazione degli emendamenti. Si delinea con chiarezza una precisa opzione politica, giĂ anticipata nella lettera della Presidente della Commissione del dicembre 2024, volta a rispondere alle istanze di alcuni Stati membri, in particolare lâItalia, anche in ragione delle implicazioni che la nozione di Paese di Origine Sicuro (POS) produce sullâoperativitĂ dei centri in Albania. Il nesso tra la qualifica di POS e lâoperativitĂ dei centri albanesi risiede nella natura stessa delle procedure applicabili in territorio extra-UE. Il Protocollo Italia-Albania prevede infatti che nei centri di Gjader e Shengjin vengano espletate esclusivamente le procedure di frontiera (ex art. 28-bis d.lgs. 25/2008), le quali consentono un esame accelerato della domanda di protezione internazionale. Tale accelerazione Ăš perĂČ strettamente vincolata alla provenienza del richiedente da un Paese designato come âsicuroâ: in assenza di tale requisito, la domanda deve seguire la procedura ordinaria, incompatibile con il trattenimento nelle strutture albanesi secondo lâattuale quadro normativo e giurisprudenziale, cosĂŹ come delineato dalla Corte di giustizia nelle sentenze CV e Alace e Capelli. Ne consegue che il restringimento della nozione di POS, e lâimpossibilitĂ di applicare deroghe territoriali o soggettive per considerare âsicuroâ un Paese che non lo Ăš in tutte le sue parti, ha determinato lo svuotamento dei centri, rendendo necessario il trasferimento dei migranti verso il territorio nazionale per lâespletamento delle procedure ordinarie (cfr. Di Pascale).
Lâinnovazione piĂč incisiva Ăš lâistituzione di un elenco comune europeo di paesi di origine sicuri, che comprende espressamente Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. A differenza della Direttiva 2013/32/UE, che prevedeva che lâelenco dei paesi di origine sicuro fosse elaborato dai singoli Stati membri, la nuova disposizione armonizza a livello europeo la classificazione. La scelta risulta particolarmente problematica sul terreno della trasparenza, alla luce dei principi di accountability giĂ affermati sia in dottrina sia nella giurisprudenza sulla direttiva procedure del 2013. In Alace e Canpelli la Corte di giustizia ha infatti chiarito che il diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta implica, quale limite alla discrezionalitĂ statale nella designazione dei paesi sicuri, un livello minimo di conoscibilitĂ delle fonti e delle informazioni su cui la presunzione di sicurezza si fonda, affinchĂ© il ricorrente e il giudice possano contestarla efficacemente (§87). In questa prospettiva, lâaccesso alle fonti di informazione alla base della designazione costituisce una condizione essenziale per lâeffettivitĂ del controllo giurisdizionale, poichĂ© solo la disponibilitĂ di tali elementi consente un esame pieno ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Il nuovo regolamento si colloca in apparente tensione con tali coordinate. Va tuttavia ricordato che la sentenza Alace e Campelli si pronuncia sulla direttiva 2013/32/UE, destinata a essere sostituita dal nuovo quadro normativo, il che impone una certa cautela nel trasporne automaticamente i principi al regolamento del 2024. CiĂČ nondimeno, come evidenziato anche da Favilli e Marin, i parametri elaborati dalla Corte in materia di trasparenza e accesso alle informazioni rilevano quali espressione del diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta e, in quanto tali, continuano a costituire un criterio di valutazione significativo anche nel nuovo contesto normativo.
Alla luce di questi principi, la valutazione dei paesi da designare come sicuri, descritta nei consideranda 10â16 del preambolo, assume particolare rilievo. In essi si evidenzia che la valutazione alla base della designazione si fonda su elementi quali il basso tasso di riconoscimento della protezione internazionale (pari al 4â5%, secondo i dati Eurostat), la ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani e la forma di governo. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione circa la metodologia adottata, le fonti effettivamente utilizzate o i dati sottostanti, essendo il ragionamento limitato a sintetiche descrizioni per ciascun paese, basate su precedenti designazioni nazionali, statistiche Eurostat, riferimenti al quadro normativo interno e generiche affermazioni sullâassenza di tortura o di pena di morte. Come giĂ messo in luce da GoodwinâGill, la legittimitĂ stessa di ogni lista di paesi sicuri dipende dalla disponibilitĂ di informazioni verificate, pubbliche e controllabili, raccolte secondo standard rigorosi e in unâottica di «openness in assessment» e«transparency in gathering the facts». La carenza di trasparenza che connota la designazione, cui si aggiunge lâassenza di un meccanismo strutturato di aggiornamento periodico dellâelenco, non sorprende se letta alla luce dellâesperienza italiana, che conferma la concretezza del problema: le fonti poste a fondamento della designazione nazionale sono state rese pubbliche soltanto nellâaprile del 2025, benchĂ© la lista fosse operativa sin dal 2018. In mancanza di un analogo livello di conoscibilitĂ a livello dellâUnione, vi Ăš il rischio che la presunzione di sicurezza si traduca in uno strumento prevalentemente gestionale, difficilmente sottoponibile a effettivo sindacato giurisdizionale e, pertanto, potenzialmente incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo garantito dallâart. 47 della Carta.
Lâemendamento interviene anche sullâart. 62 del regolamento (UE) 2024/1348 introducendo un paragrafo 1-ter, ai sensi del quale anche un paese terzo cui sia stato concesso lo status di paese candidato allâadesione allâUnione Ăš designato paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
Tale designazione opera salvo che ricorra una o piĂč delle seguenti circostanze: (a) sussista una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese terzo in questione; (b) siano state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE, in considerazione di azioni di tale paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertĂ fondamentali rilevanti ai fini dei criteri di designazione enunciati allâart. 61 del regolamento; (c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale adottate dallâautoritĂ accertante con riferimento ai richiedenti provenienti da quel medesimo paese risulti, sulla base degli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili a livello dellâUnione, superiore al 20% del totale delle decisioni emesse nei loro confronti.
La Commissione fonda tale automatismo sul richiamo ai criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo nel 1993. Secondo questa impostazione, la concessione dello status di paese candidato, deliberata allâunanimitĂ dal Consiglio dellâUe su parere della Commissione, presuppone che lo Stato interessato abbia compiuto progressi significativi verso la stabilitĂ delle istituzioni, tali da garantire democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e tutela delle minoranze. Tuttavia, lâautomatica designazione dei paesi candidati come paesi di origine sicuri implica, sia pure in via indiretta, unâequiparazione tra uno status politico-istituzionale, per sua natura graduale, e una presunzione giuridica generalizzata di sicurezza, che appare problematica. Il conferimento dello status di candidato attesta un avanzamento nel rispetto di criteri politico-economici, ma non implica un pieno e definitivo adeguamento agli standard richiesti per lâadesione.
Sul piano della tecnica normativa, la scelta appare altresĂŹ ambivalente: mentre per i paesi non candidati la designazione avviene tramite inserimento in un allegato al regolamento (allegato II), per i candidati si introduce una categoria autonoma con presunzione automatica, rimettendo lâoperativitĂ concreta alla verifica delle condizioni ostative. Tale soluzione accentua lâintreccio tra sistema comune di asilo e politica di allargamento, rafforzando una logica presuntiva fondata su criteri politico-istituzionali. Nel complesso, lâautomatica qualificazione dei paesi candidati come paesi di origine sicuri segna un ulteriore passo verso meccanismi di presunzione generalizzata. Essa si affianca, sul piano sistemico, alla progressiva centralizzazione a livello dellâUnione derivante dallâintroduzione dellâelenco europeo comune. Lâesperienza recente dimostra, peraltro, che neppure lâappartenenza allâUnione, e dunque la soggezione formale a un sistema avanzato di tutela dei diritti fondamentali, Ăš di per sĂ© sufficiente ad assicurare la piena compatibilitĂ con le garanzie sottese al diritto di asilo. Si veda il caso della cittadina ungherese (etnia rom, transgender), cui il Tribunale di Bologna, con decreto del 10 ottobre 2025, ha concesso lo status di rifugiata, revocando la presunzione di sicurezza ex Protocollo n. 24 TFEU per violazioni sistemiche in Ungheria (art. 7.1 TEU) (per unâanalisi v. Scissa). Se la sicurezza non costituisce una qualitĂ ontologica e immutabile neppure per ordinamenti pienamente integrati nello spazio giuridico europeo, a fortiori appare problematico fondare una presunzione automatica su un criterio eminentemente politico quale lo status di paese candidato, senza un costante e rigoroso vaglio sostanziale delle condizioni effettive di tutela.
4. Le modifiche alla nozione di paese terzo sicuro
Per quanto concerne la nozione di paese terzo sicuro, nel quadro delineato dalla direttiva procedure del 2013, tale qualificazione rappresentava una facoltĂ riconosciuta agli Stati membri, ma subordinata a rigorosi presupposti sostanziali. Essa richiedeva lâassenza di rischi sistemici per la vita o la libertĂ per i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, nĂ© rischi di grave danno ai sensi della protezione sussidiaria UE, nonchĂ© il rispetto del non-refoulement e del divieto di tortura e trattamenti inumani (art. 3 CEDU). Indispensabile era altresĂŹ la garanzia concreta di accesso effettivo allo status di rifugiato e a una protezione conforme alla Convenzione di Ginevra. La direttiva imponeva un quadro nazionale strutturato per lâoperativitĂ del concetto: (i) un collegamento sostanziale tra richiedente e paese terzo, tale da renderne ragionevole lâaccesso; (ii) una metodologia trasparente e verificabile per criteri di designazione e applicazione del concetto; (iii) garanzie procedurali individuali per contestare sia la sicurezza specifica sia il collegamento. Lâeventuale inammissibilitĂ della domanda, effetto tipico, era dichiarabile solo entro un sistema che assicurasse ubcn controllo giudiziale individuale effettivo. Lâesame nel merito poteva essere omesso solo se il trasferimento fosse praticabile: in caso di rifiuto di ingresso/riammissione, lo Stato membro doveva procedere a esame sostanziale. Questo principio Ăš stato ribadito dalla Corte di giustizia, nel caso NF, NG, NM, in una controversia relativa alla prassi greca, che aveva dichiarato inammissibili migliaia di domande sul presupposto della sicurezza della Turchia, benchĂ© questâultima avesse nel frattempo sospeso la riammissione dei richiedenti asilo interessati (per unâanalisi v. Peers).
Il Regolamento Ue 2024/1348 modifica significativamente lâimpianto concettuale della disciplina, subordinando lâoperativitĂ del concetto di paese terzo sicuro alla nozione di protezione effettiva (art. 57), che sostituisce il precedente riferimento alla possibilitĂ di richiedere e ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Un paese terzo Ăš considerato in grado di garantire protezione effettiva non soltanto quando abbia ratificato e rispetti la Convenzione di Ginevra, pur nei limiti di eventuali riserve o restrizioni, ma anche quando, pur non essendone parte o applicando limitazioni geografiche, consenta comunque la permanenza sul territorio, assicuri mezzi di sussistenza, accesso allâassistenza sanitaria e allâistruzione, e mantenga tale protezione fino allâindividuazione di una soluzione durevole (art 57). La conseguenza Ăš rilevante: anche Stati non parti della Convenzione possono essere qualificati come idonei a offrire protezione effettiva, purchĂ© soddisfino queste condizioni minime. Si delinea cosĂŹ unâinvoluzione interpretativa dalla rigorosa adesione formale alla Convenzione di Ginevra verso una concezione piĂč operativa e concreta della protezione internazionale, focalizzata sullâesistenza effettiva di garanzie minime di sicurezza nel paese di origine o terzo. Con gli emendamenti del febbraio 2026, la nozione di paese terzo sicuro Ăš oggetto di unâulteriore modifica di carattere sostanziale che, a differenza di quanto avvenuto per altre parti del regolamento sullâintroduzione della lista dellâUe di paesi di origini sicuri, rispetto alle quali lâanalisi si Ăš concentrata sullâassetto risultante dal testo finale, impone, in questo caso, di soffermarsi distintamente sulle posizioni assunte da Commissione, Consiglio e Parlamento. CiĂČ in considerazione del significativo mutamento intervenuto nella stessa configurazione del paese terzo sicuro, il cui perimetro applicativo Ăš stato progressivamente ampliato nel corso del procedimento legislativo. La ricostruzione delle diverse proposte consente, pertanto, di apprezzare la portata sistemica delle modifiche adottate e le relative implicazioni sul piano delle garanzie.
4.1. Lâampliamento della nozione di paese terzo sicuro nel processo legislativo del 2025â2026
La proposta della Commissione europea del maggio 2025, pienamente recepita dal Parlamento UE, ha introdotto una modifica strutturale al requisito del collegamento tra richiedente e paese terzo. Il collegamento non rappresenta piĂč lâunico fondamento per lâapplicazione del principio. Il concetto puĂČ operare anche in caso di mero transito nel paese terzo sicuro oppure in presenza di accordi o intese, sul modello del Memorandum UK-Rwanda, che prevedano lâesame delle domande di protezione nel paese terzo, anche in assenza di qualsiasi legame o transito effettivo (cfr. Hughes). Questa ipotesi non si applica ai minori non accompagnati, per i quali resta centrale la valutazione del superiore interesse. La proposta incide in modo significativo anche sul regime dei ricorsi, eliminando lâeffetto sospensivo automatico nei casi di applicazione del concetto di paese terzo sicuro, salvo che per i minori non accompagnati sottoposti alla procedura di frontiera. Resta possibile richiedere al giudice la concessione della sospensione, ma essa non opera piĂč automaticamente. Non vengono invece modificati i criteri sostanziali di sicurezza, nĂ© i termini procedurali o le garanzie giĂ previste per i minori non accompagnati, nĂ© lâobbligo di esame nel merito in caso di rifiuto di ammissione da parte del paese terzo.
La posizione del Consiglio recepisce in larga misura lâimpostazione della Commissione, precisando che il transito rilevante deve avvenire verso lâUnione e prevedendo la possibilitĂ che sia lâUnione stessa, e non soltanto gli Stati membri, a negoziare accordi e/o intese con paesi terzi anche privi di qualsiasi collegamento con i richiedenti. Gli accordi conclusi dallâUnione, in caso di incompatibilitĂ , prevalgono su quelli nazionali. Il Consiglio propone inoltre lâeliminazione dellâeffetto sospensivo automatico anche per i ricorsi presentati da soggetti giĂ titolari di protezione internazionale in un altro Stato membro, questione che incrocia direttamente la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle condizioni di accoglienza incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali.
La posizione del Parlamento Ăš sostanzialmente analoga, pur con alcune differenze. Anchâesso ammette la possibilitĂ di accordi e/o intese negoziati a livello dellâUnione e sostiene lâeliminazione generalizzata dellâeffetto sospensivo automatico nei ricorsi fondati sul concetto di paese terzo sicuro. Introduce tuttavia la possibilitĂ di applicare la clausola âRwandaâ ai minori non accompagnati qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenerli una minaccia alla sicurezza o allâordine pubblico, pur mantenendo formalmente il riferimento al superiore interesse del minore.
Con le modifiche introdotte, il legislatore europeo sembra consolidare ulteriormente il ricorso a forme di cooperazione con Paesi terzi finalizzate al controllo dei flussi migratori, anche attraverso strumenti informali e schemi riconducibili al modello UK-Rwanda. Le nuove disposizioni si inseriscono infatti nel solco di una piĂč ampia evoluzione della dimensione esterna della politica migratoria dellâUnione, caratterizzata dal crescente ricorso a meccanismi di delega del controllo dei flussi e delle responsabilitĂ connesse alla gestione delle domande di protezione internazionale. Tale evoluzione si realizza sempre piĂč spesso attraverso strumenti di cooperazione che non rispettano i requisiti procedurali previsti dallâart. 218 TFUE (sul punto cfr. Spagnolo).
Le recenti modifiche si inseriscono in questa traiettoria, legittimando in modo sempre piĂč esplicito il ricorso a strumenti informali per disciplinare trasferimenti verso Paesi terzi anche in assenza di un legame significativo tra il richiedente e lo Stato di destinazione o di un previo transito nel territorio di questâultimo. Sembra consolidarsi cosĂŹ un modello di cooperazione fondato su veri e propri «non-accordi» (cfr. Favilli), che, pur producendo effetti sostanziali incisivi sulle posizioni individuali, si sottraggono alle garanzie procedurali, al controllo democratico e al sindacato giurisdizionale propri degli accordi internazionali in senso stretto. Lâassenza di un human rights assessment indipendente, frequentemente riscontrabile in questo tipo di intese, unitamente alla loro natura flessibile o non vincolante, rischia di determinare un significativo indebolimento delle garanzie sostanziali, ampliando il margine discrezionale degli Stati membri nella conclusione di intese con Paesi che potrebbero non assicurare standard adeguati di tutela.
In tale contesto assume particolare rilievo il passaggio dalla precedente esigenza di garantire nel Paese terzo la possibilitĂ effettiva di richiedere lo status di rifugiato alla piĂč indeterminata nozione di âprotezione effettivaâ. Questo mutamento, che incide non solo sulla formulazione ma anche sul contenuto della disciplina, appare coerente con una strategia di gestione esterna dei flussi, ma riduce il livello di determinatezza e verificabilitĂ degli standard richiesti, con potenziali ricadute sulla compatibilitĂ complessiva del meccanismo con i principi cardine del sistema europeo comune di asilo, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo, il rispetto del principio di non-refoulement e lâesigenza di una tutela effettiva e individuale.
5. Conclusioni
Le modifiche del 2026 segnano un passaggio ulteriore nella trasformazione delle nozioni di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro da strumenti procedurali a dispositivi strutturali di governo delle domande di protezione internazionale. Lâistituzione di un elenco comune europeo di paesi dâorigine sicuri, lâautomatica qualificazione dei paesi candidati e lâattenuazione del requisito del collegamento, unitamente allâeliminazione generalizzata dellâeffetto sospensivo automatico, consolidano una logica presuntiva che riduce lo spazio dellâesame individuale.
Parallelamente, la ridefinizione del concetto di protezione effettiva e lâapertura a intese, non solo ad accordi formali, con Paesi terzi privi di legame significativo con il richiedente inseriscono la disciplina del paese terzo sicuro in una piĂč ampia traiettoria di esternalizzazione, nella quale la cooperazione con Stati terzi tende a prevalere sulla verifica rigorosa delle garanzie sostanziali. Il rischio Ăš che la presunzione di sicurezza, combinata con una ridotta trasparenza sulle fonti e con un indebolimento delle garanzie processuali, si traduca in una compressione del diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta.
Se lâobiettivo dichiarato Ăš quello di accelerare le procedure e contenere i flussi, lâesperienza applicativa mostra come, al contrario, la designazione di paesi sicuri, genera spesso nuovo contenzioso, sia sulle decisioni individuali sia sulla legittimitĂ delle designazioni stesse, come attestato dallâesperienza di Stati che ne fanno uso da tempo e, da ultimo, dallâesprienza italiana culminata nelle sentenze CGUE Alace e Canpelli.
In questa prospettiva, lâemendamento del 2026 si configura meno come un intervento meramente tecnico e piĂč come lâespressione di una precisa opzione politico-giuridica: il passaggio da un sistema incentrato sulla protezione individuale, che dovrebbe costituire il fulcro del diritto dâasilo, a un modello prioritariamente orientato alla gestione dei flussi e al controllo delle frontiere della cd. Fortezza Europa, nel quale la categoria del paese sicuro tende ad assumere una funzione ordinante dellâintero impianto procedurale.
Michele Cannella (UniversitĂ di Palermo)
1. Introduzione
Tra il 3 e il 12 marzo 2026, sette Stati (Fiji, Islanda, Namibia, Paesi Bassi, Paraguay, Stati Uniti e Ungheria) hanno depositato (si veda qui) le rispettive dichiarazioni di intervento nel procedimento relativo allâApplicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica c. Israele), pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (dâora in avanti, la «Corte»). Tali atti si inseriscono in un complesso di interventi giĂ straordinariamente ampio; nel corso del biennio 2024-2026 Belgio, Brasile, Cile, Colombia, Irlanda, Messico, Spagna, e altri Stati avevano giĂ esercitato il diritto di intervento previsto dallâarticolo 63 dello Statuto della Corte per un totale oggi di 20 Stati intervenienti. Si tratta di un istituto storicamente poco frequentato nella giurisprudenza internazionale che, perĂČ, a partire dai recenti casi Gambia c. Myanmar e Ucraina c. Federazione Russa, ha conosciuto una massiccia utilizzazione.Â
Vi Ăš da chiedersi, dinanzi alla scelta inedita di partecipare al contenzioso, se questo comportamento non consista in un abuso dello strumento previsto dallâart. 63 dello Statuto per fini di mera «assistenza» in favore di un Paese alleato o possa, invece, costituire unâopportunitĂ per consolidare, oltre i limiti previsti dallâart. 59 dello Statuto della Corte e dallâart. 94 della Carta delle Nazioni Unite, taluni effetti della futura pronuncia, come si vedrĂ nel prosieguo. Si tratta di una questione di non poca importanza se si considera che le questioni trattate allâinterno delle memorie rivelano orientamenti strutturalmente divergenti in ordine ad elementi che costituiscono il nucleo fondamentale non solo della Convenzione contro il genocidio, ma anche delle corrispondenti norme del diritto consuetudinario che lĂŹ si trovano riflesse: i confini che le regole in materia di prevenzione e repressione del crimine di genocidio condividono con il Diritto internazionale umanitario (DIU), la soglia probatoria richiesta per lâaccertamento del dolus specialis, lâampiezza delle condotte materiali sanzionabili ai sensi dellâarticolo II della Convenzione, e infine la portata autonoma dellâobbligo di prevenzione sancito dallâarticolo I della medesima.
In questa sede si tenterĂ , pertanto, di sintetizzare e commentare tali orientamenti, nel tentativo di prefigurare i possibili percorsi ermeneutici che la Corte potrĂ intraprendere nella decisione di merito.
2. Lâinsolito e innovativo utilizzo dellâintervento dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia
Lâampio ricorso allâintervento ex art. 63 dello Statuto nel caso Sudafrica c. Israele riflette una trasformazione strutturale del processo internazionale dinanzi alla Corte cui pare opportuno concentrare brevemente lâattenzione prima di procedere allâanalisi delle diverse argomentazioni del caso di specie. Lâistituto dellâintervento, originariamente concepito per garantire lâuniformitĂ interpretativa dei trattati, puĂČ essere oggi considerato come il principale strumento di cui gli Stati dispongono per partecipare attivamente alla, o meglio condizionare la, sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta disciplinata dal trattato. Si assiste, in altri termini, a un superamento della dimensione puramente bilaterale della controversia in favore di una partecipazione che Ăš stata definita «comunitaria» (HuremagiÄ, 2026).
Questo inedito interventismo Ăš favorito da diversi fattori. In modo determinante incide naturalmente lâoggetto della controversia, consistente nellâinterpretazione della quasi totalitĂ delle disposizioni contenute nella Convenzione che, comâĂš noto, sono poste a tutela del diritto allâesistenza stessa di un popolo. La duplice natura, pattizia e consuetudinaria, del divieto di genocidio, capace quindi di trascendere il suo carattere originariamente convenzionale ed estendersi anche agli Stati non parte del trattato, sembrerebbe aver condizionato anche gli Stati terzi a partecipare in virtĂč di un interesse, al contempo generale ed individuale, rispetto alla corretta risoluzione del caso concreto. La decisione della Corte, infatti, costituirebbe un accertamento autorevole di una norma inderogabile e con effetti erga omnes che, in quanto tale, contribuirebbe in modo determinante alla specificazione dei contenuti del divieto.
In secondo luogo, Ăš decisiva la qualitĂ delle parti dei diversi procedimenti attualmente caratterizzati da un forte interventismo, essendo essi â si pensi alla Russia o ad Israele â tra i protagonisti delle piĂč gravi violazioni del diritto internazionale dellâultimo decennio. Ulteriormente si deve considerare, in una prospettiva puramente tecnico-processuale, che lâart. 63 si configura come un «mezzo a basso costo» (low-cost means) per gli Stati che intendono far valere interessi collettivi (HuremagiÄ, p. 7). A differenza dellâintervento previsto dallâart. 62, che impone allo Stato di dimostrare un interesse di natura giuridica specifico e differenziato, lâart. 63 riconosce un vero e proprio diritto dâintervento a ogni Stato parte della convenzione oggetto di esame.
Lâinsieme di questi elementi ha favorito lâattuale «esplosione» di dichiarazioni di intervento, spostando il baricentro del dibattito dalla risoluzione di una controversia tra due parti alla definizione politico-giuridica del contenuto di norme fondamentali. Questo «attivismo», tra lâaltro, potrebbe sollevare diversi e significativi problemi circa la gestione del processo. Lâintervento di massa comporta secondo alcuni una «vulnerabilitĂ procedurale» (procedural vulnerability), mettendo a rischio la paritĂ delle armi e la speditezza del giudizio (Guerra, 2025). Il rischio principale Ăš che lâintervento, pur dovendo restare confinato alla mera interpretazione delle clausole pattizie (construction), ambisca allâaccertamento dei fatti. Ă proprio su questo punto che si innesta, ad esempio, la critica dellâUngheria, la quale paventa il rischio di una «politicizzazione» della Corte: il timore, cioĂš, che il processo diventi unâarena di scontro politico in cui lâinterpretazione del diritto viene utilizzata come uno strumento di pressione esterna (Intervento Ungheria, par. 18).
Nonostante queste criticitĂ , la partecipazione di cosĂŹ tanti Stati testimonia una chiara volontĂ politica di contrastare gravi violazioni di norme di jus cogens. In una simile prospettiva, lâalto numero di interventi non sembra rappresentare soltanto un pericolo ma il segno di un «ampio accordo tra gli Stati circa il ruolo che la Corte puĂČ, e deve, giocare nella prevenzione e nella protezione dei valori fondamentali» (Forlati, 2024).
3. Il fronte espansivo: ermeneutica contestuale e qualificazione applicativa del dolus specialis
Il primo orientamento aggrega Stati che, pur con approcci metodologicamente distinti, convergono verso unâinterpretazione teleologicamente orientata della Convenzione del 1948, volta a ricalibrare le soglie probatorie richieste per lâaccertamento del crimine di genocidio. Allâinterno di questo gruppo le argomentazioni sono tra loro diverse e distinguibili in due declinazioni: una prevalentemente dogmatica-generalista, il cui obiettivo Ăš quello di proporre una diversa interpretazione della Convenzione, e una altamente specifica-contestuale, concentrata maggiormente ad estendere lâapplicabilitĂ del divieto di genocidio al caso concreto del conflitto a Gaza. Tra le due declinazioni vi Ăš talora sovrapposizione, tantâĂš che le argomentazioni avanzate dal medesimo Stato, come si vedrĂ , possono essere ricondotte sia alla prima che alla seconda.
Il fulcro dellâargomentazione dogmatico-generalista risiede nella contestazione del criterio della «only reasonable inference», consolidato dalla Corte nelle sentenze rese nei casi Bosnia c. Serbia (2007) e Croazia c. Serbia(2015). Secondo tale standard, comâĂš noto, in assenza di prove dirette il dolus specialis puĂČ essere dedotto da un «pattern of conduct» solo se lâintento distruttivo costituisce lâunica inferenza ragionevole ricavabile dai fatti.Â
In questo quadro, secondo un argomento ‘di sistema’ avanzato da Belize, Brasile e Irlanda (Intervento Belize, par. 58; Intervento Brasile, par. 47 ss.; Intervento Irlanda, par. 40), il dolo specifico non dovrebbe necessariamente costituire lâintento esclusivo dellâazione statale. A favore di questa tesi viene richiamata la giurisprudenza dei principali Tribunali penali internazionali in cui si distingue chiaramente tra lâintento (la volontĂ di distruggere il gruppo) e il movente (le ragioni militari o politiche). In sostanza, lâesistenza di un conflitto in corso e la presenza di un apparente necessitĂ militare, come la sconfitta di un attore non statale, non precluderebbe, in principio, la coesistenza di un autonomo intento genocidario. Emerge, dunque, la tesi dellâirrilevanza del rispetto formale del DIU come scriminante della fattispecie genocidaria. In particolare, il Belize e la Namibia sostengono che unâazione puĂČ essere contemporaneamente conforme al DIU e violare la Convenzione sul Genocidio. Il Belize, in particolare, sottolinea che persino attacchi diretti contro obiettivi militari possono configurare uccisioni «intenzionali» ai fini del genocidio qualora lo Stato accetti consapevolmente la morte di civili come parte di un calcolo di distruzione del gruppo (Intervento Belize, par. 59). Ne consegue, dunque, una richiesta di maggior flessibilitĂ nellâapplicazione del test inferenziale. Irlanda e Brasile, dal canto loro, argomentano che la deduzione del genocidio quale «unica inferenza ragionevole» non implichi che la condotta debba puntare a un solo scopo, ma semplicemente che la prova dellâintento distruttivo debba emergere «oltre ogni ragionevole dubbio», pur in presenza di altre logiche scaturenti dal conflitto (Intervento Brasile, par. 47 ss.; Intervento Irlanda, par. 40). In modo simile, ancora il Belize e la Namibia sostengono che la Corte debba seguire un «criterio di ragionevolezza» nel ricercare lâintento genocidario, giacchĂ© la conseguenza di una eccessiva rigiditĂ sarebbe quella di trasformare la prova del genocidio in una ‘probatio diabolica‘, svuotando di significato la funzione protettiva della Convenzione (Intervento Belize, par. 60-63; Intervento Namibia, par. 49).
A tale richiesta di flessibilitĂ nei confronti dei giudici si salda la necessitĂ , secondo altri Stati, di una valutazione ‘olistica’ delle prove. CosĂŹ Cuba, la Namibia e la Spagna nei loro interventi chiedono alla Corte di non affrontare lo scrutinio del materiale probatorio attraverso unâanalisi frammentata o ‘a compartimenti stagni’ dei singoli eventi, privilegiando piuttosto un esame cumulativo che consideri la scala delle atrocitĂ , la sistematicitĂ degli attacchi e la natura prolungata delle condotte discriminatorie (Intervento Namibia, par. 49; Intervento Cuba, par. 63, 101; Intervento Spagna, par. 26). LâIrlanda spinge questa logica fino a proporre la configurabilitĂ del dolo genocidario basato sulle «conseguenze prevedibili»: se uno Stato persiste in azioni (o omissioni) la cui conseguenza naturale e probabile Ăš la distruzione del gruppo, lâintento genocidario puĂČ essere inferito dalla sua condotta «spericolata» (recklessness) (Intervento Irlanda, par. 25, 28, 30). A completamento di queste argomentazioni vi Ăš lâidea â condivisa da Belize, Irlanda e Paesi Bassi â secondo cui lâintento genocidario possa emergere con particolare chiarezza qualora le condotte in esame siano caratterizzate dallâaver colpito in modo sproporzionato bambini e donne, categorie essenziali per la rigenerazione biologica del gruppo o abbiano causato lo spostamento forzato della popolazione (Intervento Irlanda, par. 43; Intervento Belize, par. 71; Intervento Paesi Bassi, par. 26-35). In questo quadro, il blocco degli aiuti umanitari e la privazione sistematica di cibo, qualificate come causa della c.d. «morte lenta» (slow death) da Colombia e Brasile, cessano di essere semplici violazioni del DIU per divenire indicatori primari della mens reagenocidaria (Intervento Brasile, par. 79; Intervento Colombia, par. 101).
3.1 Lâapproccio specifico-contestuale tra dichiarazioni dei leader e occupazione militare
Come giĂ anticipato, tra i fautori di unâinterpretazione estensiva della Convenzione vi sono anche Stati il cui intervento non si limita a proporre una mera interpretazione generale delle sue norme. Questo secondo gruppo â fra cui rientrano, come pure si Ăš detto, anche Stati che si iscrivono nel primo â si focalizza specificamente sulla condotta dello Stato di Israele a Gaza, argomentando in favore della sussistenza di un dolo specifico di distruggere il popolo palestinese. Stati come il Brasile, la Colombia e la Turchia sostengono che il linguaggio deumanizzante utilizzato dai vertici del governo e dellâesercito israeliano supera la necessitĂ di ricorrere a complesse inferenze contestuali. Il Brasile, in particolare, evidenzia come i riferimenti biblici ad «Amalek» (antico popolo descritto nella Bibbia come nemico di Israele che viveva nellâattuale Palestina) e lâuso di espressioni quali «animali umani» non siano semplici artifici retorici, ma manifestazioni di una volontĂ statale preordinata alla distruzione del gruppo (Intervento Brasile, par. 18). Questa posizione trova un importante completamento nellâintervento della Namibia, la quale osserva che quando tali dichiarazioni provengono da alti funzionari e non sono seguite da sanzioni o smentite da parte delle istituzioni cui tali vertici appartengono, esse diventano imputabili allo Stato e svelano lâintento che anima le operazioni militari sul campo (Intervento Namibia, par. 67).
Simili condotte, a stare ad altri Stati, devono poi essere contestualizzate con riferimento al regime giuridico della responsabilitĂ in contesti di occupazione. Specialmente la Palestina, intervenuta cumulativamente ai sensi dellâart. 62 e dellâart. 63 dello Statuto, introduce una nuova argomentazione capace di aggravare ulteriormente la posizione dello Stato di Israele: lo status di potenza occupante comporterebbe un «dovere di vigilanza» (duty of vigilance) rafforzato nella prevenzione del genocidio (Intervento Palestina, par. 35). Secondo questa tesi, la posizione di controllo effettivo sul territorio invertirebbe parzialmente lâonere della prova: spetterebbe cioĂš allâoccupante dimostrare che le lesioni inflitte alla popolazione civile non siano derivate dal fallimento dei propri obblighi di protezione. Si tratta di una lettura che mira a neutralizzare le giustificazioni basate sulla necessitĂ militare. Similmente, in merito alla possibilitĂ che un occupante possa invocare il diritto alla legittima difesa contro il territorio che esso stesso controlla, il Brasile afferma che Israele non puĂČ giustificare la propria condotta militare ai sensi dellâart. 51 della Carta (Intervento Brasile, par. 94).
Infine, interventi come quelli di Belize, Bolivia e Libia (Intervento Libia, p. 5) spingono la portata dellâintervento fino alla qualificazione definitiva della condotta di Israele come manifestamente genocidaria. La Bolivia conclude esplicitamente che, alla luce della distruzione di infrastrutture vitali e del numero di vittime, un genocidio sia giĂ in atto (Intervento Bolivia, par. 20). Il Belize integra detta accusa specificando che lâaccettazione consapevole delle conseguenze letali di un assedio prolungato costituisca, di per sĂ©, prova dellâintento di distruggere il gruppo (Intervento Belize, par. 30).
Ă in questa sovrapposizione tra lâinterpretazione della Convenzione e la valutazione del fatto specifico che sembra realizzarsi un abuso dellâintervento ex art. 63, risolvendosi in un sindacato sul merito della controversia.
4. Il fronte restrittivo: la difesa dello standard probatorio e i limiti del genocidio come categoria giuridica
Veniamo al secondo orientamento che si colloca, come pure si Ăš anticipato, in netto contrasto con le posizioni dei fautori di unâinterpretazione espansiva della Convenzione. A comporre questo gruppo vi sono Stati quali le Isole Fiji, il Paraguay, gli Stati Uniti e lâUngheria, i quali sono accomunati dalla volontĂ di «preservare lâintegritĂ della Convenzione», impedendo che la categoria del genocidio possa essere confusa o sussunta in altre fattispecie di illecito internazionale (Intervento Ungheria, par. 17; Intervento USA, par. 20). Lâobiettivo, condiviso da questo fronte, Ăš quello di evitare di compromettere lâunicitĂ del divieto di genocidio attraverso una «diluizione» dei suoi caratteri fondamentali.
Lâargomentazione principale di questa parte di Stati terzi si caratterizza per essere una strenua difesa del noto e giĂ citato standard probatorio della «only reasonable inference». Gli Stati Uniti, lâUngheria e il Paraguay insistono affinchĂ© il test per dedurre lâintento genocidario da un modello di condotta statale rimanga estremamente severo: il genocidio deve costituire lâunica conclusione ragionevole deducibile dai fatti accertati (Intervento USA, par. 21-22; Intervento Ungheria, par. 23; Intervento Paraguay, par. 33). Qualora la condotta di uno Stato possa essere spiegata con altri motivi, quali la necessitĂ militare o di garanzia della sicurezza pubblica, la soglia per lâaccertamento del genocidio non puĂČ essere raggiunta. Abbassare questo standard, permettendo la coesistenza di piĂč intenti (militari e genocidari), significherebbe, per questi Stati, ridurre di fatto la soglia di prova del crimine dei crimini al pari del dolo tipico di altre violazioni del diritto internazionale. In questâottica, viene rigettata la possibilitĂ che il dolo specifico possa basarsi sulla mera consapevolezza delle «conseguenze prevedibili». Gli Stati Uniti in merito sostengono che i lavori preparatori della Convenzione confermano come il termine «intento» indichi una volontĂ e uno scopo precisi: il fatto che uno Stato «sapesse o dovesse sapere» che le proprie azioni avrebbero causato la distruzione del gruppo non Ăš sufficiente per configurare la mens rea genocidaria, poichĂ© lâintento richiede piĂč della semplice «consapevolezza» del possibile esito (Intervento USA, par. 22).
LâUngheria e il Paraguay, argomentando a sostegno dellâeccezionalitĂ del crimine di genocidio, richiamano il contenuto dei lavori preparatori della Convenzione, in cui gli Stati scelsero deliberatamente di escludere categorie come il genocidio culturale proprio per mantenere la definizione del crimine ancorata alla distruzione fisica o biologica, proteggendola da espansioni indefinite (Intervento Paraguay, par. 16; Intervento Ungheria, par. 21). Ampliare tale definizione, secondo i suddetti Stati, rischierebbe di sfumare i confini tra il genocidio e altre gravi violazioni, come i crimini contro lâumanitĂ , privando il primo della sua specificitĂ . Qualsiasi revisione dello standard probatorio in senso espansivo non Ăš dunque percepita come unâevoluzione interpretativa, ma come una distorsione del contenuto essenziale del trattato.
4.1 La netta distinzione rispetto al DIU e il valore delle misure di mitigazione
Un punto di frizione centrale con le posizioni espansionistiche riguarda lâautonomia del genocidio rispetto al DIU. Gli Stati Uniti e lâUngheria sottolineano che, nel contesto di un conflitto urbano asimmetrico, le perdite civili e i danni collaterali, pur se su vasta scala e sproporzionati, non dimostrano lâintento di distruggere il gruppo, specialmente laddove lâavversario faccia un uso sistematico di civili come scudi umani (Intervento USA, par. 21; Intervento Ungheria, par. 10, 41). Secondo tale argomentazione, confondere le vittime di guerra con le vittime di genocidio significherebbe criminalizzare azioni militari sottoposte al solo vaglio del DIU e la stessa legittima difesa ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Assumerebbe inoltre un forte peso esimente lâadozione di misure per ridurre i danni ai civili. Contrariamente allâapproccio ‘espansivo’, gli Stati Uniti e lâUngheria argomentano che pratiche quali lâemissione di avvertimenti preventivi per lâevacuazione, la creazione di corridoi umanitari e gli sforzi per facilitare la fornitura di aiuti siano condotte intrinsecamente incompatibili con una volontĂ di annientamento fisico (Intervento USA, par. 21; Intervento Ungheria, par. 42). Anche lâintervento delle Isole Fiji affronta le criticitĂ operative derivanti da una guerra in contesti urbani, dove lâinfiltrazione di combattenti nelle infrastrutture civili e la pervasiva presenza di obiettivi a duplice uso (dual use) rendono strutturalmente problematica lâinferenza del dolus specialis (Intervento Fiji, par. 14). La distruzione di tali obiettivi, secondo il suddetto interveniente, andrebbe valutata esclusivamente tramite le lenti del DIU, escludendo la possibilitĂ che il danno collaterale possa essere trasformato automaticamente in prova di genocidio. Le Fiji ribadiscono, sempre nel merito di queste condotte militari, la propria forte preoccupazione sulle conseguenze che una simile interpretazione possa comportare nel difficile equilibrio tra DIU e Convenzione sul Genocidio. Se le operazioni militari astrattamente legittime potessero essere agevolmente etichettate come genocidio, gli Stati sarebbero scoraggiati dallâimpiegare i propri soldati in qualunque contesto, come nel caso della fornitura di contingenti per le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, compromettendo la sicurezza internazionale (Intervento Fiji, par. 14).
Infine, lâUngheria e il Paraguay accusano gli altri Stati terzi intervenienti di aver strumentalizzato il contenzioso, denunciando lâuso strategico dellâintervento come veicolo di pressione politica (Intervento Ungheria, par. 18, 50). A questo uso illegittimo degli strumenti dello Statuto si aggiunge lâulteriore problema, secondo il Paraguay, dellâattendibilitĂ dei rapporti di agenzie ONU e ONG, che potrebbero essere influenzati da narrazioni parziali o informazioni incomplete (Intervento Paraguay, par. 43). Ă in questo contesto che gli Stati Uniti arrivano a definire le accuse del Sudafrica come manifestamente «false». Una presa di posizione, questâultima, che, esorbitando dai limiti formali dellâintervento, evidenzia plasticamente la natura profondamente politica dello scontro (Intervento USA, par. 5).
5. Lâobbligo di prevenzione e le implicazioni sistemiche: una chiusura aperta
Accanto ai due fronti interpretativi fin qui esaminati, emerge trasversalmente, dalle dichiarazioni di Spagna e Paesi Bassi, un terzo orientamento che merita una trattazione separata per la sua capacitĂ di porsi al di fuori del dibattito sul dolus specialis. Gli interventi appena richiamati, infatti, spostano il baricentro dellâanalisi sullâobbligo autonomo di prevenzione sancito dallâart. I della Convenzione, affrontando il problema della commissione del crimine di genocidio da una prospettiva di spiccata neutralitĂ . Lâargomentazione in esame muove dalla premessa per cui lâobbligo di prevenire il genocidio non si articola unicamente in un obbligo negativo e di risultato, da ritenersi violato allâesito dellâaccertamento del crimine, ma anche e soprattutto in un obbligo di mezzi, o meglio di condotta, autonomo rispetto al generale divieto di non commettere il crimine (Intervento Spagna, par. 46). In questa lettura – solidamente ancorata alla sentenza Bosnia c. Serbia del 2007 (Bosnia v. Serbia, ICJ Judgment 2007, p. 221, para. 431) – il dovere di attivarsi mediante comportamenti diligenti scatta nel momento in cui uno Stato contraente viene a conoscenza del, o ragionevolmente avrebbe dovuto conoscere, lâesistenza di un serio rischio che un genocidio sia imminente o in corso.Â
Le conseguenze sono tuttâaltro che irrilevanti: lâobbligo di prevenzione si attiverebbe infatti a partire da una soglia probatoria strutturalmente inferiore rispetto a quella richiesta dallâart. II. Non Ăš necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio un intento distruttivo, essendo sufficiente accertare che il rischio sia reale e che lo Stato non abbia impiegato tutti i mezzi a sua disposizione per scongiurarlo (Intervento Spagna, par. 44-46; Intervento Paesi Bassi, par. 36-38). Tale orientamento sembra offrire alla Corte una via interpretativa idonea a superare il contrasto interpretativo sul dolo specifico, permettendo una pronuncia sulla violazione dellâart. I, senza necessariamente risolvere il contrasto relativo allâaspetto soggettivo del crimine di genocidio. Un corollario fondamentale di questa argomentazione Ăš costituito dal valore giuridico delle misure cautelari. Spagna e Irlanda sostengono che le ordinanze adottate dalla Corte, aventi a oggetto principalmente lâingresso degli aiuti umanitari, siano capaci di produrre immediatamente obblighi giuridici, la cui inottemperanza Ăš al contempo suscettibile di autonoma qualificazione in quanto fonte di responsabilitĂ e grave indizio probatorio (Intervento Spagna, par. 33, 45-46; Intervento Irlanda, par. 43). Lâinadempimento delle misure cautelari si articola, dunque, su due livelli: da un lato, costituisce di per sĂ© una violazione dellâobbligo di prevenzione ex art. I; dallâaltro, si sedimenta nel quadro indiziario come elemento che corrobora lâinferenza del dolus specialis, pur senza tradursi in unâadesione alle tesi propugnate dal fronte espansivo. La Corte potrebbe dunque fondare una pronuncia autonoma sullâart. I e, contestualmente, utilizzare lâinottemperanza quale elemento concorrente nellâaccertamento della mens rea.
6. La vincolativitĂ della construction e gli effetti sistemici sulla Convenzione
Sebbene il vincolo formale derivante dallâart. 63 dello Statuto riguardi lâinterpretazione del trattato, la pronuncia della Corte potrebbe essere destinata a incidere anche sul contenuto delle corrispondenti norme consuetudinarie. CiĂČ, nella misura in cui la Corte si conformasse a un modo di procedere da essa giĂ usato. Infatti, ogni volta che si Ăš resa necessaria lâinterpretazione di una consuetudine, come nei casi Corfu Channel e Reparations for injuries, la Corte ha adottato una tendenza a marginalizzare lâesame specifico della prassi statale, preferendo piuttosto descrivere «the law as it sees fit», attraverso un riferimento ai trattati ampiamente accettati o al consenso espresso dalle parti nel processo (Talmon, p. 434). Tale scelta non Ăš casuale, ma risponde allâesigenza istituzionale di dimostrare la propria imparzialitĂ e rafforzare la propria legittimitĂ , evitando di dover effettuare una selezione della prassi (Petersen, p. 385). Se anche nel nostro caso, la Corte dovesse operare in tal senso, il piano dellâinterpretazione della Convenzione e quello della ricostruzione della norma consuetudinaria in materia finirebbero per sovrapporsi. In questo modo, la sentenza potrebbe porsi come una «guida autorevole» (authoritative guide) per la comunitĂ internazionale (Shaw come citato in Tams, p. 96), fissando uno standard interpretativo idoneo a orientare lâopinio juris e la futura applicazione del divieto di genocidio ben oltre i limiti soggettivi del giudicato. Si parla, al riguardo, di effetto di «accertamento del diritto» delle sentenze della Corte (Crespi Reghizzi, p. 47 ss.), volendo cosĂŹ intendere che, mentre lâeffetto di giudicato formale si produce unicamente nei confronti delle parti del processo, il primo, nella misura in cui ricostruisce norme di carattere generale, si dispiega, logicamente, anche nei confronti di soggetti terzi. In questâottica, insomma, la Corte non si limiterebbe a dirimere una controversia ma finirebbe per partecipare, seppur indirettamente, alla ricostruzione ed interpretazione di norme internazionali valevoli per tutti gli Stati.
CiĂČ detto, in linea generale, vediamo quali sono gli scenari che i tre orientamenti esaminati potrebbero aprire.
Se la Corte accogliesse lâimpostazione espansiva, abbassando la soglia inferenziale del dolus specialis, o riconoscendo alla prevedibilitĂ delle conseguenze un peso probatorio autonomo, il crimine di genocidio subirebbe una trasformazione strutturale nei suoi elementi costitutivi, con il rischio, denunciato dal fronte restrittivo, di rendere labile il confine tra genocidio e altre categorie di illecito internazionale, privando il primo della sua funzione di crimen exceptum. Se invece confermasse nella sua interezza lo standard della only reasonable inference, essa consoliderebbe un assetto giurisprudenziale che, come sottolineato dagli intervenienti espansivi, rischia di rendere lâaccertamento del genocidio sistematicamente inaccessibile nei contesti di conflitto armato asimmetrico, svuotando di effettivitĂ la funzione protettiva della Convenzione.
Cosa accadrebbe invece se si adottasse la prospettiva dellâart. I? Come si Ăš giĂ detto, la Corte si ritaglierebbe in tal modo uno spazio di manovra che le consentirebbe di non scegliere definitivamente tra i due ‘poli’ suddetti, dal momento che una pronuncia sulla violazione dellâobbligo di prevenzione non richiederebbe lâaccertamento diretto del dolus specialis e consentirebbe al contempo di riconoscere la responsabilitĂ dello Stato per condotte la cui gravitĂ Ăš indiscussa. Una simile impostazione non manca tuttavia di presentare alcune criticitĂ . In primo luogo, lâaffermazione secondo cui lâobbligo di due diligence sorge dinanzi a un «serio rischio» (Bosnia v. Serbia, par. 431) pone un delicato problema di coordinamento con i criteri generali di attribuzione della condotta illecita. ComâĂš stato evidenziato, lâeffettivitĂ della tutela apprestata dalla Convenzione rischia di risultare asimmetrica, qualora allâespansione dellâobbligo di prevenzione non corrisponda unâevoluzione analoga dei criteri di accertamento del legame organico tra lo Stato e gli autori materiali del crimine, ancora oggi ancorati al rigoroso test dellâeffective control (Cassese, pp. 649-668). In secondo luogo, lâanticipazione della soglia di operativitĂ del dovere di agire alla fase del rischio deve essere accompagnata dalla esposizione dei criteri chiari e certi posti a fondamento del giudizio. Il timore, presente giĂ nel dibattito precedente alla giurisprudenza sopracitata (Pisillo Mazzeschi, p. 48), Ăš che la mera prospettazione del rischio possa trasformare la due diligence da obbligazione di condotta a obbligazione di risultato, configurandosi quale forma di responsabilitĂ âquasi oggettivaâ che graverebbe gli Stati di un dovere di intervenire rispetto a situazioni che sfuggono al loro effettivo potere di governo.
Vi Ăš infine una considerazione di ordine procedurale che lâanalisi complessiva degli interventi impone. Il caso Sudafrica c. Israele rivela una tensione strutturale insita nellâistituto dellâart. 63, che la Corte non potrĂ eludere: da un lato, la dichiarazione statunitense che qualifica le accuse del Sudafrica come manifestamente «false»; dallâaltro, gli interventi di Bolivia e Libia che concludono per la sussistenza di un genocidio in atto. Posizioni speculari e opposte che eccedono, in egual misura, i limiti formali della construction del trattato. Questa simmetria non Ăš casuale: essa riflette la tendenza, emersa lungo lâintero corpus delle dichiarazioni, a utilizzare lo strumento interpretativo come veicolo di posizionamento sul merito della controversia. La sentenza, pertanto, dovrĂ misurarsi non solo con le questioni sostanziali sollevate dagli interventi, ma con il problema piĂč profondo di come preservare la funzione giudiziaria della Corte in procedimenti in cui la pressione politica degli Stati terzi rischia di condizionarne lâautonomia.
Peter Hilpold (UniversitĂ di Innsbruck; UniversitĂ di Pavia)
The large-scale military strikes launched by the United States and Israel against Iran, starting on February, 28, 2026, triggered not only a devastating war but also turmoil in the international law academy, resulting in a flurry of condemnations (see i.a. here, here, here and here). At the same time various attempts, albeit minor in number, can be noticed, to justify this attack or at least to balance some pros and cons, while eventually speaking out against these measures.
For many, these events seemed to confirm the assessment, repeatedly heard in the last time, that âinternational law is dead,â that the prohibition of force has collapsed into mere rhetoric, and that the Charterâs collective security design has become a façade. In the following, it shall be assessed, whether such a gloomy outlook is justified and what is really at stake here. As to the long-term resilience of the basic achievements made by the UN order perhaps the situation is not so worrying. It might rather be the case that the present crisis has again brought to the fore some basic limitations of international law that are often ignored.
This contribution does not take sides for one of these camps. International law is not dead but rather an imperfect order continuously trying to find a new balance in its aim to fulfill at least some of its high-standing aims.Â
Disorder, uncertainties and lacunae do not mean that international law would be moribund or dead. Contestations in doctrine are the best sign that the discipline is alive and well. The fact that both critics and defenders speak the same language, even when attributing a partly different meaning to the terms used, is evidence of the fact that international law remains the shared vocabulary of legitimacy. It still offers a common forum where conflicts can be borne out about in a structured way (see on this M. Koskenniemi, What is International Law for?, in: M. Evans (ed.), International Law, 6th ed. 2024, pp. 29-52, p. 47ss.), with aims and objectives ever more demanding, while the means to achieve them remain scarce and often elusive.
The US/Israel attack on Iran was justified, first of all, by the need of self-defence against the Islamic Republic of Iran, which has repeatedly sworn death to Israel and the USA and has been committing terrorist attacks against these two states and their citizens for many years. This prompts, however, the question, whether such facts unleash the right to self-defence, which, as an exception to the prohibition to use force on the basis of Art. 2 (4) of the UN has to be interpreted restrictively. Summarizing the result of a broad discussion led already in the past, it can be held that the prohibition of force, despite its shortcomings, remains, in general, a better protection for the weak than a more permissive regime that might invite abuse by the powerful. Admittedly, however, such a principle will lead in many cases to unsatisfactory results.
The classic formulation most often invoked as the customary-law benchmark of anticipatory self-defence can be traced back to the so-called Webster of 1841: necessity must be âinstant, overwhelming,â leaving âno choice of meansâ and âno moment of deliberation,â with proportionality confining the response to what necessity demands. Even in legal cultures willing to accept also measures of preventive or anticipatory self-defence, the requirement of imminence is the key factor of differentiation, meant to prevent the right of self-defence from mutating into a discretionary license for preventive war, thereby operating as a gateway to transform the exception to an easily accessible rule.
This discussion is not merely of an academic nature. It has been at the core of the attempts to reform the UN in the early 2000s.
In parallel, attempts were underway to overcome the human security gap made evident by the crimes of genocide in Rwanda 1994 and in Srebrenica 1995 and the mass-killings and crimes against humanity in Kosovo 1999. All these events revived a traditional conundrum of modern international law: the conflict between the desirability of intervention in exceptional situations where the survival of large parts of a population is at stake due to the repressions by the government while at the same time upholding the imperative need to stick with absolute prohibition of the use of force according to Article 2 (4) of the Charter.
Efforts to overcome these deficits and lacunae in international law led to a process of several steps, eventually resulting in the introduction of the concept of the âResponsibility to Protect R2Pâ. Its adoption by the World Summit of 2005 was ground-breaking and yet, the Outcome document contains a R2P concept which has been water-down in essential parts in respect to the previous proposals.
This holds especially true with regard to the initial document on R2P, prepared by the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) of 2001 which clearly spoke out for the permissibility of unilateral intervention. In 2000, the then UN General Secretary Kofi Annan, wondered the following in para. 31 of his report âWe the peopleâ:
âIf humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to Rwanda, to Srebrenica â to gross and systematic violations of human rights?â.
The UN General Secretary continued to sponsor the idea of R2P also in the following, arguing also for a right to (multilateral) humanitarian intervention which should find application on a broader scale by rendering multilateral decision-making within the SC more effective.
Unlikely as it might have seen in advance, in para. 138 and 139 of its Outcome Document the UN World Summit of 2005 approved the R2P concept, however in a âliteâ version, upholding the restriction of the use of force set out in the Charter with no exception for measures of unilateral humanitarian intervention. New ground was broken in the sense that from now on the SC could authorize the use of force also in case of widespread human rights abuses occurring within the boundaries of one single state, but the reforms did not extend to much more. The question of what should happen in case of human rights abuses with the Security Council unwilling or unable to act remained open.
With the far-reaching plans for a UN reform having stalled, also the question whether anticipatory or preemptive self-defence should become permissible, as most famously the US Bush administration has argued for in its National Security Strategy of 2002 in the immediate aftermath of the Twin Towers attack of 2001, remained unaddressed.
In the context of the 2026 military operation against Iran (and even more so in regard to the operation âRising Lionâ of summer 2025, against Iranian nuclear infrastructure and ballistic missile capability) justifications for these attacks, as far as they relied on self-defence, tended to emphasize âcontextâ rather than immediacy: Iranâs long-term strategic posture, its missile and nuclear programs, its network of regional partners, and its repeatedly voiced fundamental hostility toward Israel that was framed as an existential threat for this country. Justification seemed thereby to shift toward âcontextual imminenceâ of the threat or to a âcumulative threatâ.
There is surely some value in the argument, already pronounced in detail in the NSS of 2002, that since 1945 (and even more so since 1841, when the Webster formula was crafted) warfare and warfare technology have changed so dramatically, with the development of high-speed weapons of mass destruction which are hard to intercept, that self-defence, should it remain meaningful and effective, would have to be permissible in a far broader context and on an earlier stage when an armed attack is conceived and planned.Nonetheless, most reactions to the attack of February 2026 on Iran reveal that neither academia nor the state community is willing to abandon the altogether exceptional character of self-defence according to Art. 51 of the UN Charter in its traditional fashion. The question must therefore arise whether academics and governments, sticking to this traditional vision of self-defense, are either ignoring or accepting the circumstance that the development of modern military capabilities is eroding to a considerable extent the possibility to take recourse to the âinherent right of individual or collective self-defenseâ. And are they perhaps also cynically oblivious to the suffering of the persecuted and downtrodden?
As mentioned above, the second justification voiced for the military intervention in Iran touched upon a concept that has often been called as âhumanitarian interventionâ. While military interventions authorized by the SC to save human lives in case of widespread violence are now, especially after the adoption of the Outcome Document of 2005, to be recognized as legitimate, the real problem lies with so-called âunilateralâ measures of humanitarian intervention, i.e. military interventions not authorized by the SC, be they carried out by a single state or by a group of states. Such measures are still to be considered as contrary to international law. As shown, neither genocide nor mass-killings in Srebrenica, Rwanda and Kosovo, evidencing the urgent need for forceful help from outside in such extreme situations, has led to a change in the relevant international law provisions. R2P allows the SC to act, but if this body is paralyzed, especially due to discord between the permanent members, no help can be provided to persecuted people with military means. In its Advisory Opinion of 22 July 2010 on Kosovo the International Court of Justice (ICJ) refrained to deal with this delicate issue. In the past, there have been repeated attempts to argue otherwise and to posit that there is either a right to humanitarian intervention in the most extreme cases or a related right to âremedialâ secession for peoples suffering such forms of persecution. While these theories are built, in many ways, on morally appealing arguments, they eventually fail to convince on the legal level.
Nor did the Kosovo intervention of 1999 by NATO states legalize humanitarian intervention. To the contrary, this intervention, as morally justified as it might have been on humanitarian grounds, is often cited as a dangerous precedent potentially eroding the prohibition of the use of force according to Art. 2 (4) of the UN Charter while not being able to provide a new, generally recognized rule in this field. On this basis it seems reasonable to argue that we are facing a serious gap in international law according to which this legal system misses out on basic needs of human beings in situations where help is most needed.
The crimes committed by the Iranian government and the Revolutionary Guards are well-documented and happened over decades. The repression of the mostly peaceful protest in January 2026 was outrageous as to the cruelty and the brutality of the methods used. Should reactions by third states be confined to protests, or perhaps to economic or individual sanctions of dubious efficacy?
There can be no doubt that such restraints, imposed by international law, make help for victims of such crimes mostly futile or impossible and this highlights an enormous gap in international law which is, however, not new.
Even after 1945 there have been several âunilateralâ military interventions which can be characterized, at least partly, as âhumanitarianâ. According to international law they were illegal and the best the intervenor could hope for was that the state community would not condemn this action or even abstain from applying sanctions. Not always these hopes were fulfilled.
A paradigmatic illustration of this problem is given by VietnamÂŽs intervention in Cambodia in 1978-78 against the murderous, genocidal regime of the âKhmer Rougeâ. This intervention probably saved millions of lives by removing the Khmer Rouge terror regime, but nonetheless Vietnam was not praised by the community of States, but rather had to suffer further sanctions, especially by Western countries.
As often said, no humanitarian intervention in international law has been motivated exclusively on humanitarian grounds, but nonetheless, what counts, one may argue, is the effective help provided to the oppressed.
As to the present intervention by the USA and Israel in Iran, a broad range of motivations can be identified and it is by far not clear what are the prevailing ones. LetÂŽs not make any mistake: if international lawyers condemn this action, they are doing their job in defending the most pivotal rules of our modern international law order. To argue for a return to the âjust warâ era, even if justification would be sought for mainly or exclusively in the protection of human rights, is no viable alternative as history has sufficiently evidenced how the just war doctrine is prone to be abused to justify all kinds of abuses and practically any sort of war.
The dilemma is palpable: The dangers posed by Iran for the whole region, its sponsoring of terror and the blatant defiance of IranÂŽs rulers of their own peopleÂŽs human rights were a matter of fact, while, for good reason, there is no preparedness in the state community to abandon the Webster formula. (Unilateral) humanitarian intervention is illegal and it should remain so in the view of the dangers the abandonment of the prohibition of the use of force poses. The âkind-heart gunmenâ (see Ian Brownlie, âThoughts on Kind-Hearted Gunmenâ in Richard B Lillich (ed), Humanitarian Intervention and the United Nations, University Press of Virginia, 1973, pp. 139â148) is anathema to human rights lawyers as a matter of principle.
As argued elsewhere, however, the overall picture in international law is broader. Now and then, help is provided also unilaterally, without UN authorization. In such cases, widespread condemnation by the state community looms. This reaction may be motivated, like the intervention itself, by spurious motives, but on a whole, it helps to uphold the rule, the prohibition of the use of force, which is, as stated, of paramount importance for maintaining the modern international order, imperfect as it may be.The intervener can hope, albeit without any sort of guarantee, that the more its motives of intervention are genuinely humanitarian and sincere, the less the state community will sanction its breach of international law. Adopting a utilitarian perspective, governments might approve the termination of widespread human rights abuses, if only this contributes to stability. One decisive factor for the eventual acceptance of an intervention is success. As already Friedrich Schiller wrote in âThe Death of Wallensteinâ: âAnd with success comes pardon hand in hand.â Both lawyers insisting on the uncompromising defense of the existing international legal order as those arguing for broader exceptions in the face of existential threats for individuals, peoples and nations can contribute to a definition of âsuccessâ that might be reconcilable in the best possible way with a less than perfect international legal order.
On the 31st of October 2025, the United Nations Security Council (UNSC) adopted a Resolution on the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (i.e., âMINURSOâ). The document was approved with 11 votes in favour, and 3 abstentions from China, Pakistan, and the Russian Federation, with Algeria not participating in the vote. Amongst its objectives, there was an extension of MINURSO for an additional year. In fact, over the last three decades, the UNSC has adopted a resolution annually to enable the activity of the peacekeeping mission operating in the contested Saharan territory.
However, unlike previous cases, this Resolution contains other – controversial – elements. The document affirms the Security Councilâs support for the Secretary-General and his Personal Envoy in conducting negotiations with the parties involved in the Western Sahara dispute, with the aim of reaching a solution to the conflict based on Moroccoâs 2007 Autonomy Proposal. More specifically, the Security Council calls upon the interested parties to «engage in these discussions without preconditions, taking as basis Moroccoâs Autonomy Proposal, with a view to achieving a final and mutually acceptable political solution that provides for the self-determination of the people of Western Sahara» (par. 3).
The 2007 plan referenced in the Resolution was presented by the Kingdom of Morocco as a solution to the Western Sahara issue, taking into account the needs of the population living in the disputed territory. In accordance with the plan, the interested parties are to negotiate an agreement based on certain principles set out by Morocco, and then submit it as a referendum to the people living in Western Sahara (par. 8).
Whilst the plan acknowledges a degree of self-government for the region – including the establishment of a local administration – it grants Morocco exclusive jurisdiction over key areas, which would ultimately consider it a sovereign entity over Western Sahara. The plan recognises Morocco the attributes related to sovereignty (flag, national anthem, and currency), national security and external relations (parr. 12-14). The plan moreover provides for a regional Parliament to be elected by the population of Western Sahara, and a Head of Government elected by the Parliament and appointed by the Moroccan King (parr. 18-21). In practice, as the proposal highlights, Western Sahara should be regarded as an autonomous region within Morocco.
Since its proposal, the consideration of Western Sahara as a Moroccan region has faced strong opposition from the population of the disputed territory (a summary of this backlash can be found in Middle East/North Africa Report, p. 6). In a proposal submitted shortly after the Moroccan plan, the Polisario Front stated that the negotiations should include, among its guarantees, the recognition of both partiesâ independence (par. 9). The same view has been reaffirmed in the recent framework of the preliminary procedure for the adoption of Resolution 2797 (2025) (Proposal of the Frente POLISARIO for a mutually acceptable political solution that provides for the self-determination of the people of Western Sahara and restores regional peace and stability, par. 7).
In practice, extending Moroccan sovereignty over Western Sahara, as implicitly suggested in Resolution 2797 (2025), appears to conflict with the position of the Polisario Front, which is the legitimate and internationally recognised representative of the Sahrawi people. Against this backdrop, the recognition of the Moroccan Plan by the Resolution is the first time in which the Security Council has effectively endorsed an extension of Moroccan sovereignty over Western Sahara, agreeing fully with Moroccan interests (as recognised by Istrefi). The endorsement of the Resolution hence transforms the process of decolonisation into an incorporation in the Moroccan state (as affirmed by Makaza-Goede). Thus, mentioning the Moroccan plan may jeopardise the Saharawi populationâs right to self-determination, which has been affirmed from several years in multiple contexts (for an overview, see Pelliconi, pp. 109-137).
In light of the foregoing considerations, it is appropriate to examine Resolution 2797 (2025) in order to address the principal issues, including its compliance with the right to self-determination, which will be considered not only as a substantive norm but also as a procedural norm. To this end, the lawfulness of the Resolution will be judged using the applicable rules of interpretation. Thereafter, limitations on the Security Councilâs powers arising from the UN Charter, and the characterisation of the right to self-determination as a jus cogens norm, will be considered.
The only coherent set of interpretative principles applicable to Security Council resolutions is embodied in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Orakhelashvili, p. 835). They have also been recognised by the International Court of Justice, whose case law affirmed that Articles 31 and 32 may provide guidance (Advisory Opinion on the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010, par. 94).
2. The means of interpretation of the Resolution 2797 (2025) and the potential violation of the right to self-determination
As is well known, the interpretative rules of the Vienna Convention give primacy to the treaty text, while reflecting a compromise between objective and subjective interpretation (see Sorel and BorĂ© Eveno, p. 808). Article 31 requires consideration of the «object and purpose», implying consideration of the partiesâ intentions at the time of conclusion (as stated by Linderfalk, p. 203 et seq.; for some scholars, identifying the partiesâ intention is the aim of all interpretative provisions of the Vienna Convention, see Bjorge, p. 58). These intentions must be assessed in light of the partiesâ declarations and their standing in international relations.
The interpretation of the resolution thus requires consideration of both its text, and the intention of the parties. From a textual perspective, Resolution 2797 (2025) does not appear to jeopardise the right to self-determination. While recalling the 2007 Moroccan Plan, the Resolution explicitly reaffirms the right to self-determination and emphasises the need to achieve a political solution that respects the interests of the Sahrawi people. When interpreting this statement, the conceptualisation of the right to self-determination as a procedural norm, which can be exercised in multiple manners, should be taken into consideration. The latter is particularly relevant to ensure that people entitled with the right to self-determination can decide about their own future, and ensure that decisions are not taken without their participation (Klabbers, p. 203). From this perspective, and in accordance with the exercise of the right to self-determination, the Sahrawis could accept â or reject â the proposal presented by the Kingdom of Morocco, if they so desire.
If the wording of the document does not appear to compromise the right to self-determination, it is then appropriate to shift from a textual interpretation, and examine the document in light of the partiesâ intentions. It is therefore necessary to take into consideration that the decisions made by the Security Council, regarding Western Sahara, are made on behalf of a group of countries. This alliance of states named Group of Friends of Western Sahara is composed of the permanent members of UNSC and Spain (which is still considered the administering power of the contested territory). Amongst these countries, the United States is the so called âpenholderâ, meaning, it is the State which drafts the resolutions (as described by Allen and Trinidad).
Regarding Western Sahara, the United States have demonstrated their interest in expanding Moroccan sovereignty over the region, without considering the needs of the Sahrawis. For example, in 2020, U.S. President Donald Trump affirmed that the 2007 Moroccan plan was «the only basis for a just and lasting solution to the dispute over the Western Sahara territory» and, that, it was necessary to recognise «Moroccan sovereignty over the entire Western Sahara territory» (Proclamation on Recognizing The Sovereignty Of The Kingdom Of Morocco Over The Western Sahara, 2020).
Recently, other members of the Group of Friends have also agreed on the Moroccan proposal. In 2022, Spain recognised the Moroccan plan as a viable solution (as reported in the Report of the Secretary General on the situation of Western Sahara, par. 13). France then followed this position in 2024 (as reported in the Report of the Secretary General on the situation of Western Sahara, par. 7) and, finally, the United Kingdom aligned itself with the other States in 2025 (UK-Morocco Joint Communiqué: Strategic Dialogue; for a critical comment on the recent recognitions by certain states of the Moroccan plan see Soroeta Liceras, pp. 251-259).
As evident from the position of the United States â which was subsequently followed by other countries as outlined above â the underlying intentions behind the resolution are geared towards fostering the extension of Moroccan sovereignty over Western Sahara. However, considering the Saharawi peoples entitlement of the right to self-determination, treating Western Sahara as part of Morocco fails to take into account their will, as the people inhabiting the territory. In fact, as noted above, the Polisario Front has consistently opposed the proposal of integrating Western Sahara in the Moroccan Kingdom.
According to a representative of the independence movement, «the proposal is another Moroccan dilatory tactic aimed at gaining international recognition of its illegal annexation of a Non-Self-Governing Territory»; this view is consistent with the Polisario Frontâs rejection of the proposal, «because any autonomy project is contrary to the principle of self-determination» (see Sidi, p. 54). The application of the 2007 Plan thus appears to function primarily as a legal justification for the annexation of the contested territory.
3. Resolution 2797 (2025) and the Limits on the Powers of the Security Council
In consideration of the above outlined discussion, Resolution 2797 (2025) arguably fails to reflect the interests of the people of Western Sahara in an adequate manner, and therefore bears the risks of undermining their right to self-determination. On this basis, it is questionable whether the Security Council may dispose of the right to self-determination, without any limitations. In fact, Article 24 (2) of the UN Charter states that the Council «shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations». As is well-known, the right to self-determination is among the main purposes of the United Nations, as stated by Article 1(2) of the Charter.
The UN Security Councilâs obligation to respect the principles and purposes of the Charter has been widely acknowledged in international legal scholarship (see Peters, p. 812 et seq.; Trahan, p. 245 et seq.; Lamb, p. 366 et seq.), and, more importantly, affirmed by international case law. In fact, the limitations of the powers of the Security Council enshrined in the Charter of the United Nations has been recognised by both the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).
In the Advisory Opinion on Certain Expenses of the United Nations, the ICJ affirmed that the purposes of the UNSC are broad but they do not entail an unlimited power of the Council (Advisory Opinion on Certain Expenses of the United Nations, 1962, p. 168); the same approach has been adopted by the ICTY, which affirmed that the Council is subjected to certain limitations, stating that «neither the text nor the spirit of the Charter conceives of the Security Council as legibus solutus» (Tadic Jurisdiction, 1995, par. 28).
Although debated, the right to self-determination has also been recognised as a jus cogens norm (the qualification as a jus cogens norm has been recently confirmed by the International Court of Justice in the advisory opinion on the legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, 2024, par. 233). Moreover, Article 53 of the Convention expressly states that «a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law».
Notwithstanding the application of Article 53 to UNSC resolutions has been criticised (see Martenczuk, p. 546), some have pointed out how peremptory norms move beyond the law of the treaties (as affirmed by Orakhelashvili, p. 63). This approach was also confirmed by Judge Lauterpacht, who stated that «a resolution which becomes violative of jus cogens must then become void and legally ineffective» (Dissenting opinion of Judge Lauterpacht, in Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Yugoslavia (Serbia and Montenegro), 1993, par. 104).
From this perspective, if Resolution 2797 (2025) is interpreted as reflecting an intention of the parties to extend Moroccan sovereignty over Western Sahara, without due consideration of the interests of the Sahrawi people, it should be considered void and ineffective.
Before concluding that the Resolution has been approved by the UNSC in breach of a peremptory norm, it should, as far as possible, be interpreted in conformity with that norm. This conclusion stems from the principle of systemic interpretation enshrined in Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and has been further supported by the work of the International Law Commission (on the use of systemic interpretation as a way to harmonise different international norms, see Report of the Study Group of the International Law Commission, finalized by Mr. Martti Koskenniemi, âFragmentation of international law: difficulties Arising from the diversification and expansion of international lawâ, 2006, p. 84 et seq.).
Considering that the Resolution envisages as a possible solution the establishment of a «genuine autonomy under Moroccan sovereignty», the document could, in principle, be interpreted and applied in a manner consistent with the respect for the right to self-determination. In other words, the effective realisation of the right to self-determination depends on the conduct of the actors involved, who may determine whether, and to what extent, the Sahrawisâ right to decide on their own future is respected. This option, however, seems unlikely to be realised, as despite the possibility of a jus cogens-conforming interpretation, its implementation would ultimately constitute a breach of that norm.
4. Conclusion
As noted above, although the text of Resolution 2797 (2025) does not directly affect the right to self-determination, the statements of the States within the Group of Friends of Western Sahara arguably indicate that the Resolution seeks to extend Moroccan sovereignty over the disputed territory, without adequate consideration of the local population. Consequently, the only way to safeguard the Sahrawisâ right to self-determination is to use systemic interpretation to align the resolution with this fundamental principle.
Several decades ago, Kelsen maintained that «the Charter does not provide that the decisions – except those of the International Court of Justice – in order to be enforceable must be in conformity with the law which exists at the time they are adopted» (Kelsen, p. 294). This position appears to prioritise the maintenance of peace over strict compliance with international norms, giving paramount importance to Article 24(1) of the UN Charter. To which, the latter assigns to the Security Council the «primary responsibility for the maintenance of international peace and security». Assuming this perspective, one could argue that the right to self-determination should be balanced against the need to ensure peace and security, and that Resolution 2797 (2025) might thus be justified by the objective of ending the conflict in Western Sahara. However, the continual disregard of the affected communitiesâ views appears likely to foster further tensions and consequently, exacerbate the conflict.